Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 30 aprile 2009 – Commissione / Regno Unito
(causa C‑256/08)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale – Omessa trasposizione entro il termine impartito»
1. Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 9)
2. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 10)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Omessa adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12).
Dispositivo
1)
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza di tale direttiva.
2)
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.
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