Causa C‑442/08
Commissione europea
contro
Repubblica federale di Germania
«Inadempimento di uno Stato — Accordo di associazione CEE-Ungheria — Controllo a posteriori — Inosservanza delle norme d’origine — Decisione delle autorità dello Stato d’esportazione — Ricorso giurisdizionale — Missione di controllo della Commissione — Dazi doganali — Recupero a posteriori — Risorse proprie — Messa a disposizione — Interessi di mora»
Massime della sentenza
1. Risorse proprie delle Comunità europee — Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri — Iscrizione a credito del conto della Commissione
(Regolamenti del Consiglio nn. 1552/89, artt. 2, 6 e 9–11, e 1150/2000, artt. 2, 6 e 9‑11)
2. Risorse proprie delle Comunità europee — Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri — Iscrizione a credito del conto della Commissione
(Regolamento del Consiglio n. 1552/89, art. 11)
1. A partire dal momento in cui, in base alle informazioni fornite dalle autorità dello Stato d’esportazione, le autorità dello Stato d’importazione sono in grado di individuare i soggetti passivi e di calcolare l’importo di un’obbligazione doganale, un ritardo nella messa a disposizione dei dazi doganali in oggetto non può essere giustificato dall’attesa di informazioni aggiuntive da parte delle autorità dello Stato d’esportazione o di una decisione definitiva in procedimenti giudiziari avviati in quest’ultimo Stato, né, tanto meno, dall’attesa della relazione finale nel contesto dell’indagine condotta parallelamente dall’Unità di coordinamento della lotta antifrode della Commissione. Le conclusioni dei controlli a posteriori effettuati dalle autorità dello Stato d’esportazione sono vincolanti per le autorità dello Stato d’importazione. Di conseguenza, la circostanza che le autorità dello Stato d’esportazione segnalino anche l’esistenza di un ricorso diretto contro l’esito del controllo a posteriori non intacca l’obbligo delle autorità dello Stato d’importazione di contabilizzare e comunicare l’obbligazione doganale in esame e di accertare le relative risorse proprie.
Pertanto, uno Stato membro viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 2, 6, 9‑11 del regolamento n. 1552/89, recante applicazione della decisione 88/376 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, nonché delle medesime disposizioni del regolamento n. 1150/2000, recante applicazione della decisione 94/728 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, quando lascia prescrivere crediti doganali nonostante il ricevimento di una comunicazione a titolo di reciproca assistenza, quando versa tardivamente risorse proprie dovute a tale titolo e quando si rifiuta di corrispondere gli interessi di mora maturati.
(v. punti 80, 83, 88, 98 e dispositivo)
2. Vi è un nesso indissolubile fra l’obbligo di accertare le risorse proprie comunitarie, l’obbligo di accreditarle sul conto della Commissione entro i termini stabiliti e, infine, quello di versare interessi di mora, fermo restando che questi ultimi sono esigibili qualunque sia la ragione per cui l’iscrizione sul conto della Commissione è stata effettuata con ritardo.
Infatti, ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 1552/89, recante applicazione della decisione 88/376, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all’art. 9, n. 1, dello stesso regolamento dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro considerato, di un interesse di mora applicabile per tutto il periodo di ritardo. Inoltre, dal disposto di detto art. 11 si evince che un ritardo nella messa a disposizione delle risorse proprie non può dipendere da un termine stabilito dalla Commissione per la messa a disposizione di tali risorse.
(v. punti 93-95)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
1° luglio 2010 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Accordo di associazione CEE-Ungheria – Controllo a posteriori – Inosservanza delle norme d’origine – Decisione delle autorità dello Stato d’esportazione – Ricorso giurisdizionale – Missione di controllo della Commissione – Dazi doganali – Recupero a posteriori – Risorse proprie – Messa a disposizione – Interessi di mora»
Nella causa C‑442/08,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 6 ottobre 2008,
Commissione europea, rappresentata dal sig. A. Caeiros e dalla sig.ra B. Conte, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica federale di Germania, rappresentata dai sigg. M. Lumma e B. Klein, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta: dal sig. J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, dalla sig.ra C. Toader (relatore), dai sigg. K. Schiemann, P. Kūris e L. Bay Larsen, giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. M.-A. Gaudissart, capo unità
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 febbraio 2010,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 marzo 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, avendo lasciato prescrivere crediti doganali nonostante il ricevimento della comunicazione a titolo di reciproca assistenza, avendo versato tardivamente le risorse proprie dovute a tale titolo ed essendosi rifiutata di corrispondere gli interessi di mora maturati, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 2 e 6 e 9‑11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1), nonché delle medesime disposizioni del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1).
Contesto normativo
L’accordo di associazione CEE-Ungheria
2 L’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall’altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, è stato stipulato a nome delle Comunità europee con decisione del Consiglio e della Commissione 13 dicembre 1993, 93/742/Euratom, CECA, CE (GU L 347, pag. 1; in prosieguo: l’«Accordo d’associazione CEE-Ungheria»). Il protocollo n. 4 di tale Accordo, come modificato dalla decisione del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall’altra, 28 dicembre 1996, n. 3 (GU 1997, L 92, pag. 1; in prosieguo: il «protocollo n. 4»), all’art. 16, intitolato «Requisiti di carattere generale», contiene le disposizioni seguenti:
«1. I prodotti originari della Comunità importati in Ungheria e i prodotti originari dell’Ungheria importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni dell’Accordo su presentazione:
a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell’allegato III; oppure
(…)».
3 L’art. 17 del protocollo n. 4, rubricato «Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1», ai nn. 1 e 5 dispone quanto segue:
«1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall’esportatore o, sotto la responsabilità di quest’ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
(...)
5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l’osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell’esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta».
4 L’art. 31 di detto protocollo, recante il titolo «Assistenza reciproca», al n. 2 così recita:
«Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e l’Ungheria si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti».
5 L’art. 32 del protocollo n. 4, rubricato «Controllo delle prove dell’origine», stabilisce quanto segue:
«1. Il controllo a posteriori delle prove dell’origine è effettuato [a campione] o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell’autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell’osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
(...)
