Sentenza della Corte (Settima Sezione) 14 maggio 2009 – Commissione / Lussemburgo
(causa C‑390/08)
«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Decisione 2004/280/CE – Attuazione del protocollo di Kyoto – Misure nazionali volte a limitare e/o ridurre le emissioni di gas a effetto serra – Omessa comunicazione delle informazioni richieste»
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 9)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Omessa comunicazione, entro il termine impartito, delle informazioni previste dall’art. 3, n. 2, della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, 2004/280/CE, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (GU L 49, pag. 1) letto in combinato disposto con gli artt. 8, 9, 10 e 11 della decisione della Commissione 10 febbraio 2005, 2005/166/CE, che istituisce le modalità di applicazione della decisione n. 280/2004/CE (GU L 55, pag. 57) – Informazioni relative alle previsioni nazionali riguardanti le emissioni di gas a effetto serra e alle misure adottate per limitare e/o ridurre tali emissioni.
Dispositivo
1)
Il Granducato di Lussemburgo, non avendo trasmesso le informazioni richieste per il 15 marzo 2007 ai sensi dell’art. 3, n. 2, della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, 2004/280/CE, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto, letto in combinato disposto con gli artt. 8-11 della decisione della Commissione 10 febbraio 2005, 2005/166/CE, che istituisce le modalità di applicazione della decisione n. 280/2004/CE, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle suddette disposizioni.
2)
Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.
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