Causa C‑303/08
Land Baden-Württemberg
contro
Metin Bozkurt
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht)
«Accordo di associazione CEE-Turchia — Ricongiungimento familiare — Art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione — Coniuge di una lavoratrice turca che ha coabitato con quest’ultima per oltre cinque anni — Mantenimento del diritto di soggiorno dopo il divorzio — Condanna dell’interessato per violenze esercitate contro l’ex moglie — Abuso di diritto»
Massime della sentenza
1. Accordi internazionali — Accordo di associazione CEE-Turchia — Consiglio di associazione istituito dall’accordo di associazione CEE-Turchia — Decisione n. 1/80 — Ricongiungimento familiare
(Protocollo addizionale all’accordo d’associazione CEE-Turchia, art. 59; decisione n. 1/80 del Consiglio d’associazione CEE-Turchia, art. 7, primo comma)
2. Accordi internazionali — Accordo di associazione CEE-Turchia — Consiglio di associazione istituito dall’accordo di associazione CEE-Turchia — Decisione n. 1/80 — Ricongiungimento familiare
(Decisione n. 1/80 del Consiglio d’associazione CEE-Turchia, artt. 7, primo comma, e 14, n. 1)
1. L’art. 7, primo comma, della decisione del Consiglio di associazione CEE-Turchia, n. 1/80, deve essere interpretato nel senso che un cittadino turco, il quale, nella sua qualità di familiare di una lavoratrice turca inserita nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro e a motivo della sua residenza presso la consorte durante un periodo continuativo di almeno cinque anni, benefici dei diritti connessi allo status giuridico conferito sulla base del secondo trattino di tale disposizione, non perde il beneficio di tali diritti a causa del divorzio pronunciato a una data successiva all’acquisizione di questi ultimi.
Diritti come quelli legittimamente acquisiti da un cittadino turco sul fondamento dell’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 esistono, infatti, indipendentemente dal mantenimento delle condizioni richieste per far scaturire tali diritti, cosicché il familiare già titolare di diritti in forza della decisione in parola è in grado di consolidare progressivamente la sua situazione nello Stato membro ospitante e di inserirsi in quest’ultimo in modo duraturo conducendo una vita indipendente da quella della persona grazie alla quale ha ottenuto tali diritti.
Una siffatta interpretazione del suddetto art. 7, primo comma, non è incompatibile con le prescrizioni di cui all’art. 59 del protocollo addizionale all’accordo di associazione CEE-Turchia, dal momento che la situazione del familiare di un lavoratore migrante turco non può essere utilmente paragonata a quella del familiare di un cittadino di uno Stato membro, tenuto conto delle notevoli differenze esistenti fra la loro situazione giuridica rispettiva.
(v. punti 40, 45, 46, dispositivo 1)
2. Non costituisce un abuso di diritto il fatto che un cittadino turco si avvalga di un diritto legittimamente acquisito in forza dell’art. 7, primo comma, della decisione del Consiglio d’associazione CEE-Turchia, n. 1/80, anche qualora l’interessato, dopo aver ottenuto il beneficio relativo a tale diritto per il tramite dell’ex moglie, abbia commesso nei suoi confronti un grave reato che ha dato luogo alla sua condanna penale.
Per contro, l’art. 14, n. 1, della medesima decisione non osta a che un provvedimento di espulsione sia adottato nei riguardi di un cittadino turco oggetto di condanne penali, ove il suo comportamento personale costituisca una minaccia attuale, reale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della collettività. Spetta al giudice nazionale competente valutare se ciò avvenga. Quest’ultimo è inoltre tenuto a garantire il rispetto sia del principio di proporzionalità sia dei diritti fondamentali dell’interessato. In particolare, un provvedimento di espulsione fondato sull’art. 14, n. 1, della decisione n. 1/80 può essere adottato soltanto se il comportamento personale dell’interessato ha rivelato un rischio concreto di nuove gravi perturbazioni dell’ordine pubblico.
(v. punti 60, 61, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
22 dicembre 2010 (*)
«Accordo di associazione CEE-Turchia – Ricongiungimento familiare – Art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione – Coniuge di una lavoratrice turca che ha coabitato con quest’ultima per oltre cinque anni – Mantenimento del diritto di soggiorno dopo il divorzio – Condanna dell’interessato per violenze esercitate contro l’ex moglie – Abuso di diritto»
Nel procedimento C‑303/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) con decisione 24 aprile 2008, pervenuta in cancelleria l’8 luglio 2008, nella causa
Land Baden-Württemberg
contro
Metin Bozkurt,
con l’intervento di:
Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. J.‑J. Kasel (relatore), A. Borg Barthet, E. Levits e dalla sig.ra M. Berger, giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il Land Baden-Württemberg, dal sig. M. Schenk, in qualità di agente;
– per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e N. Graf Vitzthum, in qualità di agenti;
– per il governo danese, dai sigg. J. Bering Liisberg e R. Holdgaard, in qualità di agenti;
– per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra W. Ferrante, avvocato dello Stato;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. V. Kreuschitz e G. Rozet, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 luglio 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione (in prosieguo: la «decisione n. 1/80»). Il Consiglio di associazione è stato istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima con decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, n. 217, pag. 3685).
