Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 12 marzo 2009 – Commissione / Lussemburgo
(causa C‑289/08)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 96/82/CE – Art. 11, n. 1, lett. c) – Piani di emergenza esterni – Omessa trasposizione entro il termine impartito»
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 7)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Mancata elaborazione di piani di emergenza esterni per le misure da prendere all’esterno degli stabilimenti di cui all’art. 9 della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU 1997, L 10, pag. 13).
Dispositivo
1)
Il Granducato di Lussemburgo, non avendo elaborato, entro il termine impartito, un piano di emergenza esterna per le misure da prendere all’esterno degli stabilimenti di cui all’art. 9 della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 11, n. 1, lett. c), di tale direttiva.
2)
Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.
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