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell’esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4. Qualora le autorità doganali del paese d’importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all’importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità, dell’Ungheria o di uno degli altri paesi di cui all’articolo 4, e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l’autenticità del documento in questione o l’effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali».
6 A norma dell’art. 33, primo comma, del protocollo n. 4, le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all’art. 32 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al Comitato di associazione.
La decisione 94/728
7 Dall’art. 2, n. 1, della decisione Euratom del Consiglio 31 ottobre 1994, 94/728/CE, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 293, pag. 9), risulta che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità in particolare le risorse dette «tradizionali», provenienti dai dazi della tariffa doganale comune ed altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni della Comunità sugli scambi con i paesi non membri e dazi doganali sui prodotti rientranti nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio.
8 A tenore dell’art. 2, n. 3, della decisione 94/728:
«Gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di riscossione, il 10% degli importi da versare a norma del paragrafo 1, lettere a) e b)».
9 Ai sensi dell’art. 8, n. 1, della decisione 94/728:
«Le risorse proprie comunitarie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) sono riscosse dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, eventualmente adattate alle esigenze della normativa comunitaria. La Commissione procede, ad intervalli regolari, all’esame delle disposizioni nazionali che le vengono comunicate dagli Stati membri, comunica agli Stati membri gli adattamenti che ritiene necessari per garantire che esse siano conformi alle normative comunitarie e riferisce all’autorità di bilancio. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le risorse di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d)».
I regolamenti nn. 1552/89 e 1150/2000
10 Il secondo ‘considerando’ del regolamento n. 1552/89, che è analogo al secondo ‘considerando’ del regolamento n. 1150/2000, così recita:
«La Comunità deve disporre delle risorse proprie di cui all’articolo 2 della decisione 94/728/CE, Euratom [del Consiglio 24 giugno 1988, 88/376/CEE, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 185, pag. 24)], nelle migliori condizioni possibili (…)».
11 Ad esclusione del fatto che i regolamenti nn. 1552/89 e 1150/2000 rinviano l’uno alla decisione 88/376 e l’altro alla decisione 94/728, gli artt. 2, 6, 9‑11 e 17, n. 1, di tali due regolamenti sono in sostanza identici.
12 L’art. 2 del regolamento n. 1552/89 stabilisce quanto segue:
«1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, un diritto delle Comunità sulle risorse proprie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) della decisione 88/376/CEE, Euratom è accertato non appena il servizio competente dello Stato membro ha comunicato al soggetto passivo l’importo dovuto. Tale comunicazione viene effettuata non appena è nota l’identità del soggetto passivo e non appena l’importo del diritto può essere calcolato dalle autorità amministrative competenti, in ottemperanza a tutte le disposizioni comunitarie applicabili in materia.
2. Il paragrafo 1 si applica allorché la comunicazione deve essere rettificata».
13 Tale disposizione è stata modificata, con effetto dal 14 luglio 1996, dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355 (GU L 175, pag. 3), il cui dettato è stato ripreso dall’art. 2 del regolamento n. 1150/2000, che così prevede:
«1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, un diritto delle Comunità sulle risorse proprie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) della decisione 88/376/CEE, Euratom è accertato non appena ricorrono le condizioni previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la registrazione dell’importo del diritto e la comunicazione del medesimo al soggetto passivo.
1 bis. La data da considerare per l’accertamento di cui al paragrafo 1 è la data della registrazione prevista dalla normativa doganale.
(...)».
14 L’art. 6, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1552/89, divenuto art. 6, nn. 1 e 3, del regolamento n. 1150/2000, ha il seguente tenore:
«1. Presso il Tesoro di ogni Stato membro o l’organismo designato da quest’ultimo viene tenuta una contabilità delle risorse proprie, ripartita secondo la natura delle risorse.
2. a) Con riserva della lettera b) del presente paragrafo, i diritti accertati conformemente all’articolo 2 sono riportati nella contabilità al più tardi il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo l’accertamento.
b) I diritti accertati e non riportati nella contabilità di cui alla lettera a), poiché non sono stati ancora riscossi e non è stata fornita alcuna garanzia, sono iscritti in una contabilità separata entro il termine previsto alla lettera a). Gli Stati membri possono procedere nello stesso modo allorché i diritti accertati e coperti da garanzie formano oggetto di contestazione e possono subire variazioni in seguito alle controversie sorte».
(...)».
15 Ai sensi dell’art. 9, n. 1, dei regolamenti nn. 1552/89 e 1150/2000:
«Secondo le modalità definite dall’articolo 10, le risorse proprie vengono accreditate da ogni Stato membro sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso il Tesoro o l’organismo da esso designato».
(...)».
16 L’art. 10, n. 1, dei regolamenti nn. 1552/89 e 1150/2000 così recita:
«Dopo la deduzione del 10% a titolo di spese di riscossione in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3 [rispettivamente delle decisioni 88/376 e 94/728] l’iscrizione delle risorse proprie, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) della summenzionata decisione, ha luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato constatato in conformità dell’articolo 2.
(...)».
17 Secondo l’art. 11 di questi regolamenti:
«Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all’articolo 9, paragrafo 1, dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di un interesse il cui tasso è pari al tasso di interesse applicato il giorno della scadenza sul mercato monetario dello Stato membro interessato per i finanziamenti a breve termine, maggiorato di 2 punti. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso così aumentato è applicabile a tutto il periodo del ritardo».
18 A tenore dell’art. 17, n. 1, di detti regolamenti:
«Gli Stati membri sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie affinché gli importi corrispondenti ai diritti accertati in conformità dell’articolo 2 siano messi a disposizione della Commissione alle condizioni previste dal presente regolamento».
Il codice doganale
19 L’art. 78, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»), prevede quanto segue:
«Quando dalla revisione della dichiarazione o dai controlli a posteriori risulti che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato sono state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti, l’autorità doganale, nel rispetto delle norme in vigore e tenendo conto dei nuovi elementi di cui essa dispone, adotta i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione».
20 A norma dell’art. 201, n. 1, lett. a) del codice doganale, l’immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all’importazione fa sorgere l’obbligazione doganale all’importazione.
