Sentenza della Corte (Settima Sezione) 5 febbraio 2009 – Commissione / Lussemburgo
(causa C‑282/08)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali – Omessa trasposizione entro il termine impartito»
1. Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 9)
2. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 10)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Omessa adozione o comunicazione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22).
Dispositivo
1)
Non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.
2)
Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.
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