Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 11 dicembre 2008 – Commissione / Belgio
(causa C‑239/08)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2006/100/CE – Libera circolazione delle persone – Adeguamento di determinate direttive a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea – Omessa trasposizione entro il termine impartito»
1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 9)
2. Libera circolazione delle persone – Adeguamento del diritto derivato in conseguenza dell’adesione della Bulgaria e della Romania – Direttiva 2006/100 (Art. 226 CE; direttiva del Consiglio 2006/100, art. 2) (v. punti 8‑11)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Omessa adozione o comunicazione, entro il termine impartito, delle misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363, pag. 141).
Dispositivo
1)
Il Regno del Belgio, non avendo adottato, nel termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell’art. 2 di tale direttiva.
2)
Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
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