21 L’art. 217, n. 1, primo comma, del codice doganale così dispone:
«Ogni importo di dazi all’importazione o di dazi all’esportazione risultante da un’obbligazione doganale (…) deve essere calcolato dall’autorità doganale non appena disponga degli elementi necessari e da questa iscritto nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci (contabilizzazione)».
22 Ai sensi dell’art. 220, n. 1, del codice doganale:
«Quando l’importo dei dazi risultante da un’obbligazione doganale non sia stato contabilizzato ai sensi degli articoli 218 e 219 o sia stato contabilizzato ad un livello inferiore all’importo legalmente dovuto, la contabilizzazione dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere deve avvenire entro due giorni dalla data in cui l’autorità doganale si è resa conto della situazione in atto ed è in grado di calcolare l’importo legalmente dovuto e di determinarne il debitore (contabilizzazione a posteriori). Questo termine può essere prorogato conformemente all’articolo 219».
23 A norma dell’art. 221 del codice doganale:
«1. L’importo dei dazi deve essere comunicato al debitore secondo modalità appropriate, non appena sia stato contabilizzato.
(...)
3. La comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l’obbligazione doganale (...)».
24 Secondo l’art. 224 del codice doganale:
«Sempre che l’importo dei dazi riguardi merci dichiarate per un regime doganale che comporti l’obbligo di effettuarne il pagamento, l’autorità doganale concede all’interessato, a sua richiesta, una dilazione di pagamento alle condizioni di cui agli articoli 225, 226 e 227».
25 L’art. 236 del codice doganale così recita:
«1. Si procede al rimborso dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione quando si constati che al momento del pagamento il loro importo non era legalmente dovuto o che l’importo è stato contabilizzato contrariamente all’articolo 220, paragrafo 2.
Si procede allo sgravio dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione quando si constati che al momento della contabilizzazione il loro importo non era legalmente dovuto o che l’importo è stato contabilizzato contrariamente all’articolo 220, paragrafo 2.
Non vengono accordati né rimborso né sgravio qualora i fatti che hanno dato luogo al pagamento o alla contabilizzazione di un importo che non era legalmente dovuto risultano da una frode dell’interessato.
2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione viene concesso, su richiesta presentata all’ufficio doganale interessato, entro tre anni dalla data della notifica al debitore dei dazi stessi.
Questo termine viene prorogato quando l’interessato fornisce la prova che gli è stato impossibile presentare la domanda nel termine stabilito per caso fortuito o di forza maggiore.
L’autorità doganale procede d’ufficio al rimborso o allo sgravio dei dazi di cui sopra quando constati, durante detto termine, l’esistenza di una delle situazioni descritte nel paragrafo 1, primo e secondo comma».
26 A tenore dell’art. 244 del codice doganale:
«La presentazione di un ricorso non sospende l’esecuzione della decisione contestata.
Tuttavia, l’autorità doganale può sospendere, in tutto o in parte, l’esecuzione della decisione quando abbia fondati motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata alla normativa doganale, o si debba temere un danno irreparabile per l’interessato.
Quando la decisione impugnata abbia per effetto l’applicazione di dazi all’importazione o di dazi all’esportazione, la sospensione dell’esecuzione è subordinata all’esistenza o alla costituzione di una garanzia. Tuttavia non si può esigere detta garanzia qualora, a motivo della situazione del debitore, ciò possa provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale».
Il regolamento (CE) n. 515/97
27 Il titolo III del regolamento (CE) del Consiglio 13 marzo 1997, n. 515, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82, pag. 1), disciplina le relazioni tra le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione. In base al suo art. 17, n. 2, la Commissione comunica alle autorità competenti di ogni Stato membro qualsiasi informazione idonea a consentire loro di assicurare l’osservanza delle normative doganale e agricola.
28 Ai sensi dell’art. 20, nn. 1 e 3, di detto regolamento, quando procede a missioni comunitarie di cooperazione e di indagine amministrativa in paesi terzi, la Commissione comunica agli Stati membri i risultati di tali missioni.
Fatti
29 A partire dal 1994 sono stati importati in Germania dall’Ungheria autoveicoli delle marche Suzuki e Subaru. Tali importazioni sono state effettuate nel contesto del trattamento tariffario preferenziale, che comporta un’aliquota applicabile pari allo 0%, prevista dall’accordo di associazione CEE-Ungheria, sulla base di certificati di circolazione delle merci EUR.1 che attestano l’origine ungherese dei veicoli.
30 Con una comunicazione a titolo di reciproca assistenza, trasmessa alle autorità tedesche in versione inglese il 13 giugno 1996 ed in versione tedesca il 28 novembre 1996, l’Unità di coordinamento della lotta antifrode della Commissione (UCLAF) allertava dette autorità esprimendo dubbi in merito all’osservanza delle norme d’origine per quanto concerne tali importazioni. L’UCLAF le invitava a chiedere alle autorità ungheresi lo svolgimento di una procedura di controllo a posteriori delle dichiarazioni d’origine, a richiedere una garanzia di pagamento o un deposito cauzionale ed a intraprendere gli atti giuridici necessari per interrompere i termini di prescrizione e preservare la possibilità di riscossione a posteriori. In seguito, la stessa Commissione conduceva indagini complementari, tra cui anche una missione di controllo in Ungheria.
31 Con una comunicazione a titolo di reciproca assistenza del 26 giugno 1998, l’UCLAF «informa[va] gli Stati membri che l’amministrazione ungherese [aveva trasmesso] alla Commissione, nel giugno 1998, il risultato delle verifiche effettuate in Ungheria sullo status dei veicoli della [Magyar Suzuki rt; in prosieguo: la «Magyar Suzuki»] esportati verso la Comunità europea sulla scorta di certificati EUR.1». Detta amministrazione avrebbe «constatato il carattere non originario di 58 006 veicoli (...) che hanno indebitamente usufruito di certificati EUR.1». Dall’allegato a tale comunicazione risultava che, quanto alle importazioni realizzate in Germania, 14 440 veicoli della marca Suzuki e 4 683 della marca Subaru, ossia, complessivamente, 19 123 veicoli, non avevano rispettato le norme d’origine.
