Causa C‑423/08
Commissione europea
contro
Repubblica italiana
«Inadempimento di uno Stato — Risorse proprie — Procedure dirette alla riscossione dei dazi all’importazione o all’esportazione — Inosservanza dei termini per l’iscrizione delle risorse proprie — Versamento tardivo delle risorse proprie relative a tali dazi»
Massime della sentenza
Risorse proprie delle Comunità europee — Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri
(Regolamenti del Consiglio n. 1552/89, artt. 2, 6 e 9‑11; n. 2913/92, art. 220, n. 1, e n. 1150/2000, artt. 2, 6 e 9‑11)
A norma dell’art. 2, n. 1, dei regolamenti n. 1552/89 e n. 1150/2000, rispettivamente recanti applicazione delle decisioni 88/376 e 94/728, relative al sistema delle risorse proprie delle Comunità, gli Stati membri devono accertare un diritto sulle risorse proprie non appena ricorrono le condizioni previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la registrazione dell’importo del diritto e la comunicazione del medesimo al soggetto passivo.
Dall’art. 220, n. 1, del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, risulta che le condizioni per la contabilizzazione a posteriori dell’importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere ricorrono allorché l’autorità doganale si è resa conto della situazione in atto ed è in grado di calcolare l’importo legalmente dovuto e di determinarne il debitore.
In tale contesto, allorché le autorità doganali comunicano al soggetto passivo un atto amministrativo, indipendentemente da quale sia la denominazione di quest’ultimo, che accerti che non è stato effettuato del tutto o in parte il pagamento delle obbligazioni doganali e che indichi l’importo dei dazi doganali che esse ritengono legalmente dovuto, tali autorità sono, a quel punto, in grado di calcolare l’importo dei diritti risultanti da un’obbligazione doganale e di individuare il debitore.
Di conseguenza, la contabilizzazione a posteriori dell’importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere deve avvenire, in linea di principio, in applicazione dell’art. 220, n. 1, del codice doganale, entro il termine di due giorni dalla data di comunicazione al soggetto passivo del processo verbale che soddisfi i requisiti menzionati al punto precedente.
Per quanto riguarda gli interessi di mora, sussiste un nesso indissolubile tra l’obbligo di accertare le risorse proprie comunitarie, quello di accreditarle sul conto della Commissione entro i termini impartiti e, infine, quello di versare interessi di mora, essendo questi ultimi esigibili qualunque sia la ragione del ritardo con il quale le risorse sono state accreditate sul conto della Commissione.
Di conseguenza, viene meno agli obblighi che gli incombono a norma degli artt. 2, 6 e 9‑11 del regolamento n. 1552/89 e dei medesimi articoli del regolamento n. 1150/2000, nonché dell’art. 220 del regolamento n. 2913/92, lo Stato membro che non osservi i termini per l’iscrizione delle risorse proprie comunitarie in caso di riscossione a posteriori e versi tardivamente tali risorse.
(v. punti 37-38, 41-42, 49, 51 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
17 giugno 2010 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Risorse proprie – Procedure dirette alla riscossione dei dazi all’importazione o all’esportazione – Inosservanza dei termini per l’iscrizione delle risorse proprie – Versamento tardivo delle risorse proprie relative a tali dazi»
Nella causa C‑423/08,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 24 settembre 2008,
Commissione europea, rappresentata dai sigg. A. Aresu e A. Caeiros, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dalla sig.ra I. Bruni, in qualità di agente, assistita dai sigg. G. Albenzio e F. Arena, avvocati dello Stato,
convenuta,
sostenuta da:
Repubblica di Finlandia, rappresentata dal sig. J. Heliskoski, in qualità di agente,
interveniente,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, dalla sig.ra C. Toader (relatore), dai sigg. K. Schiemann, P. Kūris e L. Bay Larsen, giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 marzo 2010,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il presente ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, non avendo osservato i termini per l’iscrizione delle risorse proprie comunitarie in caso di riscossione a posteriori e avendo versato tardivamente tali risorse, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma degli artt. 2, 6 e 9‑11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1), degli artt. 2, 6 e 9‑11 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1), nonché dell’art. 220 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»).