2 Detta domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il Land Baden-Württemberg (in prosieguo: il «Land») e il sig. Bozkurt, cittadino turco, in merito ad un procedimento di espulsione dell’interessato dal territorio tedesco.
Contesto normativo
3 L’art. 59 del protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760 (GU L 293, pag. 1), è così formulato:
«Nei settori coperti dal presente protocollo, la Turchia non può beneficiare di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente in virtù del Trattato che istituisce la Comunità».
4 La sezione 1 del capitolo II della decisione n. 1/80, intitolato «Disposizioni sociali», riguarda i «[p]roblemi relativi all’occupazione e alla libera circolazione dei lavoratori». Tale sezione include gli artt. 6‑16 della decisione in parola.
5 Ai sensi dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80:
«Fatte salve le disposizioni dell’articolo 7, relativo al libero accesso dei familiari all’occupazione, il lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ha i seguenti diritti:
– rinnovo, in tale Stato membro, dopo un anno di regolare impiego, del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, se dispone di un impiego;
– candidatura, in tale Stato membro, ad un altro posto di lavoro, la cui regolare offerta sia registrata presso gli uffici di collocamento dello Stato membro, nella stessa professione, presso un datore di lavoro di suo gradimento, dopo tre anni di regolare impiego, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri della Comunità;
– libero accesso, in tale Stato membro, a qualsiasi attività salariata di suo gradimento, dopo quattro anni di regolare impiego».
6 L’art. 7 della decisione n. 1/80 così dispone:
«I familiari che sono stati autorizzati a raggiungere un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro:
– hanno il diritto di rispondere, fatta salva la precedenza ai lavoratori degli Stati membri della Comunità, a qualsiasi offerta di impiego, se vi risiedono regolarmente da almeno tre anni;
– beneficiano del libero accesso a qualsiasi attività dipendente di loro scelta se vi risiedono regolarmente da almeno cinque anni.
I figli dei lavoratori turchi che hanno conseguito una formazione professionale nel paese ospitante potranno, indipendentemente dal periodo di residenza in tale Stato membro e purché uno dei genitori abbia legalmente esercitato un’attività nello Stato membro interessato da almeno tre anni, rispondere a qualsiasi offerta d’impiego in tale Stato membro».
7 L’art. 14, n. 1, della stessa decisione ha il seguente tenore:
«Le disposizioni della presente sezione vengono applicate fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di sicurezza e di sanità pubbliche».
Causa principale e questioni pregiudiziali
8 Il sig. Bozkurt, nato in Turchia nel 1959, è stato ammesso ad entrare nel territorio tedesco nell’aprile 1992.
9 Durante il mese di settembre 1993, egli ha sposato una cittadina turca che svolgeva un’attività subordinata regolare in Germania e per ciò stesso era ivi titolare di un permesso di soggiorno permanente. La consorte ha ottenuto la cittadinanza tedesca nel 1999.
10 A seguito del suo matrimonio, il sig. Bozkurt ha ottenuto, nell’ottobre 1993, un permesso di soggiorno temporaneo, che è stato trasformato nell’ottobre 1998, vale a dire dopo che l’interessato ebbe soddisfatto la condizione relativa alla residenza di cinque anni prevista dall’art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80, in un permesso di soggiorno permanente.
11 Dal giugno 2000, ha vissuto separato dalla moglie. La coppia ha divorziato nel novembre 2003.
12 Durante il suo soggiorno in Germania il sig. Bozkurt ha prestato la sua attività per diversi datori di lavoro. Secondo il giudice del rinvio, non sono state tuttavia stabilite con esattezza le durate dei periodi di impiego in mancanza di indicazioni precise e di documenti giustificativi forniti a tale scopo dall’interessato.
13 A partire dall’inizio del 2000, il sig. Bozkurt è stato in congedo per malattia durante circa 18 mesi, periodo nel corso del quale ha subìto un intervento a causa di un tumore al cervello.
14 In seguito a tale interruzione dell’attività lavorativa, è stato licenziato dal suo datore di lavoro. Da allora è disoccupato e riceve sussidi dallo Stato in forza della parte II del codice della legislazione sociale (Sozialgesetzbuch, Teil II). Alloggiato in un primo tempo in un ostello comunale, dal novembre 2005 vive in un piccolo appartamento che gli affitta il fratello.
15 Il sig. Bozkurt, già condannato nel 1996 e nel 2000 per aggressioni nonché per danni materiali, durante il maggio del 2004 è stato riconosciuto colpevole di stupro e aggressioni nei confronti della sua consorte verificatisi in occasione di un soggiorno in Turchia nel luglio del 2002. Dato che l’interessato aveva impugnato con parziale successo la decisione, la sua pena è stata definitivamente fissata, il 17 gennaio 2005, a due anni di detenzione con integrale beneficio della sospensione condizionale, cosicché lo stesso, sottoposto a carcerazione preventiva, è stato rilasciato.
16 Con provvedimento del 26 luglio 2005, il Land ha deciso di espellere il sig. Bozkurt con effetto immediato (in prosieguo: il «provvedimento di espulsione»), fondandosi sull’ultima condanna di cui è stato oggetto, che confermerebbe la sua propensione a usare violenza. Il Land ha considerato che l’interessato non può far valere diritti connessi agli artt. 6 o 7 della decisione n. 1/80, in quanto non aveva trovato un nuovo impiego entro un termine ragionevole dopo il suo licenziamento e non aveva nemmeno operato seri sforzi a tale scopo.
17 Poiché il sig. Bozkurt aveva presentato ricorso avverso il provvedimento di espulsione, il Verwaltungsgericht Stuttgart (Tribunale amministrativo di Stoccarda), inizialmente, ha disposto la sospensione di tale provvedimento e, in un secondo momento, l’ha annullato con una sentenza in data 5 luglio 2006.
18 L’impugnazione proposta contro tale sentenza è stata respinta con una pronuncia in data 14 marzo 2007 del Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Corte suprema amministrativa del Baden-Württemberg). Questo giudice, infatti, ha considerato che, tenuto conto dei periodi di regolare residenza già svolti in Germania dal sig. Bozkurt, quest’ultimo poteva rivendicare un diritto di soggiorno sul fondamento dell’art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80. Pertanto, il provvedimento di espulsione sarebbe illegittimo a motivo del fatto che non era conforme alle condizioni applicabili ai cittadini dell’Unione, le quali, conformemente alla giurisprudenza della Corte, devono essere rispettate con riferimento ai cittadini turchi titolari di un diritto di soggiorno in forza della decisione n. 1/80. Tale giudice ha inoltre considerato che le circostanze secondo cui il sig. Bozkurt era disoccupato dal 2000, era altresì escluso definitivamente dal mercato del lavoro a causa di una grave malattia ed era stato incarcerato per circa nove mesi non gli hanno fatto perdere lo status giuridico conferitogli da tale disposizione della decisione n. 1/80, tenuto conto della giurisprudenza della Corte in base alla quale il diritto di soggiorno, una volta acquisito, prescinde dal fatto che le condizioni che ne avevano consentito l’acquisizione non siano più soddisfatte.
19 Il Land ha allora presentato dinanzi al Bundesverwaltungsgericht un ricorso per cassazione («Revision»), facendo valere, da un lato, che il sig. Bozkurt non disponeva più, nel frattempo, del suo diritto di soggiorno in Germania a motivo della sua esclusione dal mercato del lavoro e, dall’altro lato, che non poteva validamente fondarsi sull’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 dal momento che aveva gravemente leso l’integrità fisica della persona che rappresenta la fonte dei suoi diritti.
20 Pur condividendo l’analisi giuridica elaborata dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg nella sua sentenza 14 marzo 2007, il Bundesverwaltungsgericht ritiene che, per definire la controversia sottopostagli, occorra stabilire se, alla data in cui è stato adottato il provvedimento di espulsione, il sig. Bozkurt potesse invocare la tutela conferita dall’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80.
21 A questo riguardo, il giudice del rinvio reputa che non esista ancora giurisprudenza della Corte in merito alla questione se il diritto di soggiorno in uno Stato membro, acquisito da un cittadino turco nella sua qualità di familiare di una lavoratrice turca regolarmente inserita nel mercato del lavoro di tale Stato, continui o meno a sussistere a seguito dello scioglimento del matrimonio verificatosi successivamente alla regolare acquisizione del diritto di cui trattasi.