32 Nella medesima comunicazione l’UCLAF precisava di disporre dei «documenti giustificativi raccolti in occasione delle missioni comunitarie di cooperazione» nonché «della risposta ufficiale della Direzione generale delle Dogane ungheresi, con documenti giustificativi integrativi (file informatici e documenti cartacei)» e inoltre che gli Stati membri «avendo richiesto il controllo a posteriori dei certificati EUR.1, nel contesto del [protocollo n. 4], avrebbero ricevuto direttamente le risposte che li riguardavano».
33 L’UCLAF annunciava altresì ai quattordici Stati membri interessati da dette importazioni l’invio della «copia della comunicazione di giugno 1998 contenente la versione integrale dei file informatici e documenti allegati», delle «traduzioni della corrispondenza con la Direzione delle Dogane ungheresi» e dei «file informatici, estratti riassuntivi delle operazioni/per paese, elaborati dall’UCLAF a partire dal file originale ungherese».
34 L’UCLAF inviava questi documenti e file informatici mediante una lettera la cui versione in lingua inglese veniva trasmessa alle autorità tedesche il 13 luglio 1998 e quella in lingua tedesca il 18 agosto 1998. In tal modo venivano comunicati, in particolare, la lettera del 26 maggio 1998 con la quale le autorità ungheresi avevano trasmesso all’UCLAF le conclusioni delle loro verifiche, nonché i documenti e i file informatici che identificavano i veicoli per i quali non erano state osservate le norme d’origine.
35 Dalla lettera del 26 maggio 1998 risultava che il 15 maggio 1998 le autorità ungheresi avevano completato la verifica sull’origine dei veicoli prodotti dalla Magyar Suzuki nonché sui dati figuranti nei certificati EUR.1. Al termine del loro controllo, tali autorità avevano constatato che per una parte dei veicoli importati le norme d’origine non erano state rispettate. Queste autorità spiegavano tuttavia che la Magyar Suzuki aveva avviato procedimenti giudiziari relativi all’applicazione delle norme d’origine. Esse precisavano inoltre che avrebbero informato direttamente dei risultati di tale verifica gli Stati membri che avevano richiesto il controllo a posteriori di taluni certificati EUR.1 a norma del protocollo n. 4.
36 Dopo aver ricevuto la lettera del 18 agosto 1998, la Repubblica federale di Germania richiedeva ripetutamente la relazione finale sulla missione di controllo della Commissione in Ungheria, ottenendola il 2 marzo 1999.
37 Il 15 aprile 1999 le autorità tedesche cominciavano ad effettuare la contabilizzazione dei dazi doganali per i veicoli che, secondo le autorità ungheresi, non rispettavano le norme d’origine. Tuttavia, a causa del termine di tre anni previsto per la comunicazione al soggetto passivo dall’art. 221, n. 3, prima frase, del codice doganale, non potevano essere applicati dazi per i veicoli importati prima del 15 aprile 1996. Le risorse proprie afferenti a tale periodo non venivano iscritte nella contabilità né messe a disposizione della Commissione.
38 Con la sua comunicazione a titolo di reciproca assistenza del 27 ottobre 1999, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), succeduto all’UCLAF dal 1° giugno 1999, informava gli Stati membri che il 23 luglio 1999 le autorità ungheresi avevano notificato la loro «nuova posizione relativa al caso [Magyar Suzuki]» in seguito alla sentenza pronunciata dal competente giudice ungherese. In base a questa nuova posizione, una parte dei veicoli per i quali le autorità ungheresi avevano precedentemente dichiarato l’inosservanza delle norme d’origine doveva invece essere considerata come proveniente dall’Ungheria.
39 A tale proposito l’OLAF ricordava come nel luglio 1998 l’UCLAF avesse trasmesso le conclusioni delle autorità ungheresi «derivanti dalla verifica congiunta ed approfondita svolta con la missione comunitaria nel corso del primo trimestre del 1998» nonché, nel febbraio 1999, «la sua relazione generale sull’indagine contenente la sua valutazione e le sue conclusioni fondate sui suoi documenti e atti giustificativi raccolti in Ungheria e al di fuori di tale paese» e che coincidevano con le conclusioni delle autorità ungheresi.
40 L’OLAF riteneva che «le decisioni di autorità giurisdizionali ungheresi adottate nel contesto della controversia tra la dogana ungherese e l’esportatore ungherese, non producessero alcun effetto giuridico diretto sulla verifica delle autorità doganali degli Stati membri sullo status delle merci importate da operatori comunitari».
41 L’OLAF contestava «l’ammissibilità di nuovi elementi presentati diversi anni dopo l’inizio delle verifiche e svariati mesi dopo un controllo approfondito», respingeva formalmente l’argomento del produttore ungherese e confermava la sua valutazione contenuta nella relazione sull’indagine del febbraio 1999.
42 Di conseguenza, l’OLAF invitava espressamente gli Stati membri a proseguire le procedure di riscossione e a «basare le loro azioni sulle conclusioni della relazione comunitaria del febbraio 1999».
43 Le autorità tedesche rimborsavano successivamente i dazi all’importazione relativi ai veicoli per cui l’origine ungherese era stata confermata da parte dello Stato d’esportazione in seguito alle decisioni giurisdizionali rese in tale Stato.
Fase precontenziosa del procedimento
44 Nel contesto di un controllo sulle risorse proprie effettuato nel maggio 2000 in Germania, gli agenti della Commissione constatavano che le autorità tedesche non avevano proceduto alla riscossione a posteriori dei dazi doganali immediatamente dopo la revoca da parte delle autorità ungheresi delle dichiarazioni d’origine dei veicoli importati in oggetto e, quindi, non avevano versato le risorse proprie.
45 Le autorità tedesche, infatti, avrebbero inviato le prime richieste di recupero a posteriori solamente il 15 aprile 1999, per le importazioni realizzate tra il dicembre 1996 ed il novembre 1997, e il 20 aprile 1999, per quelle realizzate dall’aprile al novembre 1996. Poiché le obbligazioni doganali relative alle importazioni effettuate prima del 15 aprile 1996 erano già prescritte, le relative risorse proprie non sono state accertate.