La normativa dell’Unione
Le decisioni 94/728/CE, Euratom e 2000/597/CE, Euratom
2 Con riferimento al periodo relativo ai fatti della presente causa, sono state applicabili, l’una dopo l’altra, due decisioni afferenti al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, ossia la decisione del Consiglio 31 ottobre 1994, 94/728/CE, Euratom (GU L 293, pag. 9), e, dal 1° gennaio 2002, la decisione del Consiglio 29 settembre 2000, 2000/597/CE, Euratom (GU L 253, pag. 42).
3 Ai sensi dell’art. 2, n. 1, lett. b), di ognuna delle menzionate decisioni, costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità le entrate provenienti dai «dazi della tariffa doganale comune ed altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni della Comunità sugli scambi con i paesi non membri».
4 L’art. 8, n. 1, di dette decisioni stabilisce, in particolare, da un lato, che le risorse proprie comunitarie di cui all’art. 2, n. 1, lett. a) e b), delle decisioni in questione sono riscosse dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, eventualmente adattate alle esigenze della regolamentazione dell’Unione e, dall’altro, che gli Stati membri mettono le risorse a disposizione della Commissione.
I regolamenti nn. 1552/89 e 1150/2000
5 L’art. 2 del regolamento n. 1552/89, come modificato dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355 (GU L 175, pag. 3), entrato in vigore il 14 luglio 1996, stabilisce quanto segue:
«1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, un diritto delle Comunità sulle risorse proprie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) della decisione 88/376/CEE, Euratom è accertato non appena ricorrono le condizioni previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la registrazione dell’importo del diritto e la comunicazione del medesimo al soggetto passivo.
1 bis. La data da considerare per l’accertamento di cui al paragrafo 1 è la data della registrazione prevista dalla normativa doganale.
(…)
2. Il paragrafo 1 si applica allorché la comunicazione deve essere rettificata».
6 Il regolamento n. 1552/89 è stato abrogato dall’art. 22, primo comma, del regolamento n. 1150/2000, che è entrato in vigore il 31 maggio 2000. Il tenore letterale dell’art. 2, nn. 1 e 2, primo comma, di quest’ultimo regolamento è sostanzialmente identico a quello dell’articolo citato al punto precedente.
7 L’art. 6, n. 2, del regolamento n. 1552/89, divenuto art. 6, n. 3, lett. a) e b), del regolamento n. 1150/2000, stabilisce che i diritti accertati conformemente all’art. 2 del citato regolamento sono iscritti nella contabilità al più tardi il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo l’accertamento. I diritti accertati e non riportati nella contabilità, poiché non sono stati ancora riscossi e non è stata fornita alcuna garanzia, sono iscritti in una contabilità separata entro il medesimo termine. Gli Stati membri possono procedere nello stesso modo allorché i diritti accertati e coperti da garanzie formano oggetto di contestazione e possono subire variazioni in seguito alle controversie sorte.
8 L’art. 8 del regolamento n. 1552/89, il cui tenore letterale è riprodotto nell’art. 8 del regolamento n. 1150/2000, dispone quanto segue:
«Le rettifiche effettuate a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, vengono aggiunte o detratte dall’importo totale dei diritti accertati. Esse vengono riportate nelle contabilità previste dall’articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), nonché negli estratti previsti dall’articolo 6, paragrafo 3, corrispondenti alle date delle rettifiche stesse.
Ove le rettifiche riguardino casi di frode e irregolarità già comunicati alla Commissione, il fatto deve essere specificatamente menzionato».
9 Ai sensi dell’art. 9, n. 1, tanto del regolamento n. 1552/89 quanto del regolamento n. 1150/2000:
«Secondo le modalità definite dall’articolo 10, le risorse proprie vengono accreditate da ogni Stato membro sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso il Tesoro o l’organismo da esso designato.
