Sentenza della Corte (Settima Sezione) 2 luglio 2009 – Commissione / Lussemburgo
(causa C‑567/08)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2005/36/CE – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Omessa trasposizione entro il termine impartito»
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 9)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Omessa adozione o comunicazione, entro il termine impartito, di tutte le misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22).
Dispositivo
1)
Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.
2)
Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.
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