Sentenza della Corte (Settima Sezione) 1° ottobre 2009 – Commissione / Spagna
(causa C‑502/08)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2005/60/CE – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo – Trasposizione incompleta – Omessa comunicazione delle misure di trasposizione»
1. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri (Art. 249, terzo comma, CE) (v. punto 21)
2. Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punti 24-25)
3. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 27)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Omessa adozione, entro il termine prescritto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309, pag. 15).
Dispositivo
1)
Non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e non avendo comunicato alla Commissione delle Comunità europee le disposizioni di diritto interno intese a contribuire a garantire tale conformità, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 45 di detta direttiva.
2)
Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
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