23.2.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 51/37
Ricorso proposto il 10 gennaio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta
(Causa C-11/08)
(2008/C 51/62)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: K. Simonsson, agente)
Convenuta: Repubblica di Malta
Conclusioni della ricorrente
—
Dichiarare che, stabilendo nella sua legislazione nazionale che gli ispettori non rispondenti ai requisiti di cui all'allegato VII della Direttiva del Consiglio 19 giugno 1995, 95/21/CE relativa al controllo dello Stato di approdo (1) sono accettati qualora siano stati impiegati dalla competente autorità per il controllo dello Stato di approdo alla data del 1o maggio 2004, la Repubblica di Malta è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 12. n. 1, e dell'allegato VII della direttiva stessa;
—
condannare la Repubblica di Malta alle spese.
Motivi e principali argomenti
L'art. 12, n. 1, della direttiva dispone, quale regola generale, che le ispezioni sono eseguite soltanto da ispettori per i quali ricorrono i requisiti in materia di qualifiche professionali indicati nell'allegato VII. Il n. 5 dell'allegato VII prevede, a titolo di eccezione rispetto a tale regola generale, che sono accettati gli ispettori che non soddisfano i criteri elencati ai punti 1-4 se, alla data di adozione della direttiva, vale a dire il 19 giugno 1995, sono stati incaricati dall'autorità competente di uno Stato membro di eseguire i controlli di Stato d'approdo.
L'atto di adesione non prevede alcuna misura transitoria per l'applicazione della direttiva con riferimento a Malta. Ai sensi dell'art. 2 dell'atto di adesione, le disposizioni della direttiva sono vincolanti per Malta dalla data d'adesione.
Secondo la Commissione, il regolamento del 2004 sulle navi mercantili (controllo dello Stato di approdo), adottato da Malta per trasporre la direttiva, è incompatibile con la direttiva stessa, se letto in combinato disposto con l'atto di adesione, laddove si dispone che gli ispettori che non soddisfano i criteri elencati ai punti 1-4 sono accettati se sono stati incaricati dall'autorità competente per i controlli di Stato d'approdo tra il 19 giugno 1995 e la data di entrata in vigore del regolamento, vale a dire il 1o maggio 2004.
(1) GU L 157, pag. 1
Full & Egal Universal Law Academy