Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 maggio 2010 – Commissione / Polonia
(causa C‑545/08)
«Inadempimento di uno Stato – Comunicazioni elettroniche – Direttive 2002/21/CE e 2002/22/CE – Fornitura dei servizi di accesso ad Internet a banda larga – Imposizione sulle tariffe dei servizi di accesso ad Internet a banda larga dell’obbligo di ottenere un’autorizzazione e di fissare la fornitura di tali servizi sulla base dei costi – Assenza di un’analisi del mercato»
1. Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti [Regolamento di procedura della Corte, art. 38, n. 1, lett. c)] (v. punti 25-26)
2. Ricorso per inadempimento – Diritto di azione della Commissione – Esercizio indipendente dall’esistenza di un interesse specifico ad agire (Art. 226 CE) (v. punto 30)
3. Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Contesto normativo – Direttiva 2002/21 – Servizio universale e diritti degli utenti – Direttiva 2002/22 – Regime transitorio (Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/21, artt. 16 e 27, primo comma, e 2002/22, artt. 16 e 17) (v. punti 46‑50, 57-72 e dispositivo)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 16 e 17 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51), nonché degli artt. 16 e 27 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33) – Imposizione ad un operatore dell’obbligo di ottenere un’autorizzazione per la fissazione delle tariffe di fornitura di servizi di accesso ad Internet a banda larga al dettaglio senza che sia stata svolta un’analisi del mercato.
Dispositivo
1)
Avendo disciplinato la fissazione delle tariffe al dettaglio per la fornitura di servizi di accesso ad Internet a banda larga senza aver condotto preliminarmente un’analisi di mercato, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto degli artt. 16 e 17 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale»), nonché degli artt. 16 e 27 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro»).
2)
La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.
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