46 Con lettera 14 settembre 2001 dette autorità spiegavano che le obbligazioni doganali prescritte al momento in cui erano iniziate le procedure di recupero a posteriori non erano state accertate.
47 Nel verbale di seduta del 12 giugno 2003 nonché nella sua lettera del 23 ottobre 2003, la Commissione sosteneva che gli Stati membri coinvolti, tra cui la Repubblica federale di Germania, erano in grado di individuare il soggetto passivo e l’importo dei dazi dovuti al più tardi il 18 agosto 1998, data di trasmissione dell’ultima versione linguistica dei documenti e dei file informatici relativi alla comunicazione a titolo di reciproca assistenza del 26 giugno 1998. Gli Stati membri, quindi, non avendo agito entro il termine di tre mesi da tale data, erano tenuti a versare gli importi dei dazi prescritti a partire dal 18 novembre 1998.
48 La Commissione chiedeva inoltre agli Stati membri interessati di fornirle informazioni più precise sui dazi all’importazione considerati. Annunciava che avrebbe inviato una lettera di diffida. Infine, dichiarava che un pagamento entro i termini avrebbe consentito di evitare il calcolo degli interessi di mora.
49 Con lettera del 30 marzo 2005 la Repubblica federale di Germania informava la Commissione che i dazi all’importazione in oggetto ammontavano a EUR 408 735,53.
50 La Commissione richiedeva a detto Stato membro di metterle tale importo a disposizione entro due mesi e spiegava che gli interessi di mora sarebbero stati calcolati dopo il ricevimento di detto ammontare.
51 Con lettera dell’8 novembre 2005 la Repubblica federale di Germania informava la Commissione che il pagamento era stato effettuato il 31 ottobre 2005 «con riserva dell’emanazione di una decisione della Corte di giustizia che confermasse la posizione giuridica della Commissione», e ciò al solo scopo di evitare gli interessi di mora.
52 Con lettera del 13 giugno 2006 la Repubblica federale di Germania rifiutava di pagare gli interessi di mora fissati dalla Commissione in EUR 571 011,21 ribadendo i propri argomenti diretti a contestare l’esistenza di un’obbligazione doganale e l’obbligo di farla adempiere.
53 Con lettera del 18 ottobre 2006 la Commissione avviava la procedura di infrazione prevista dall’art. 226 CE, sollecitando la Repubblica federale di Germania a presentare le sue osservazioni.
54 La Commissione considerava insoddisfacente la risposta ricevuta il 19 febbraio 2007 e, in data 29 giugno 2007, emetteva un parere motivato al quale detto Stato membro rispondeva con lettera 24 agosto 2007.
55 Ritenendo insufficiente tale risposta, la Commissione decideva di proporre il presente ricorso.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
56 In sostanza, la Commissione contesta alla Repubblica federale di Germania di aver omesso di fare adempiere le obbligazioni doganali in causa, di avere messo a disposizione le relative risorse proprie tardivamente e di essersi rifiutata di pagare gli interessi di mora applicabili.
57 Per quanto attiene alla messa a disposizione tardiva delle risorse proprie, la Commissione ricorda che i regolamenti nn. 1552/89 e 1150/2000, così come il codice doganale, esigono che gli Stati membri riscuotano gli importi delle obbligazioni doganali dovuti in base alla legge, nonché accertino e versino le relative risorse proprie non appena dispongono delle informazioni necessarie per individuare il soggetto passivo e la somma dei dazi dovuti.
58 Nel caso di specie, la lettera del 18 agosto 1998 avrebbe informato le autorità tedesche della revoca di talune dichiarazioni di origine e, unitamente alle precedenti comunicazioni e ai precedenti documenti, avrebbe contenuto tutte le informazioni necessarie per fare adempiere le obbligazioni doganali controverse.
59 La Repubblica federale di Germania avrebbe dovuto, entro tre mesi dalla trasmissione di detta lettera, accertare le somme dovute per legge e comunicarle ai soggetti passivi, pur correndo il rischio di vedersi in seguito obbligata, a causa del procedimento giudiziario pendente in Ungheria, a rinunciare provvisoriamente al pagamento o a rimborsare gli importi percepiti. Le risorse proprie avrebbero dovuto essere accreditate alle Comunità al più tardi il 20 gennaio 1999.
60 Per quanto riguarda gli interessi di mora, la Commissione ricorda che, ai sensi dell’art. 11 dei regolamenti nn. 1552/89 e 1150/2000, gli Stati membri sono tenuti a versare interessi di mora anche qualora, a causa della loro inerzia, i diritti su risorse proprie non possano più essere accertati. Pertanto, la Repubblica federale di Germania avrebbe dovuto pagare gli interessi per il periodo dal 20 gennaio 1999 al 31 ottobre 2005, senza potersi avvalere del principio della tutela del legittimo affidamento.
61 La Repubblica federale di Germania afferma innanzitutto che sono applicabili le disposizioni dell’art. 32, nn. 1 e 5, del protocollo n. 4 e non quelle dei regolamenti nn. 1552/89 e 1150/2000.
62 Orbene, contrariamente a quanto richiesto dal detto articolo, dalle conclusioni tratte dalle autorità ungheresi non sarebbe chiaramente emerso se i documenti di esportazione fossero autentici e se i prodotti in oggetto fossero originari. Inoltre, tali autorità avrebbero menzionato procedimenti giudiziari avviati dalla Magyar Suzuki e si sarebbero limitate ad annunciare la successiva comunicazione dei risultati definitivi del controllo.
63 In secondo luogo, la Repubblica federale di Germania ricorda che la relazione sull’indagine dell’UCLAF è il risultato di una missione effettuata ai sensi del regolamento n. 515/97. Ebbene, in qualità di Stato membro non partecipante a detta missione, la Repubblica federale di Germania avrebbe avuto diritto di aspettare la relazione sulla missione prima di avviare la procedura di riscossione, in conformità al punto 4.5 degli orientamenti sulle missioni comunitarie effettuate a norma del regolamento della Commissione n. 515/97, secondo cui gli Stati membri che non partecipano ad una missione chiedono la relazione sull’indagine prima di avviare un’azione giudiziaria contro gli importatori. Peraltro, nella sua comunicazione a titolo di reciproca assistenza del 27 ottobre 1999, l’OLAF stesso avrebbe invitato gli Stati membri a fondare le proprie azioni giudiziarie su detta relazione sull’indagine.