Tale conto è esente da spese».
10 L’art. 10, n. 1, del regolamento n. 1552/89, il cui tenore letterale è riprodotto nell’art. 10, n. 1, del regolamento n. 1150/2000, così dispone:
«Dopo la deduzione del 10% a titolo di spese di riscossione in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, della decisione 88/376/CEE, Euratom, l’iscrizione delle risorse proprie, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della summenzionata decisione, ha luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato constatato in conformità dell’articolo 2».
11 L’art. 11 dei regolamenti nn. 1552/89 e 1150/2000 stabilisce quanto segue:
«Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all’articolo 9, paragrafo 1, dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di un interesse il cui tasso è pari al tasso di interesse applicato il giorno della scadenza sul mercato monetario dello Stato membro interessato per i finanziamenti a breve termine, maggiorato di 2 punti. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso così aumentato è applicabile a tutto il periodo del ritardo».
Il codice doganale
12 L’art. 220, n. 1, del codice doganale dispone quanto segue:
«Quando l’importo dei dazi risultante da un’obbligazione doganale non sia stato contabilizzato ai sensi degli articoli 218 e 219 o sia stato contabilizzato ad un livello inferiore all’importo legalmente dovuto, la contabilizzazione dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere deve avvenire entro due giorni dalla data in cui l’autorità doganale si è resa conto della situazione in atto ed è in grado di calcolare l’importo legalmente dovuto e di determinarne il debitore (contabilizzazione a posteriori). Questo termine può essere prorogato conformemente all’articolo 219».
13 L’art. 221, n. 1, del codice doganale è formulato nei termini seguenti:
«L’importo dei dazi deve essere comunicato al debitore secondo modalità appropriate, non appena sia stato contabilizzato».
La normativa nazionale
14 Ai termini dei nn. 1 e 5‑8, dell’art. 11, rubricato «Revisione dell’accertamento, attribuzioni e poteri degli uffici», del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, recante «Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie» (Supplemento ordinario alla GURI n. 291 del 14 dicembre 1990):
«1. L’ufficio doganale può procedere alla revisione dell’accertamento divenuto definitivo, ancorché le merci che ne hanno formato l’oggetto siano state lasciate alla libera disponibilità dell’operatore o siano già uscite dal territorio doganale. La revisione è eseguita d’ufficio, ovvero quando l’operatore interessato ne abbia fatta richiesta con istanza presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
(…)
5. Quando dalla revisione, eseguita sia d’ufficio che su istanza di parte, emergono inesattezze, omissioni o errori relativi agli elementi presi a base dell’accertamento, l’ufficio procede alla relativa rettifica e ne dà comunicazione all’operatore interessato, notificando apposito avviso. Nel caso di rettifica conseguente a revisione eseguita d’ufficio, l’avviso deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
6. L’istanza di revisione presentata dall’operatore si intende respinta se entro il novantesimo giorno successivo a quello di presentazione non è stato notificato il relativo avviso di rettifica. Avverso il rigetto, tacito o espresso, della istanza è ammesso ricorso entro trenta giorni al direttore compartimentale, che provvede in via definitiva.
7. La rettifica può essere contestata dall’operatore entro trenta giorni dalla data di notifica dell’avviso. Al momento della contestazione è redatto il relativo verbale, ai fini della eventuale instaurazione dei procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie previsti dagli articoli 66 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
8. Divenuta definitiva la rettifica l’ufficio procede al recupero dei maggiori diritti dovuti dall’operatore ovvero promuove d’ufficio la procedura per il rimborso di quelli pagati in più. La rettifica dell’accertamento comporta, ove ne ricorrano gli estremi, la contestazione delle violazioni per le dichiarazioni infedeli o delle più gravi infrazioni eventualmente rilevate».
