Sentenza della Corte (Settima Sezione) 18 giugno 2009 – Commissione / Austria
(causa C‑422/08)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2004/35/CE – Responsabilità ambientale – Prevenzione e riparazione dei danni ambientali – Omessa trasposizione entro il termine impartito»
1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 10)
2. Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 11)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Mancata adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143, pag. 56).
Dispositivo
1)
Non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per trasporre la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.
2)
La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.
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