64 In terzo luogo, sulla scorta della sentenza 9 febbraio 2006, cause riunite da C‑23/04 a C‑25/04, Sfakianakis (Racc. pag. I‑1265, punto 21), la Repubblica federale di Germania sostiene che non era autorizzata a riscuotere i dazi doganali prima di venire a conoscenza del risultato dei ricorsi giurisdizionali pendenti in Ungheria. Pertanto, in taluni casi, l’intervento della prescrizione delle obbligazioni doganali sarebbe inevitabile.
65 Per quanto concerne gli interessi di mora, la Repubblica federale di Germania afferma che, in assenza di obbligo di mettere a disposizione le risorse proprie, tale obbligazione accessoria è priva di fondamento.
66 In subordine, detto Stato membro allega che la Commissione aveva fatto sorgere un legittimo affidamento sul non pagamento degli interessi di mora. In un documento distribuito in occasione della riunione del comitato delle risorse proprie del 2 luglio 2003 essa ha annunciato che «un pagamento entro i termini impartiti eviterà il calcolo degli interessi di mora».
67 Inoltre, la Repubblica federale di Germania ritiene che, in assenza di una specifica disposizione del regolamento n. 1150/2000 al riguardo, quando gli importi delle obbligazioni doganali non sono stati riscossi, la scadenza dell’iscrizione sul conto viene fissata dalla Commissione. Orbene, nel caso di specie la Commissione avrebbe stabilito un termine per la messa a disposizione delle risorse proprie solo con il documento del 12 giugno 2003. Pertanto gli interessi di mora dovrebbero essere calcolati solo a partire dalla scadenza di tale termine.
Giudizio della Corte
Sulla messa a disposizione delle risorse proprie
68 In limine occorre ricordare che, a norma dell’art. 16, n. 1, del protocollo n. 4, i prodotti originari dell’Ungheria importati nella Comunità godevano di un trattamento preferenziale su presentazione di una prova d’origine sotto forma di certificato EUR.1.
69 Per garantire l’applicazione delle disposizioni di tale protocollo è stato istituito un sistema di cooperazione amministrativa tra le autorità ungheresi, da un lato, e le autorità comunitarie e quelle degli Stati membri dall’altro.
70 Tale sistema poggia, al contempo, sulla ripartizione dei compiti e sulla fiducia reciproca tra le autorità degli Stati membri interessati e quelle della Repubblica di Ungheria (v., in questo senso, citata sentenza Sfakianakis, punto 21).
71 Nel contesto di tale ripartizione dei compiti, le autorità ungheresi sono competenti a verificare il carattere originario dei prodotti provenienti dall’Ungheria. Tali autorità, essendo nella posizione migliore per verificare direttamente le circostanze che condizionano l’origine delle merci in questione, sono responsabili, in forza degli artt. 17, nn. 4 e 5, e 32, n. 3, del protocollo n. 4, della verifica sull’osservanza delle norme d’origine quando rilasciano i certificati EUR.1, nonché del loro controllo a posteriori.
72 Tuttavia, il sistema di cooperazione amministrativa istituito dal protocollo n. 4 può funzionare solo qualora l’amministrazione doganale dello Stato d’importazione riconosca le valutazioni effettuate secondo la legge dalle autorità dello Stato d’esportazione (v. citata sentenza Sfakianakis, punto 23).
73 A questo proposito, da un lato, le autorità dello Stato d’importazione devono riconoscere la validità dei certificati EUR.1, che attestano l’origine ungherese dei prodotti (v., in tema, citata sentenza Sfakianakis, punto 37). Dall’altro, le conclusioni tratte dalle autorità ungheresi in sede di controllo a posteriori s’impongono alle autorità dello Stato membro d’importazione.
74 Pertanto, quando in seguito ad un controllo a posteriori le autorità ungheresi indicano chiaramente, ai sensi dell’art. 32, n. 5, del protocollo n. 4, che i veicoli in oggetto non posso essere considerati quali prodotti originari dell’Ungheria e forniscono quindi alle autorità dello Stato d’importazione informazioni sufficienti per ritenere che i certificati in oggetto siano stati revocati, queste ultime autorità non sono più tenute a concedere alle merci in questione il beneficio del trattamento preferenziale previsto all’art. 16, n. 1, del protocollo n. 4.
75 Inoltre, in presenza di circostanze di questo genere, ai sensi dei regolamenti nn. 1552/89 e 1150/2000 e del codice doganale, le autorità dello Stato membro d’importazione devono provvedere a mettere a disposizione in modo rapido ed efficace risorse proprie delle Comunità e procedere senza indugio alla riscossione a posteriori dei dazi doganali e all’accertamento delle relative risorse proprie.
76 Gli Stati membri sono infatti tenuti ad accertare il diritto delle Comunità sulle risorse proprie a partire dal momento in cui le rispettive autorità sono in grado di calcolare l’importo dei dazi risultanti da un’obbligazione doganale e di individuare il soggetto passivo (v., in questo senso, sentenza 15 novembre 2005, causa C‑392/02, Commissione/Danimarca, Racc. pag. I‑9811, punto 61). Pertanto, detti Stati membri devono riportare tali diritti nella contabilità secondo le condizioni previste dall’art. 6 del regolamento n. 1552/89 (v. sentenza 5 ottobre 2006, causa C‑312/04, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I‑9923, punto 61).
77 In questa fattispecie la Repubblica federale di Germania sostiene che, come ricordato al punto 62 di questa sentenza, le autorità ungheresi non hanno chiaramente indicato la circostanza che le norme d’origine dei veicoli importati in Germania non sono state rispettate, e afferma che pertanto era tenuta a mantenere il beneficio delle preferenze tariffarie nei confronti dei prodotti in oggetto.