22 Inoltre, tale giudice si chiede se, alla luce delle specifiche circostanze fattuali che caratterizzano la causa principale, un cittadino tedesco come il sig. Bozkurt possa validamente rivendicare un diritto di soggiorno sul fondamento dell’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80, senza che si possa ritenere che un tale comportamento rivesta carattere abusivo. Occorrerebbe, in particolare, stabilire se il titolare di un diritto regolarmente acquisito possa essere dichiarato decaduto dallo stesso ove se ne sia, a posteriori, rivelato indegno rispetto alla persona dalla quale aveva precedentemente tratto tale diritto.
23 Pertanto, ritenendo che l’esito della causa di cui è investito dipenda dall’interpretazione della decisione n. 1/80, il Bundesverwaltungsgericht ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il diritto al lavoro ed al soggiorno acquisito, in quanto familiare, dal coniuge di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro, conformemente all’art. 7, [primo comma], secondo trattino, della decisione n. 1/80 (...), continui a sussistere anche in seguito allo scioglimento del matrimonio.
In caso di soluzione affermativa della prima questione:
2). Se costituisca un abuso di diritto il fatto che un cittadino turco faccia valere il diritto di soggiorno ottenuto per il tramite dell’ex moglie, basato sull’art. 7, [primo comma], secondo trattino, della decisione n. 1/80 (...), qualora detto cittadino turco abbia stuprato e ferito quest’ultima dopo l’acquisizione di tale status e sia stato condannato per tale fatto ad una pena detentiva di due anni».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
24 Dal fascicolo emerge che il cittadino turco di cui trattasi nella causa principale soddisfaceva tutte le condizioni necessarie per beneficiare legittimamente dello status giuridico previsto dall’art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80 prima che si verificasse lo scioglimento del suo matrimonio.
25 Pertanto, occorre intendere la questione sottoposta dal giudice di rinvio come volta a stabilire, in sostanza, se l’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che un cittadino turco, quale il ricorrente nella causa principale, il quale, nella sua qualità di familiare di una lavoratrice turca inserita nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro e a motivo della sua residenza presso la consorte durante un periodo continuativo di almeno cinque anni, benefici dei diritti connessi allo status giuridico conferito sulla base del secondo trattino di tale disposizione, perde il beneficio di tali diritti a causa del divorzio pronunciato a una data successiva all’acquisizione di questi ultimi.
26 Al fine di risolvere tale questione, occorre in primo luogo osservare che, come emerge dalla stessa formulazione dell’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80, l’acquisizione dei diritti previsti da tale disposizione è subordinata a due condizioni cumulative preliminari, ossia, da una parte, il fatto che la persona interessata debba essere un familiare di un lavoratore turco già inserito nel mercato regolare del lavoro dello Stato membro ospitante e, dall’altra parte, che sia stata autorizzata dalle competenti autorità di tale Stato a raggiungervi il lavoratore di cui trattasi. È pacifico che, nel caso di specie, queste condizioni erano soddisfatte sia dal sig. Bozkurt sia dalla sua consorte.
27 In secondo luogo, conformemente al sistema realizzato dalle parti contraenti nel contesto di tale disposizione, i diritti conferiti da quest’ultima al cittadino turco che soddisfa le condizioni ricordate al punto precedente sono progressivamente ampliati in funzione della durata della residenza effettiva dell’interessato con il lavoratore turco già regolarmente residente nello Stato membro ospitante.
28 Pertanto, dopo una siffatta regolare residenza nel corso di tre anni, il cittadino turco interessato diviene titolare del diritto di rispondere, fatta salva la precedenza ai lavoratori degli Stati membri dell’Unione europea, a qualsiasi offerta d’impiego (art. 7, primo comma, primo trattino, della decisione n. 1/80).
29 Dopo due anni supplementari di regolare residenza nel territorio dello Stato membro ospitante, lo stesso cittadino turco beneficia del libero accesso a qualsiasi attività dipendente di sua scelta (art. 7, primo comma, secondo trattino, della stessa decisione). Nel caso di specie il sig. Bozkurt soddisfava incontestabilmente tale criterio.
30 In tale contesto occorre precisare che, a differenza del sistema previsto nell’ambito dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, fondato sullo svolgimento di una regolare occupazione durante taluni periodi, il criterio pertinente ai fini dell’applicazione dell’art. 7, primo comma, della medesima decisione è, pertanto, la regolare residenza presso un lavoratore migrante turco. Dopo una siffatta residenza di una certa durata, all’interessato viene conferito il diritto di svolgere un impiego, senza tuttavia che quest’ultima disposizione preveda a tale riguardo un obbligo o una condizione per l’acquisizione di un diritto garantito dalla decisione n. 1/80 (v. in tal senso, in particolare, sentenze 7 luglio 2005, causa C‑373/03, Aydinli, Racc. pag I‑6181, punti 29 e 31; 18 luglio 2007, causa C‑325/05, Derin, Racc. pag I‑6495, punto 56, e 25 settembre 2008, causa C‑453/07, Er, Racc. pag. I‑7299, punti 31-34). La situazione di un cittadino come quello di cui alla causa principale ai fini dell’impiego è priva di qualsivoglia rilevanza.
