Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 1° ottobre 2009 – Commissione / Malta
(causa C‑252/08)
«Inadempimento di uno Stato – Inquinamento ed emissioni moleste – Impianti di combustione – Limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti»
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 7)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’art. 4, n. 1, in combinato disposto con gli allegati IV, parte A, VI, parte A e VII, parte A, e dell’art. 12 in combinato disposto con l’allegato VIII, parte A, punto 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/80/CE, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309, pag. 1) – Inosservanza dei valori limite di emissione fissati per le emissioni di biossido di zolfo, ossido di azoto e polveri – Impianti di Delimara e Marsa.
Dispositivo
1)
La Repubblica di Malta, non avendo applicato correttamente la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/80/CE, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, nell’ambito del funzionamento dell’impianto per la produzione di vapore Phase One della centrale elettrica di Delimara e della centrale elettrica di Marsa, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto degli artt. 4, n. 1, e 12 di tale direttiva, nonché degli allegati IV, parte A, VI, parte A, VII, parte A, e VIII, parte A, punto 2, della medesima.
2)
La Repubblica di Malta è condannata alle spese.
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