78 Siffatto argomento non può essere accolto. Come ricordato al punto 35 di questa sentenza, infatti, dopo aver completato il controllo a posteriori richiesto da alcuni Stati membri e dalla Commissione, le autorità ungheresi, nella lettera del 26 maggio 1998, hanno chiaramente indicato che i veicoli importati in Germania e che figuravano nei documenti e nei relativi file non avevano rispettato le norme d’origine, fornendo quindi alle autorità dello Stato d’importazione sufficienti informazioni per considerare che i certificati in questione fossero stati revocati. Secondo la stessa lettera, queste conclusioni erano definitive.
79 Pertanto, come giustamente rilevato dall’avvocato generale al punto 64 delle conclusioni, occorre dichiarare che in questa fattispecie le disposizioni del protocollo n. 4 non impedivano più alle autorità tedesche di rifiutarsi di concedere il beneficio del trattamento tariffario preferenziale ai prodotti in oggetto.
80 Occorre inoltre constatare che, in base alle informazioni fornite dalle autorità ungheresi, le autorità tedesche erano in grado di individuare i soggetti passivi e di calcolare l’importo dell’obbligazione doganale.
81 Alla luce delle considerazioni che precedono è d’uopo dichiarare che, a seguito del ricevimento della lettera della Commissione del 18 agosto 1998 contenente la traduzione in lingua tedesca della lettera delle autorità ungheresi del 26 maggio 1998 e i file informatici relativi, la Repubblica federale di Germania era tenuta a procedere, entro il termine di tre mesi fissato dalla Commissione, alla contabilizzazione a posteriori e alla comunicazione al soggetto passivo dei dazi all’importazione dovuti per legge.
82 Come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 66 delle conclusioni, la circostanza secondo cui sarebbe stata la Commissione, e non le autorità tedesche, a domandare il controllo realizzato dalle autorità ungheresi non incide in alcun modo sull’obbligo delle autorità dello Stato d’importazione di rispettare il risultato finale del controllo stesso. Come deciso dalla Corte al punto 31 della citata sentenza Sfakianakis, tale controllo può essere svolto non solo su richiesta delle autorità dello Stato di esportazione, ma anche su istanza dei servizi della Commissione, la quale, in forza dell’art. 211 CE, ha il compito di vigilare sulla corretta attuazione dell’accordo di associazione CEE-Ungheria e dei suoi protocolli.
83 Per di più, contrariamente a quanto afferma la Repubblica federale di Germania, un ritardo nella messa a disposizione dei dazi doganali in oggetto, nelle circostanze della fattispecie, non può essere giustificato dall’attesa di informazioni aggiuntive da parte delle autorità ungheresi o di una decisione definitiva nei procedimenti giudiziari avviati in Ungheria dalla Magyar Suzuki né, tanto meno, dall’attesa della relazione finale nel contesto dell’indagine condotta parallelamente dall’UCLAF.
84 Infatti, innanzitutto, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 67 delle conclusioni, sebbene nella lettera del 26 maggio 1998 le autorità ungheresi avessero annunciato che avrebbero fornito risposte individuali agli Stati membri che avevano richiesto un controllo a posteriori dei certificati EUR.1 in forza del protocollo n. 4, è invero pacifico che le autorità tedesche non rientrano nel novero di quelle che avevano domandato lo svolgimento di un siffatto controllo e quindi non possono asserire di aver atteso tale risposta.
85 Per quanto attiene poi all’argomento della Repubblica federale di Germania tratto dalla citata sentenza Sfakianakis, in base al quale essa non era autorizzata a riscuotere i dazi doganali prima d’aver conosciuto l’esito dei ricorsi giurisdizionali pendenti in Ungheria, giova ricordare che la causa da cui è scaturita la suddetta sentenza verteva sulla riscossione a posteriori da parte delle autorità greche dei dazi doganali afferenti ad importazioni dall’Ungheria, effettuate nel 1995, di veicoli della marca Suzuki. Tale riscossione era fondata sul risultato del controllo a posteriori sui certificati EUR.1 svolto dalle autorità ungheresi in forza del protocollo n. 4, risultato che era stato modificato in seguito a talune decisioni dei giudici ungheresi.
86 È in questo contesto che la Corte ha dichiarato, al punto 43 della citata sentenza Sfakianakis, che l’effetto utile della soppressione dei dazi doganali sancita dall’accordo di associazione CEE-Ungheria ostava alle decisioni amministrative di applicazione di dazi doganali assunte dalle autorità doganali dello Stato di importazione, prima che sia loro comunicato l’esito definitivo dei ricorsi proposti contro i risultati del controllo a posteriori e quando le decisioni delle autorità dello Stato di esportazione che aveva inizialmente rilasciato i certificati EUR.1 non siano state revocate o annullate.
87 Tuttavia, come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 56 e 57 delle conclusioni, tale constatazione teneva conto della circostanza che, nel contesto della causa sfociata nella citata sentenza Sfakianakis, le autorità greche non disponevano di sufficienti informazioni per ritenere che i controversi certificati EUR.1 fossero stati revocati. Dal punto 41 di tale sentenza risulta infatti che le autorità ungheresi avevano espressamente segnalato alle autorità greche che i certificati EUR.1 relativi ai veicoli di cui il fabbricante aveva formalmente riconosciuto l’origine straniera erano stati revocati. Per contro, esse non avevano indicato nulla di simile riguardo ai certificati oggetto della controversia e, come risulta dal punto 11 di detta sentenza, avevano addirittura richiesto alle competenti autorità greche di pazientare prima di procedere al recupero dei dazi doganali.
88 È inevitabile constatare che tale circostanza non si è verificata nella causa in esame. Infatti, le autorità ungheresi avevano chiaramente indicato nella lettera del 26 maggio 1998 che i veicoli in oggetto non potevano essere considerati prodotti originari dell’Ungheria e avevano quindi fornito alle autorità dello Stato d’importazione sufficienti informazioni per poter considerare che i certificati in questione erano stati revocati. Tuttavia, come ricordato al punto 73 di questa sentenza, gli esiti dei controlli a posteriori effettuati dalle autorità dello Stato d’esportazione sono vincolanti per le autorità dello Stato d’importazione. Di conseguenza, contrariamente a quanto assunto dalla Repubblica federale di Germania, la circostanza che le autorità ungheresi abbiano anche segnalato l’esistenza di un ricorso diretto contro l’esito del controllo a posteriori non intacca l’obbligo delle autorità tedesche di contabilizzare e comunicare l’obbligazione doganale in esame e di accertare le relative risorse proprie.
