Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 dicembre 2009 – Commissione / Irlanda
(causa C‑455/08)
«Inadempimento di uno Stato – Direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE – Appalti pubblici di forniture e lavori – Procedura di ricorso contro una decisione di aggiudicazione dell’appalto – Garanzia di un ricorso efficace – Termine minimo da rispettare tra la notifica della decisione di aggiudicazione dell’appalto agli offerenti scartati e la firma del contratto relativo a tale appalto»
1. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori nonché nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni – Direttive 89/665 e 92/13 – Obbligo per gli Stati membri di prevedere una procedura di ricorso contro le decisioni di aggiudicazione degli appalti (Direttive del Consiglio 89/665, come modificata dalla direttiva 92/50, artt. 1, n. 1, e 2, n. 1, e 92/13, artt. 1, n. 1, e 2, n. 1) (v. punti 26‑29, 42)
2. Stati membri – Obblighi – Inadempimento – Mantenimento in vigore di una normativa nazionale incompatibile con il diritto comunitario (v. punto 38)
3. Questioni pregiudiziali – Interpretazione – Effetti nel tempo delle sentenze interpretative – Effetto retroattivo (Art. 234 CE) (v. punto 39)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 1, n. 1, e 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33) – Violazione degli artt. 1, n. 1, e 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76, pag. 14) – Obbligo di prevedere nel diritto nazionale una procedura di ricorso rapida ed efficace che consenta ad un offerente scartato di ottenere l’annullamento della decisione di aggiudicazione dell’appalto – Termini di ricorso.
Dispositivo
1)
Avendo adottato l’art. 49 dello Statutory Instrument n. 329 del 2006 e l’art. 51 dello Statutory Instrument n. 50 del 2007, l’Irlanda ha definito le regole che disciplinano la notifica agli offerenti delle decisioni di aggiudicazione delle autorità aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori nonché delle motivazioni di tali decisioni, in modo tale che, al momento in cui gli offerenti sono pienamente informati delle ragioni del rigetto della loro offerta, il termine di sospensione che precede la conclusione del contratto può essere già scaduto e, così facendo, tale Stato membro è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 1, n. 1, e 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, e degli artt. 1, n. 1, e 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.
2)
L’Irlanda è condannata alle spese.
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