15 Nel caso in cui la revisione dell’accertamento richieda che sia effettuato un accesso, la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente» (GURI n. 177 del 31 luglio 2000), stabilisce che, oltre ai processi verbali giornalieri sulle operazioni compiute, al termine di tale accesso venga redatto dai funzionari delegati all’attività apposito processo verbale di chiusura delle operazioni, di cui una copia è rilasciata al contribuente stesso ed un’altra è inoltrata al responsabile del procedimento nell’Ufficio doganale competente, il quale provvede ad esaminarlo, unitamente alle eventuali osservazioni o richieste pervenute dal contribuente a norma del citato art. 12, comma 7, della legge, e ad emanare in autonomia il provvedimento di archiviazione del procedimento o l’avviso di accertamento.
16 A tale proposito, l’art. 12, della legge n. 212/2000, intitolato «Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali», così dispone al comma 7:
«Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza».
Procedimento precontenzioso
17 Nel corso di un controllo delle risorse proprie comunitarie effettuato in Italia dal 6 al 10 novembre 2000 e che riguardava il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1998 e la data del controllo, gli agenti della Commissione rilevavano irregolarità nell’accertamento delle risorse proprie comunitarie suscettibili di generare ritardi nella messa a disposizione delle Comunità delle risorse in questione, in violazione degli artt. 2, 6 e 9‑11 dei regolamenti nn. 1552/1989 e 1150/2000.
18 A seguito dello scambio di corrispondenza fra le autorità italiane e la Commissione, detta istituzione ha rilevato che la procedura amministrativa italiana di controllo a posteriori dispone la previa comunicazione al soggetto passivo di un processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo e accorda al soggetto passivo un termine di sessanta giorni per trasmettere le proprie osservazioni e chiedere precisazioni supplementari. È solo allo scadere di detto termine che l’obbligazione doganale è comunicata al debitore mediante un avviso di accertamento.
19 La Commissione ha ritenuto che le conseguenze dell’applicazione di una procedura del genere da parte della Repubblica italiana siano incompatibili con le disposizioni comunitarie pertinenti, in quanto determinano un ritardo nella messa a disposizione delle risorse proprie. Il termine per la contabilizzazione delle risorse proprie, previsto all’art. 220 del codice doganale comunitario, dovrebbe pertanto cominciare a decorrere il giorno della comunicazione del processo verbale riguardante tali operazioni.
20 Le autorità italiane hanno sostenuto, in sostanza, che il processo verbale di chiusura delle suddette operazioni non costituisce una decisione definitiva, ma un mero atto preparatorio, privo di valore giuridico autonomo. Inoltre, gli argomenti della Commissione non troverebbero fondamento normativo nel codice doganale comunitario, poiché la contabilizzazione e la comunicazione al debitore sono operazioni che fanno seguito all’adozione di una decisione definitiva.
21 In esito allo scambio di corrispondenza, la Commissione ha deciso, in base all’art. 226 CE, d’inviare alla Repubblica italiana una lettera di diffida, notificata il 13 luglio 2005, con la quale si invitava tale Stato membro a comunicare le sue osservazioni entro due mesi dal ricevimento della suddetta lettera.
22 Il governo italiano ha risposto con lettera del 12 settembre 2005, riproponendo sostanzialmente i medesimi argomenti avanzati in precedenza.
23 Con lettera del 28 giugno 2006, la Commissione ha richiamato l’attenzione delle autorità italiane sulla sentenza pronunciata dalla Corte il 23 febbraio 2006 nella causa C‑546/03, Commissione/Spagna e le ha invitate ad esprimersi in merito entro il 1° settembre 2006.
24 Non essendo stata informata in merito alla posizione assunta in proposito dalla Repubblica italiana, la Commissione ha deciso, ai sensi dell’art. 226 CE, d’inviare un parere motivato, fondato sugli artt. 2, 6 e 9‑11 dei regolamenti nn. 1552/1989 e 1150/2000, nonché sull’art. 220 del codice doganale, notificato il 15 dicembre 2006, a tale Stato membro, invitandolo a conformarsi a detto parere entro il termine di due mesi dal suo ricevimento.