89 Infine, dato che la definitiva conferma, da parte delle autorità ungheresi, dell’inosservanza delle norme d’origine costituiva un fondamento sufficiente affinché le autorità tedesche potessero avviare procedure di riscossione degli importi relativi alle controverse obbligazioni doganali, tali autorità non potevano addurre a giustificazione del ritardo nella riscossione e nella messa a disposizione delle relative risorse proprie la mancata presa di posizione dell’UCLAF né, in particolare, l’assenza di una relazione finale sull’indagine nel contesto di una missione di controllo in Ungheria che l’UCLAF stessa aveva svolto, per le medesime importazioni, e direttamente collegata al controllo a posteriori realizzato dalle autorità ungheresi.
90 Inoltre, l’argomento della Repubblica federale di Germania secondo cui, mediante la comunicazione a titolo di reciproca assistenza del 27 ottobre 1999, l’OLAF stesso avrebbe invitato gli Stati membri a fondare le loro azioni sulla relazione sull’indagine dell’UCLAF, non può essere accolto. Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 90 e 91 delle conclusioni, formulando tale argomento detto Stato membro si è avvalso di un’interpretazione restrittiva di tale comunicazione, senza tener conto del contesto in cui essa si collocava.
91 Giova infatti rammentare che, in seguito a decisioni giurisdizionali emesse dai giudici nazionali, le autorità ungheresi avevano riconsiderato la loro posizione sull’inosservanza delle norme d’origine dei veicoli esportati. In tale contesto l’OLAF, con la sua comunicazione a titolo di reciproca assistenza del 27 ottobre 1999, ha espresso il suo disaccordo con la posizione di dette autorità ed ha invitato gli Stati membri interessati a continuare a riscuotere i dazi doganali controversi. L’OLAF ha richiamato gli esiti del controllo svolto dall’UCLAF unicamente allo scopo di corroborare la sua tesi.
92 Occorre peraltro rilevare che la riscossione dei dazi doganali controversi da parte delle autorità tedesche dopo il ricevimento delle conclusioni delle autorità ungheresi dirette a dichiarare l’inosservanza delle norme d’origine non era idonea ad incidere irrimediabilmente sugli interessi dei debitori. Infatti, da un lato, a norma degli artt. 224‑230 del codice doganale, le autorità doganali erano autorizzate a concedere ai soggetti passivi agevolazioni sul pagamento. Dall’altro, quando viene successivamente accertato che l’importo dei dazi doganali non era dovuto secondo la legge, le autorità doganali sono tenute, ai sensi dell’art. 236 del codice doganale, a procedere al rimborso. In proposito occorre precisare che nella causa in esame le autorità tedesche, che hanno proceduto alla riscossione prima della comunicazione delle decisioni dei giudici ungheresi e della nuova posizione delle autorità dello Stato d’esportazione, hanno effettivamente proceduto al rimborso dei dazi doganali non dovuti secondo la legge.
Sugli interessi di mora
93 Dalla giurisprudenza costante risulta che vi è un nesso indissolubile fra l’obbligo di accertare le risorse proprie comunitarie, l’obbligo di accreditarle sul conto della Commissione entro i termini stabiliti e, infine, quello di versare interessi di mora, fermo restando che questi ultimi sono esigibili qualunque sia la ragione per cui l’iscrizione sul conto della Commissione è stata effettuata con ritardo (v., in particolare, sentenze 21 settembre 1989, causa 68/88, Commissione/Grecia, Racc. pag. 2965, punto 17; 12 giugno 2003, causa C‑363/00, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑5767, punti 43 e 44, nonché 22 gennaio 2009, causa C‑150/07, Commissione/Portogallo, punto 62).
94 Ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 1552/89, ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all’art. 9, n. 1, dello stesso regolamento dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro considerato, di un interesse di mora applicabile per tutto il periodo di ritardo (v. sentenze 14 aprile 2005, causa C‑460/01, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I‑2613, punto 91, e 19 marzo 2009, causa C‑275/07, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑2005, punto 66).
95 Inoltre, dal disposto di detto art. 11 si evince che un ritardo nella messa a disposizione delle risorse proprie non può dipendere da un termine stabilito dalla Commissione per la messa a disposizione di tali risorse come quello menzionato al punto 67 della presente sentenza.
96 Si deve altresì respingere l’argomento della Repubblica federale di Germania secondo cui essa avrebbe avuto motivi legittimi per ritenere di non dover pagare gli interessi di mora.
97 Infatti, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 112‑114 delle conclusioni, considerate le disposizioni chiare e precise degli artt. 10 e 11 del regolamento n. 1552/89, il contenuto ambiguo del verbale di riunione del 12 giugno 2003 e l’importo significativo degli interessi dovuti, nonché i precedenti di tale causa, la Repubblica federale di Germania non poteva ritenere di aver ricevuto garanzie precise, incondizionate e concordanti idonee a far sorgere un legittimo affidamento.
98 Dal complesso delle considerazioni che precedono risulta che la Repubblica federale di Germania, avendo lasciato prescrivere crediti doganali nonostante il ricevimento di una comunicazione a titolo di reciproca assistenza, avendo versato tardivamente le risorse proprie dovute a tale titolo ed essendosi rifiutata di corrispondere gli interessi di mora maturati, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 2 e 6 e 9‑11 del regolamento n. 1552/89 e degli stessi articoli del regolamento n. 1150/2000.
Sulle spese
99 Conformemente a quanto previsto dall’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica federale di Germania, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:
1) La Repubblica federale di Germania, avendo lasciato prescrivere crediti doganali nonostante il ricevimento di una comunicazione a titolo di reciproca assistenza, avendo versato tardivamente le risorse proprie dovute a tale titolo ed essendosi rifiutata di corrispondere gli interessi di mora maturati, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 2 e 6 e 9‑11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, nonché dei medesimi articoli del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità.
2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.
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