31 Si deve rilevare, in terzo luogo, come la Corte abbia già ripetutamente dichiarato che, da una parte, l’art. 7, primo comma, di cui trattasi produce un effetto diretto e che, dall’altra parte, i periodi di residenza enunciati in tale disposizione richiedono, per evitare di essere privati di qualsiasi efficacia, il riconoscimento di un correlato diritto di soggiorno (v., in particolare, sentenze Er, cit., punti 25 e 26, nonché 18 dicembre 2008, causa C‑337/07, Altun, Racc. pag. I‑10323, punti 20 e 21).
32 In quarto luogo, occorre sottolineare che il sistema di acquisizione progressiva dei diritti previsto all’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 persegue un duplice scopo.
33 In un primo momento, prima della scadenza del periodo iniziale di tre anni, la disposizione in parola mira a consentire la presenza dei familiari del lavoratore migrante presso quest’ultimo, al fine di favorire in questo modo, tramite il ricongiungimento familiare, l’occupazione e il soggiorno del lavoratore turco già regolarmente inserito nel mercato del lavoro dello Stato membro ospitante (v., in particolare, sentenze 17 aprile 1997, causa C‑351/95, Kadiman, Racc. pag. I‑2133, punti 35 e 36; 22 giugno 2000, causa C‑65/98, Eyüp, Racc. pag. I‑4747, punto 26, e 11 novembre 2004, causa C‑467/02, Cetinkaya, Racc. pag. I‑10895, punto 25).
34 In un secondo momento, la stessa disposizione è diretta a rafforzare l’inserimento duraturo della famiglia del lavoratore migrante turco nello Stato membro ospitante, accordando al familiare interessato, dopo tre anni di regolare residenza, la possibilità di accedere a sua volta al mercato del lavoro. Lo scopo essenziale in tal modo perseguito consiste nel consolidare la posizione di tale familiare, il quale si trova, in questa fase, già regolarmente inserito nello Stato membro ospitante, fornendogli i mezzi per guadagnarsi da vivere nello Stato in questione e, pertanto, per creare in quest’ultimo una situazione autonoma rispetto a quella del lavoratore migrante (v., in particolare, citate sentenze Eyüp, punto 26; Cetinkaya, punto 25; Aydinli, punto 23, nonché Derin, punti 50 e 71).
35 La Corte ne ha dedotto che, se il familiare, in linea di principio e salvo sussistano motivi legittimi, è tenuto a risiedere effettivamente con il lavoratore migrante finché non abbia egli stesso il diritto di accedere al mercato del lavoro – in altri termini, prima della scadenza del periodo triennale –, per contro non è più questo il caso ove l’interessato abbia legittimamente acquisito tale diritto a norma dell’art. 7, primo comma, primo trattino, della decisione n. 1/80, e a maggior ragione ciò deve valere anche qualora, dopo cinque anni, egli sia titolare di un diritto assoluto all’impiego (v. sentenza Derin, cit., punto 51 e giurisprudenza ivi menzionata).
36 Infatti, ove ricorrano le condizioni previste all’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80, tale disposizione conferisce al familiare di un lavoratore turco un diritto proprio di accesso al mercato del lavoro dello Stato membro ospitante nonché, correlativamente, il diritto di continuare a soggiornare nel territorio di quest’ultimo.
37 Questi diritti traggono indubbiamente origine dalla posizione acquisita in passato dal lavoratore turco per il tramite del quale il familiare ha acquisito un diritto di soggiorno nel territorio dello Stato membro ospitante.
38 Tuttavia, come sostiene giustamente la Commissione delle Comunità europee nelle sue osservazioni scritte, ove il familiare di un siffatto lavoratore abbia a sua volta ottenuto un diritto individuale in forza dell’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80, egli ha raggiunto un livello di integrazione nello Stato membro ospitante sufficiente a che la sua situazione possa essere considerata separabile da quella del familiare che aveva reso possibile il suo accesso al territorio del detto Stato e, pertanto, autonoma rispetto a quella di tale familiare (v., in tal senso, citate sentenze Derin, punti 50 e 71, nonché Altun, punti 59 e 63).