25 Il governo italiano rispondeva con lettera in data 12 febbraio 2007, ribadendo la propria posizione.
26 Ritenendo che l’infrazione contestata alla Repubblica italiana non fosse sanata, la Commissione decideva di adire la Corte con il presente ricorso.
27 Con ordinanza del presidente della Corte 12 marzo 2009, la Repubblica di Finlandia è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Repubblica italiana.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
28 La Commissione, in sostanza, addebita alle autorità italiane il ritardo sistematico nella messa a disposizione delle risorse proprie delle Comunità, poiché dette autorità applicano una procedura amministrativa in base alla quale le risorse proprie sono accertate solo dopo che al soggetto passivo è stato accordato un termine per consultare il verbale riguardante tali operazioni e trasmettere osservazioni. Essa chiede pertanto di constatare l’inadempimento da parte della Repubblica italiana degli obblighi derivanti dagli artt. 2, 6 e 9‑11 dei regolamenti nn. 1552/1989 e 1150/2000, nonché dall’art. 220 del codice doganale.
29 Secondo la Commissione le condizioni per l’accertamento dei diritti delle Comunità sulle risorse proprie sono soddisfatte, segnatamente, non appena le autorità nazionali inviano al soggetto passivo il processo verbale di chiusura delle operazioni, documento che indica, nel contempo, il nome del debitore e l’importo dei diritti da riscuotere.
30 La Repubblica italiana sostiene che il diritto riconosciuto al soggetto passivo di presentare osservazioni prima dell’adozione dell’avviso di accertamento costituisce un’applicazione dei principi fondamentali di tutela del diritto alla difesa e del diritto ad una buona amministrazione. Una normativa siffatta, che rientra peraltro nell’autonomia procedurale degli Stati membri, non può essere in contrasto con le disposizioni del codice doganale.
31 Il governo italiano, sostenuto dal governo finlandese, ritiene altresì che le condizioni ex art. 220, n. 1, del codice doganale non siano soddisfatte alla data in cui il processo verbale di chiusura delle operazioni è comunicato al soggetto passivo. In tale momento, infatti, solo l’identificazione del debitore sarebbe certa. Per contro, non sarebbero ancora accertati l’esistenza di un’irregolarità e neppure l’importo legalmente dovuto dei dazi doganali all’importazione o all’esportazione. Pur se le disposizioni di legge pertinenti non disciplinano il contenuto del processo verbale di controllo, il governo italiano ha tuttavia ammesso, nel controricorso e nella controreplica, nonché all’udienza, che, in linea di principio, in quel momento è possibile determinare l’importo dell’obbligazione, come del resto spesso avviene in pratica.
32 In considerazione delle conseguenze giuridiche della contabilizzazione dell’obbligazione doganale, il governo finlandese ritiene che occorrerebbe procedere mediante decisione amministrativa definitiva, come risulterebbe dall’art. 220, n. 1, del codice doganale e in particolare dall’espressione «si è resa conto» che compare in tale articolo.
33 L’art. 2, n. 3, del regolamento n. 1150/2000, in combinato disposto con il n. 1 dello stesso articolo, riconoscerebbe poi all’autorità doganale la possibilità di comunicare al soggetto passivo calcoli provvisori, prima che sia adottata una decisione definitiva.
34 Secondo il governo finlandese, inoltre, poiché le procedure nazionali sono diverse, la citata sentenza Commissione/Spagna non può fungere da criterio per determinare la conformità di regimi nazionali diversi con il diritto dell’Unione.
35 A differenza della normativa spagnola in esame nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza Commissione/Spagna, le disposizioni controverse nella presente causa non definirebbero, infatti, il contenuto del processo verbale riguardante tali operazioni e, in particolare, non imporrebbero la comunicazione dell’importo dell’obbligazione doganale. Tale comunicazione sarebbe unicamente il risultato di una prassi amministrativa.
