Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 12 marzo 2009 – Commissione / Belgio
(causa C‑342/08)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 96/82/CE – Art. 11, n. 1, lett. c) – Omessa predisposizione di piani di emergenza esterni – Trasposizione incompleta»
1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (art. 226 CE) (v. punto 12)
2. Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (art. 226 CE) (v. punto 13)
3. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Necessità di garantire l’efficacia delle direttive (art. 249 CE) (v. punto 16)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Omessa predisposizione di piani di emergenza esterni per le misure da prendere all’esterno degli stabilimenti di cui all’art. 9 della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU 1997, L 10, pag. 13).
Dispositivo
1) Non avendo provveduto alla predisposizione di un piano di emergenza esterno per tutti gli stabilimenti di cui all’art. 9 della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
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