Sentenza della Corte (Settima Sezione) 4 dicembre 2008 – Commissione / Lussemburgo
(causa C‑223/08)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2006/100/CE – Omessa trasposizione entro il termine impartito»
1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 7)
2. Libera circolazione delle persone – Adeguamento del diritto derivato in conseguenza dell’adesione della Bulgaria e della Romania – Direttiva 2006/100 (Art. 226 CE; Direttiva del Consiglio 2006/10) (v. punti 6-10)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Omessa adozione o comunicazione, entro il termine impartito, delle misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363, pag. 141).
Dispositivo
1)
Non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di questa direttiva.
2)
Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.
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