39 Una siffatta interpretazione risulta imporsi tenuto conto, parimenti, della finalità della decisione n. 1/80 considerata nella sua interezza, relativamente alla quale si è ripetutamente dichiarato che essa mira a migliorare la situazione dei migranti turchi nello Stato membro ospitante favorendo l’integrazione graduale in quest’ultimo dei cittadini turchi che rispondono ai requisiti previsti da una delle disposizioni di tale decisione e che beneficiano, di conseguenza, dei diritti loro attribuiti dalla stessa (v., in particolare, sentenze 16 marzo 2000, causa C‑329/97, Ergat, Racc. pag I‑1487, punti 43 e 44; Derin, cit. supra al punto 53, e Altun, cit., punti 28 e 29).
40 Orbene, è in tale prospettiva che la Corte ha considerato che diritti come quelli legittimamente acquisiti dal sig. Bozkurt sul fondamento dell’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 esistono indipendentemente dal mantenimento delle condizioni richieste per far scaturire tali diritti (v. citate sentenze Ergat, punto 40; Cetinkaya, punto 31; Aydinli, punto 26; Derin, punto 53, e Altun, punto 36), cosicché il familiare già titolare di diritti in forza della decisione in parola è in grado di consolidare progressivamente la sua situazione nello Stato membro ospitante e di inserirsi in quest’ultimo in modo duraturo conducendo una vita indipendente da quella della persona grazie alla quale ha ottenuto tali diritti (v. in tal senso, segnatamente, sentenza Ergat, cit., punti 43 e 44).
41 L’interpretazione ricordata al punto precedente non è altro che l’espressione del principio più generale del rispetto dei diritti acquisiti, sancito dalla sentenza 16 dicembre 1992, causa C‑237/91, Kus (Racc. pag. I‑6781, punti 21 e 22), principio secondo cui, ove un cittadino turco possa validamente invocare determinati diritti in forza di una disposizione della decisione n. 1/80, tali diritti non dipendono più dal permanere delle circostanze che avevano dato origine agli stessi, dato che tale decisione non impone una siffatta condizione. Nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza Kus, la circostanza in questione era proprio un matrimonio che aveva consentito al cittadino turco interessato di entrare nel territorio dello Stato membro ospitante e tale matrimonio era stato seguito da un divorzio verificatosi in un momento in cui l’interessato aveva già acquisito determinati diritti, nella fattispecie in applicazione dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80. Si deve rammentare che, tramite il punto 22 della sentenza 5 ottobre 1994, causa C‑355/93, Eroglu (Racc. pag. I‑5113), questo stesso principio è stato reso applicabile nel contesto dell’art. 7 della medesima decisione (v. in tal senso, in particolare, citate sentenze Ergat, punto 40; Aydinli, punto 26; Derin, punto 50, nonché Altun, punti 42 e 43).
42 Per quanto riguarda, in quinto luogo, le circostanze che comportano la perdita dei diritti riconosciuti dall’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 ai familiari di un lavoratore turco che soddisfano i requisiti enunciati al detto comma, secondo giurisprudenza costante tali diritti possono essere limitati solamente in due circostanze, vale a dire quando la presenza del migrante turco nel territorio dello Stato membro ospitante costituisce, a causa del suo comportamento personale, un pericolo reale e grave per l’ordine pubblico, la sicurezza o la sanità pubbliche, ai sensi dell’art. 14, n. 1, della stessa decisione, oppure quando l’interessato ha lasciato il territorio del suddetto Stato per un periodo significativo e senza motivi legittimi (v., in particolare, citate sentenze Er, punto 30, e Altun, punto 62).
43 Il carattere esaustivo delle limitazioni elencate al punto precedente è stato riaffermato dalla Corte in modo costante (v., in particolare, citate sentenze Cetinkaya, punto 38; Derin, punto 54; Er, punto 30, e Altun, punto 62).
44 Da tutte le suesposte considerazioni si deve dedurre che il divorzio dei coniugi, ove sia pronunciato dopo la corretta acquisizione, da parte del familiare interessato, dei diritti conferiti dall’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80, è privo di qualsivoglia pertinenza ai fini del mantenimento di tali diritti in capo al loro titolare, anche se, inizialmente, quest’ultimo ha potuto ottenerli solo per il tramite del suo ex coniuge.
