Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 novembre 2009 – Le Carbone‑Lorraine / Commissione
(causa C‑554/08 P)
«Impugnazione – Concorrenza – Intese – artt. 81 CE e 53 dell’Accordo SEE – Mercato dei prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche – Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 – Determinazione dell’importo dell’ammenda – Gravità dell’infrazione – Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo – Principio della personalità della pena – Parità di trattamento – Principio di proporzionalità»
1. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Presa in considerazione degli effetti dell’insieme dell’infrazione [Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A)] (v. punti 21, 24)
2. Impugnazione – Motivi di ricorso – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità – Censura o argomento dedotti per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (v. punto 32)
3. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Effetto di una pratica anticoncorrenziale – Criterio non decisivo [Regolamento del Consiglio, n. 17, art. 15; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A)](v. punti 43-44)
4. Impugnazione – Competenza della Corte – Riesame, per motivi di equità, della valutazione compiuta dal Tribunale in ordine all’importo di un’ammenda inflitta a un’impresa – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15) (v. punto 72)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 8 ottobre 2008, causa T‑73/04, Carbone-Lorraine/Commissione, mediante la quale il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente, diretto all’annullamento della decisione della Commissione 3 dicembre 2003, 2004/420/CE, relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 del Trattato CE e dell’art. 53 dell’Accordo SEE, riguardante un’intesa nel mercato dei prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche oppure, in subordine, all’annullamento o alla riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente – Violazione del principio della personalità della pena – Modalità di calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta – Cooperazione stretta e costante nel corso del procedimento amministrativo – Principi di proporzionalità e di parità di trattamento.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Le Carbone-Lorraine SA è condannata alle spese.
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