Sentenza della Corte (Settima Sezione) 18 dicembre 2008 – Commissione / Lussemburgo
(causa C‑273/08)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2001/81/CE – Inquinanti atmosferici – Limiti nazionali di emissione – Omessa comunicazione dei programmi di riduzione delle emissioni, degli inventari nazionali delle emissioni e delle proiezioni annuali per il 2010»
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 8)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Omessa redazione e trasmissione, nei termini stabiliti, dei documenti previsti dagli artt. 6, 7 e 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309, pag. 22).
Dispositivo
1)
Non avendo comunicato alla Commissione delle Comunità europee entro il termine prescritto i programmi, gli inventari e le proiezioni annuali per l’anno 2010 concernenti la riduzione progressiva delle emissioni nazionali di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili (COV) ed ammoniaca (NH3), il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici.
2)
Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.
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