Sentenza della Corte (Settima Sezione) 2 aprile 2009 – Commissione / Austria
(causa C‑401/08)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 96/82/CE – Pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose – Art. 11, n. 1, lett. c) – Elaborazione dei piani d’emergenza esterni per le misure da adottare all’esterno degli stabilimenti – Omessa trasposizione entro il termine impartito»
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 17)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’art. 11, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, come modificata dalla direttiva 2003/105/CE (GU 1997, L 10, pag. 13) – Omessa elaborazione di determinati piani d’emergenza esterni per le misure da adottare all’esterno degli stabilimenti.
Dispositivo
1)
Non avendo garantito l’elaborazione di un piano d’emergenza esterno per tutti gli stabilimenti soggetti alle disposizioni dell’art. 9 della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 11, n. 1, lett. c), di tale direttiva.
2)
La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy