12.4.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 92/11
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 9 gennaio 2008 — 1. T-Mobile Netherlands, 2. KPN Mobile N.V. 3. Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 4. Orange Nederland N.V.; interveniente: Vodafone Libertel B.V.
(Causa C-8/08)
(2008/C 92/19)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Parti
Ricorrente:
1.
T-Mobile Netherlands;
2.
KPN Mobile N.V.;
3.
Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit;
4.
Orange Nederland N.V.;
Interveniente: Vodafone Libertel B.V.
Questioni pregiudiziali
1)
A quali criteri si debba far ricorso nell'applicazione dell'art. 81, n. 1, CE, per valutare se una pratica concordata abbia per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.
2)
Se l'art. 81 CE debba essere interpretato nel senso che, nell'applicazione del detto articolo da parte del giudice nazionale, la prova del nesso causale tra concertazione e comportamento sul mercato deve essere fornita e valutata ai sensi delle norme di diritto nazionale, sempre che siffatte norme non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna e non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario.
3)
Se nell'applicazione della nozione di «pratica concordata», ai sensi dell'art. 81 CE, la presunzione di un nesso causale tra la concertazione e il comportamento sul mercato valga sempre anche qualora la concertazione avvenga una tantum e l'impresa che vi partecipa resti attiva sul mercato, oppure solo nei casi in cui la concertazione ha luogo nel corso di un lungo periodo e su base regolare.
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