36 Per di più, mentre la proposta di liquidazione prevista dalla legislazione spagnola diventava automaticamente definitiva al termine di trenta giorni, ove il contribuente l’avesse accettata o l’amministrazione non avesse apportato alcuna rettifica, la normativa italiana controversa esige che, in ogni caso, sia emanata una decisione definitiva sotto forma di avviso di accertamento.
Giudizio della Corte
37 In riferimento all’inadempimento contestato, va rammentato che l’art. 2, n. 1, dei regolamenti nn. 1552/89 e 1150/2000 precisa che gli Stati membri devono accertare un diritto delle Comunità sulle risorse proprie «non appena ricorrono le condizioni previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la registrazione dell’importo del diritto e la comunicazione del medesimo al soggetto passivo».
38 Dall’art. 220, n. 1, del codice doganale risulta inoltre che le condizioni per la contabilizzazione a posteriori dell’importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere ricorrono allorché l’autorità doganale si è resa conto della situazione in atto ed è in grado di calcolare l’importo legalmente dovuto e di determinarne il debitore (sentenza Commissione/Spagna, cit., punto 27).
39 A tal riguardo si deve altresì ricordare che, per giurisprudenza consolidata, gli Stati membri sono tenuti ad accertare le risorse proprie comunitarie. L’art. 2, n. 1, dei regolamenti nn. 1552/89 e 1150/2000 deve essere infatti interpretato nel senso che gli Stati membri non possono esimersi dall’accertare i crediti, anche se essi li contestano, salvo ammettere che l’equilibrio finanziario della Comunità sia sconvolto, sia pure solo in via temporanea, a causa del comportamento di uno Stato membro (v. sentenze 16 maggio 1991, causa C‑96/89, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I‑2461, punto 37; 15 giugno 2000, causa C‑348/97, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑4429, punto 64; 15 novembre 2005, causa C‑392/02, Commissione/Danimarca, Racc. pag. I‑9811, punto 60, e Commissione/Spagna, cit., punto 28).
40 Gli Stati membri sono tenuti ad accertare un diritto delle Comunità alle risorse proprie dal momento in cui le autorità doganali dispongono degli elementi necessari e, pertanto, sono in grado di calcolare l’importo dei dazi che risulta dall’obbligazione doganale e l’identità del soggetto passivo (citate sentenze Commissione/Danimarca, punto 59, e Commissione/Spagna, punto 29).
41 In tale contesto, si deve considerare che, allorché le autorità doganali comunicano al soggetto passivo un atto amministrativo – indipendentemente da quale sia la denominazione di quest’ultimo – che accerti che non è stato effettuato del tutto o in parte il pagamento delle obbligazioni doganali e che indichi l’importo dei dazi doganali che esse ritengono legalmente dovuto, tali autorità siano, a quel punto, in grado di calcolare l’importo dei diritti risultanti da un’obbligazione doganale e di individuare il debitore.
42 Di conseguenza, in applicazione dell’art. 220, n. 1, del codice doganale, la contabilizzazione a posteriori dell’importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere deve avvenire, in linea di principio, entro il termine di due giorni dalla data di comunicazione al soggetto passivo del processo verbale che soddisfi i requisiti menzionati al punto precedente (sentenza Commissione/Spagna, cit., punto 32).
43 I governi italiano e finlandese hanno sostenuto, tanto nelle loro memorie quanto in udienza, che la comunicazione del processo verbale di chiusura delle operazioni consente al soggetto passivo di presentare le sue osservazioni prima dell’adozione di una decisione nei suoi confronti e contribuisce, quindi, alla tutela dei diritti alla difesa. L’applicazione di tale procedura non potrebbe pertanto costituire un inadempimento degli obblighi derivanti per gli Stati membri dai regolamenti nn. 1552/89 e n. 1150/2000 e dal codice doganale.