45 Occorre infine precisare che l’interpretazione data al punto precedente non è incompatibile con le prescrizioni di cui all’art. 59 del protocollo addizionale firmato il 23 novembre 1970. Infatti, come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 50‑52 delle sue conclusioni, per motivi analoghi a quelli elaborati dalla Corte ai punti 62‑67 della citata sentenza Derin, nonché al punto 21 della sentenza 4 ottobre 2007, causa C‑349/06, Polat (Racc. pag. I‑8167), la situazione del familiare di un lavoratore migrante turco non può essere utilmente paragonata a quella del familiare di un cittadino di uno Stato membro, tenuto conto delle notevoli differenze esistenti fra la loro situazione giuridica rispettiva (v., in tal senso, sentenza 21 gennaio 2010, causa C‑462/08, Bekleyen, Racc. pag. I‑563, punti 35‑38 e 43).
46 Alla luce di quanto precede, si deve risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 deve essere interpretato nel senso che un cittadino turco, quale il ricorrente nella causa principale, il quale, nella sua qualità di familiare di una lavoratrice turca inserita nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro e a motivo della sua residenza presso la consorte durante un periodo continuativo di almeno cinque anni, benefici dei diritti connessi allo status giuridico conferito sulla base del secondo trattino di tale disposizione, non perde il beneficio di tali diritti a causa del divorzio pronunciato a una data successiva all’acquisizione di questi ultimi.
Sulla seconda questione
47 Per giurisprudenza costante, gli interessati non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell’Unione e i giudici nazionali possono, caso per caso, tener conto, basandosi su elementi obiettivi, del comportamento abusivo o fraudolento dell’interessato per negargli eventualmente la possibilità di fruire delle disposizioni di tale diritto (v., in particolare, sentenze 9 marzo 1999, causa C‑212/97, Centros, Racc. pag. I‑1459, punto 25; 21 febbraio 2006, causa C‑255/02, Halifax e a., Racc. pag. I‑1609, punto 68, nonché 20 settembre 2007, causa C‑16/05, Tum e Dari, Racc. pag. I‑7415, punto 64).
48 La Corte ha pertanto escluso che periodi di occupazione di cui un cittadino turco aveva potuto fruire solo grazie a un comportamento fraudolento che ne aveva determinato la condanna possano essere considerati regolari ai sensi dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, in quanto l’interessato non soddisfaceva, in realtà, le condizioni previste da tale disposizione e, di conseguenza, non aveva legalmente fruito di un diritto in forza di quest’ultima (v. sentenze 5 giugno 1997, causa C‑285/95, Kol, Racc. pag. I‑3069, punti 26 e 27, nonché 11 maggio 2000, causa C‑37/98, Savas, Racc. pag. I‑2927, punto 61).
49 Non si può infatti ammettere che un cittadino turco cerchi di procurarsi indebitamente il beneficio relativo ai vantaggi garantiti da una delle disposizioni di cui alla decisione n. 1/80.
50 Tuttavia, nel caso di specie, dal fascicolo trasmesso alla Corte dal giudice del rinvio emerge che i giudici nazionali che hanno statuito sul merito della causa attualmente pendente dinanzi al Bundesverwaltungsgericht hanno espressamente constatato che il sig. Bozkurt beneficiava legittimamente dello status giuridico previsto all’art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80. Del resto, dinanzi alla Corte non è stato neppure fatto valere alcun elemento tale da lasciar intendere che, nella causa principale, si sarebbe trattato di un matrimonio fittizio, contratto all’unico scopo di beneficiare abusivamente di vantaggi previsti dal diritto dell’associazione CEE-Turchia.
51 Pertanto, si deve constatare che, nella causa principale, il sig. Bozkurt si limita ad esercitare diritti che gli sono espressamente conferiti dalla decisione n. 1/80 e per l’ottenimento dei quali ha soddisfatto tutte le condizioni richieste.
52 Orbene, il fatto che un cittadino turco si avvalga pienamente del beneficio relativo ai diritti garantiti da tale decisione che egli ha regolarmente acquisito in passato non può, in quanto tale, essere considerato come atto a costituire un abuso di diritto.
53 Il giudice del rinvio, senza tuttavia sottoporre una questione relativa all’interpretazione dell’art. 14, n. 1, della decisione n. 1/80, si chiede tuttavia se, nelle specifiche circostanze della causa principale, la rivendicazione da parte del sig. Bozkurt dello status giuridico acquisito ai sensi dell’art. 7, primo comma, della stessa decisione non possa porsi in contrasto con l’ordine pubblico, tenuto conto del grave illecito penale da egli commesso, successivamente a tale acquisizione, nei confronti della medesima persona che gli aveva consentito di beneficiare di tale status.
