29.3.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 79/15
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Germania) il 4 gennaio 2008 — Michael Mario Karl Kerner/Land Baden-Württemberg
(Causa C-4/08)
(2008/C 79/28)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio:
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Germania)
Parti
Ricorrente: Michael Mario Karl Kerner
Convenuto: Land Baden-Württemberg
Questioni pregiudiziali
1)
Se l'art. 8, n. 4, della direttiva 91/439/CEE osti all'applicazione di una disposizione del diritto nazionale che, nel caso del ritiro della patente (1) precedentemente effettuato nello Stato membro d'origine, offra la possibilità del riconoscimento della patente di guida concessa da un altro Stato membro a condizione che sia dimostrato che non sussistono più le circostanze che avevano originariamente condotto al ritiro della patente, qualora
—
il riconoscimento di tale patente di guida non sia stabilito nell'interesse dell'effettività della libertà fondamentale di circolazione dei cittadini nell'Unione europea;
—
la patente di guida in un altro Stato membro sia stata concessa con palese violazione delle disposizioni di detta direttiva (obbligo di residenza);
—
lo Stato membro che ha rilasciato tale permesso amministrativo fosse esso stesso molto probabilmente al corrente di detta palese violazione delle disposizioni della direttiva all'atto del rilascio;
—
lo Stato membro che ha effettuato il rilascio, secondo le conoscenze di cui dispone lo Stato membro di residenza, rifiuti, in via generale, la revoca della patente di guida contrastante con il diritto comunitario;
—
la patente di guida sia stata abusivamente conseguita dall'interessato in un altro Stato membro allo scopo di eludere le disposizioni, per esso rilevanti ai sensi della direttiva, stabilite dallo Stato membro di residenza per il rinnovato rilascio e tale abuso avrebbe dovuto essere noto allo Stato membro che ha effettuato detto rilascio;
—
e il controllo medico dell'idoneità alla guida dell'interessato, effettuato, prima del rilascio della patente, in base alla conoscenza dei motivi dell'originario ritiro della patente da parte dello Stato membro che ne aveva effettuato il rilascio, non abbia, palesemente, soddisfatto le esigenze che sono da stabilirsi per esso in base ai motivi che hanno avuto rilevanza nel precedente ritiro della patente, di modo che l'eventuale successiva guida dell'interessato nella circolazione stradale implica un rischio rilevante per la vita e l'integrità fisica dei pedoni e dei conducenti degli altri veicoli.
Nel caso che la questione sub 1) riceva soluzione affermativa:
2)
Se l'art. 8, n. 2, della direttiva 91/439/CEE debba essere interpretato nel senso che lo Stato membro di residenza sia tenuto, al ricorrere del complesso dei presupposti in fatto e in diritto descritti nella questione sub 1), a riconoscere la patente di guida rilasciata in uno Stato estero appartenente all'Unione europea con l'implicazione che il possessore è fondamentalmente legittimato alla guida degli autoveicoli sul territorio del proprio paese, ma tuttavia lo Stato di residenza sia quantomeno autorizzato, nell'interesse della sicurezza della circolazione stradale, alla prevenzione di tale rilevante pericolo derivante dal titolare della patente, mediante il controllo della sua idoneità alla guida effettuato alla luce delle circostanze che avevano precedentemente condotto al ritiro della stessa sul suo territorio e che non possono essere considerate superate dal successivo rilascio della patente di guida in un altro Stato membro dell'Unione europea.
(1) GU L 237, pag. 1.
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