Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 17 dicembre 2009 – Commissione / Grecia
(causa C‑248/08)
«Inadempimento di uno Stato – Regolamento (CE) n. 1774/2002 – Artt. 4, n. 2, lett. a) e c), 5, n. 2, lett. c), 6, n. 2, lett. b), 10‑15, 17, 18 e 26 – Sottoprodotti di origine animale – Rifiuti – Sotterramento senza pretrattamento – Mancanza di controlli ufficiali – Installazioni che garantiscono la sicurezza della gestione dei sottoprodotti di origine animale – Azienda – Assenza di riconoscimento – Incenerimento di materiali specifici a rischio – Assenza di procedimenti adeguati»
1. Ricorso per inadempimento – Ricorso riguardante una prassi amministrativa contraria al diritto comunitario – Ammissibilità – Presupposti (Artt. 10 CE, 211 CE e 226 CE) (v. punti 21-22, 26‑28, 58)
2. Tutela della sanità pubblica – Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano – Obbligo degli Stati membri di dotarsi di infrastrutture adeguate e di adottare tutte le misure necessarie per conformarsi a tali norme – Obbligo di risultato [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1774/2002, artt. 4, n. 2, lett. a) e c), 5, n. 2, lett. c), 6, n. 2, lett. b), 10‑15, 17, 18 e 26)] (v. punti 34‑37, 48‑49, 56‑59, 66, 68)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 4, n. 2, 5, n. 2, 10‑15, 17, 18 e 26 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 3 ottobre 2002, n. 1774, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273, pag. 1) – Sotterramento dei sottoprodotti di origine animale senza pretrattamento – Mancanza di controlli ufficiali.
Dispositivo
1)
La Repubblica ellenica, non avendo applicato né imposto correttamente il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 3 ottobre 2002, n. 1774, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, per quanto riguarda il sotterramento in discariche senza pretrattamento, l’assenza di controlli ufficiali, il riconoscimento delle installazioni per la gestione dei sottoprodotti di origine animale e l’incenerimento di materiali specifici a rischio, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 4, n. 2, lett. a) e c), 5, n. 2, lett. c), 6, n. 2, lett. b), 10‑15, 17, 18 e 26 del regolamento n. 1774/2002.
2)
La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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