54 A questo proposito si deve precisare che è l’art. 14, n. 1, della decisione n. 1/80 a fornire il contesto giuridico appropriato che consente di valutare in che misura un cittadino turco oggetto di condanne penali possa essere privato, mediante un’espulsione dallo Stato membro ospitante, dei diritti che trae direttamente da tale decisione (v., in particolare, sentenza Derin, cit., punto 74).
55 Per quanto riguarda la determinazione della portata dell’eccezione di ordine pubblico prevista da questa disposizione, occorre far riferimento all’interpretazione di tale eccezione elaborata in tema di libera circolazione dei lavoratori che siano cittadini degli Stati membri dell’Unione (v., in particolare, sentenza Polat, cit., punto 30).
56 La Corte ha sempre sottolineato che l’eccezione di ordine pubblico costituisce una deroga al principio fondamentale della libera circolazione delle persone, da intendersi in modo restrittivo; la sua portata non può essere determinata unilateralmente dagli Stati membri (v., segnatamente, sentenza Polat, cit., punto 33 e la giurisprudenza ivi menzionata).
57 Per costante giurisprudenza della Corte, il ricorso, da parte di un’autorità nazionale, alla nozione di ordine pubblico presuppone, oltre alla perturbazione dell’ordine sociale insita in qualsiasi infrazione della legge, l’esistenza di una minaccia effettiva ed abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali della collettività (sentenza Polat, cit., punto 34 e la giurisprudenza ivi menzionata).
58 Anche i provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere fondati esclusivamente sul comportamento del soggetto interessato. Provvedimenti di tal genere non possono quindi essere automaticamente emanati a seguito di una condanna penale e a scopo di prevenzione generale (sentenza Polat, cit., punti 31 e 35).
59 L’esistenza di una condanna penale può essere presa in considerazione solo laddove le circostanze che hanno portato a tale condanna provino un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l’ordine pubblico (sentenza Polat, cit., punto 32 e giurisprudenza ivi menzionata).
60 Spetta pertanto alle autorità nazionali interessate procedere, caso per caso, ad una valutazione del comportamento personale dell’autore di una violazione nonché del carattere attuale, reale e sufficientemente grave del pericolo che egli costituisce per l’ordine e la sicurezza pubblici, e tali autorità sono inoltre tenute a garantire il rispetto sia del principio di proporzionalità sia dei diritti fondamentali dell’interessato. In particolare, un provvedimento di espulsione fondato sull’art. 14, n. 1, della decisione n. 1/80 può essere adottato soltanto se il comportamento personale dell’interessato ha rivelato un rischio concreto di nuove gravi perturbazioni dell’ordine pubblico (v. sentenza Derin, cit., punto 74).
61 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve risolvere la seconda questione dichiarando che:
– non costituisce un abuso di diritto il fatto che un cittadino turco, come il ricorrente nella causa principale, si avvalga di un diritto legittimamente acquisito in forza dell’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80, anche qualora l’interessato, dopo aver ottenuto il beneficio relativo a tale diritto per il tramite dell’ex moglie, abbia commesso nei suoi confronti un grave reato che ha dato luogo alla sua condanna penale;
– per contro, l’art. 14, n. 1, della medesima decisione non osta a che un provvedimento di espulsione sia adottato nei riguardi di un cittadino turco oggetto di condanne penali, ove il suo comportamento personale costituisca una minaccia attuale, reale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della collettività. Spetta al giudice nazionale competente valutare se ciò avvenga nella causa principale.
Sulle spese
62 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) L’art. 7, primo comma, della decisione del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, deve essere interpretato nel senso che un cittadino turco, quale il ricorrente nella causa principale, il quale, nella sua qualità di familiare di una lavoratrice turca inserita nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro e a motivo della sua residenza presso la consorte durante un periodo continuativo di almeno cinque anni, benefici dei diritti connessi allo status giuridico conferito sulla base del secondo trattino di tale disposizione, non perde il beneficio di tali diritti a causa del divorzio pronunciato a una data successiva all’acquisizione di questi ultimi.
2) Non costituisce un abuso di diritto il fatto che un cittadino turco, come il ricorrente nella causa principale, si avvalga di un diritto legittimamente acquisito in forza dell’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80, anche qualora l’interessato, dopo aver ottenuto il beneficio relativo a tale diritto per il tramite dell’ex moglie, abbia commesso nei suoi confronti un grave reato che ha dato luogo alla sua condanna penale.
Per contro, l’art. 14, n. 1, della medesima decisione non osta a che un provvedimento di espulsione sia adottato nei riguardi di un cittadino turco oggetto di condanne penali, ove il suo comportamento personale costituisca una minaccia attuale, reale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della collettività. Spetta al giudice nazionale competente valutare se ciò avvenga nella causa principale.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.
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