44 In proposito occorre rilevare che, come la Corte ha già statuito nella sentenza 18 dicembre 2008, causa C‑349/07, Sopropé (Racc. pag. I‑10369, punto 36), il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio generale del diritto comunitario che trova applicazione ogniqualvolta l’amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo.
45 Nondimeno, pur se il principio del rispetto dei diritti alla difesa trova applicazione nei rapporti tra un contribuente e uno Stato membro, segnatamente nel corso di un procedimento di recupero a posteriori, esso non può invece, per quanto riguarda i rapporti tra gli Stati membri e le Comunità, avere la conseguenza di consentire ad uno Stato membro di non adempiere l’obbligo di accertare, entro i termini previsti dal diritto comunitario, i diritti delle Comunità sulle risorse proprie (sentenza Commissione/Spagna, cit., punto 33).
46 Va altresì ricordato che la contabilizzazione e la comunicazione dei dazi doganali dovuti, come pure l’iscrizione delle risorse proprie, non impedisce al debitore di contestare, in forza degli artt. 243 e segg. del codice doganale, l’obbligazione posta a suo carico, avanzando tutti gli argomenti a sua disposizione.
47 Le autorità nazionali hanno, inoltre, la possibilità di iscrivere le risorse proprie, che sono oggetto di contestazione e che possono subire variazioni in seguito alle controversie sorte, nella contabilità separata di cui agli artt. 6, n. 2, del regolamento n. 1552/89 e 6, n. 3, del regolamento n. 1150/2000.
48 Inoltre, per l’ipotesi in cui le autorità nazionali abbiano già iscritto nella contabilità i diritti contestati, prima che essi abbiano formato oggetto di contestazione, gli artt. 2 e 8 dei regolamenti nn. 1552/89 e 1150/2000 autorizzano tali autorità a rettificare le comunicazioni e a sottrarre dette rettifiche dall’importo complessivo dei diritti accertati nel caso in cui, successivamente, le contestazioni si rivelassero fondate.
49 Per quanto riguarda gli interessi di mora, si deve ricordare che per giurisprudenza consolidata sussiste un nesso indissolubile tra l’obbligo di accertare le risorse proprie comunitarie, quello di accreditarle sul conto della Commissione entro i termini impartiti e, infine, quello di versare interessi di mora, essendo questi ultimi esigibili qualunque sia la ragione del ritardo con il quale le risorse sono state accreditate sul conto della Commissione (v., in particolare, sentenze 21 settembre 1989, causa 68/88, Commissione/Grecia, Racc. pag. 2965, punto 17; 12 giugno 2003, causa C‑363/00, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑5767, punti 43 e 44, e 22 gennaio 2009, causa C‑150/07, Commissione/Portogallo, punto 62).
50 Ai sensi dell’art. 11 dei regolamenti nn. 1552/89 e 1150/2000, ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all’art. 9, n. 1, degli stessi regolamenti dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro considerato, di interessi applicabili a tutto il periodo di ritardo (v. sentenze Commissione/Paesi Bassi, cit., punto 91, e 19 marzo 2009, causa C‑275/07, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑2005, punto 66).
51 Si deve pertanto dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo osservato i termini per l’iscrizione delle risorse proprie comunitarie in caso di riscossione a posteriori e avendo versato tardivamente tali risorse, è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma degli artt. 2, 6 e 9‑11 del regolamento n. 1552/89 e dei medesimi articoli del regolamento n. 1150/2000 nonché dell’art. 220 del codice doganale.
Sulle spese
52 A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
53 Conformemente al n. 4, primo comma, del medesimo articolo, la Repubblica di Finlandia, intervenuta nella causa, sopporta le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:
1) La Repubblica italiana, non avendo osservato i termini per l’iscrizione delle risorse proprie comunitarie in caso di riscossione a posteriori e avendo versato tardivamente tali risorse, è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma degli artt. 2, 6 e 9‑11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, e dei medesimi articoli del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità, nonché dell’art. 220 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
3) La Repubblica di Finlandia sopporta le proprie spese.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.
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