29.3.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 79/17
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail di Liegi (Belgio) l'11 gennaio 2008 — Mono Car Styling SA, en liquidation/Dervis Odemis, Marc Bayard, Pietro Dimola, Danielle Marra, Youssef Belkaid, Marie-Christine Henri, Philippe Tistaert, Richard Toussaint, Alexandre Van Rutten, François Cristantielli, Khalid Zari, Isabelle Longaretti, Luigi Deiana, Vincent Hellinx, Christophe Novelli, Domenico Castronovo, Rachid Hitti, Alberto D'Errico, Marco Quaranta, Primo Pecci, Giuseppe Montaperto
(Causa C-12/08)
(2008/C 79/30)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour du travail di Liegi
Parti
Ricorrente: Mono Car Styling SA, en liquidation
Convenuta: Dervis Odemis, Marc Bayard, Pietro Dimola, Danielle Marra, Youssef Belkaid, Marie-Christine Henri, Philippe Tistaert, Richard Toussaint, Alexandre Van Rutten, François Cristantielli, Khalid Zari, Isabelle Longaretti, Luigi Deiana, Vincent Hellinx, Christophe Novelli, Domenico Castronovo, Rachid Hitti, Alberto D'Errico, Marco Quaranta, Primo Pecci, Giuseppe Montaperto
Questioni pregiudiziali
1)
Prima questione: Se l'art. 6 della direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/59 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (1), il quale stabilisce che:
«Gli Stati membri provvedono affinché i rappresentanti dei lavoratori e/o i lavoratori dispongano di procedure amministrative e/o giurisdizionali per far rispettare gli obblighi previsti dalla presente direttiva»,
debba essere interpretato nel senso che si oppone ad una disposizione nazionale, quale l'art. 67 della legge 13 febbraio 1998 recante disposizioni a favore dell'occupazione, in quanto essa prevede che un lavoratore può far valere il mancato rispetto della procedura d'informazione e di consultazione,
—
solo per il motivo che il datore di lavoro non ha osservato le condizioni di cui all'art. 66, n. 1, secondo comma, della stessa legge,
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e purché i rappresentanti del personale nell'ambito del Consiglio d'impresa o, in mancanza di quest'ultimo, i membri della delegazione sindacale o, in mancanza di questa, i lavoratori che dovrebbero essere informati e consultati, abbiano notificato obiezioni al datore di lavoro relativamente al rispetto di una o più condizioni previste all'art. 66, n. 1, secondo comma, entro trenta giorni a decorrere dalla data dell'affissione di cui all'art. 66, n. 2, secondo comma,
—
e il lavoratore licenziato abbia comunicato al datore di lavoro, con lettera raccomandata, che faceva valere il mancato rispetto della procedura di informazione e di consultazione e che chiedeva la reintegrazione nel suo impiego [e questo entro trenta giorni a decorrere dalla data del suo licenziamento], o a decorrere dalla data in cui i licenziamenti hanno acquisito il carattere di licenziamento collettivo.
2)
Seconda questione: Supponendo che l'art. 6 della direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/59/CE, concernente il riavvicinamento della legislazione degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi possa essere interpretato nel senso che autorizza uno Stato membro ad adottare una disposizione nazionale quale l'art. 67 della legge 13 febbraio 1998 recante disposizioni a favore dell'occupazione, in quanto prevede che un lavoratore licenziato possa far valere il mancato rispetto della procedura di informazione e di consultazione solo per il motivo che il datore di lavoro non ha osservato le condizioni di cui all'art. 66, n. 1, secondo comma, della stessa legge e purché i rappresentanti del personale nell'ambito del Consiglio d'impresa o, in mancanza di quest'ultimo, i membri della delegazione sindacale, o in mancanza di questa, i lavoratori che dovrebbero essere informati e consultati, abbiano notificato obiezioni al datore di lavoro relativamente al rispetto di una o più condizioni previste all'art. 66, n. 1, secondo comma, entro trenta giorni a decorrere dalla data dell'affissione di cui all'art. 66, n. 2, secondo comma e il lavoratore licenziato abbia comunicato al datore di lavoro, con lettera raccomandata, che faceva valere il mancato rispetto della procedura di informazione e di consultazione e che chiedeva la reintegrazione nel suo impiego, e questo entro trenta giorni a decorrere dalla data del suo licenziamento o dalla data in cui i licenziamenti hanno acquisito il carattere di licenziamento collettivo,
se un tale sistema sia compatibile con i diritti fondamentali dei singoli che costituiscono parte integrante dei principi generali del diritto di cui il giudice comunitario assicura il rispetto, e più in particolare con l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali?
3)
Terza questione: Se un giudice nazionale, cui è sottoposta una controversia tra due singoli, nella fattispecie un lavoratore e il suo precedente datore di lavoro, possa disapplicare una disposizione di diritto nazionale incompatibile con le disposizioni di una direttiva comunitaria, quale l'art. 67 della legge 13 febbraio 1998 recante disposizione a favore dell'occupazione, al fine di conferire efficacia ad altre disposizioni di diritto nazionale, che recepiscono per ipotesi correttamente una direttiva comunitaria, quali le disposizioni contenute nel contratto collettivo di lavoro 2 ottobre 1975 n. 24 reso obbligatorio con regio decreto 21 gennaio 1976, ma la cui effettiva applicazione è ostacolata dalla disposizione di diritto nazionale incompatibile con le disposizioni di una direttiva comunitaria nella fattispecie l'art. 67 della legge 13 febbraio 1998;
4)
Quarta questione:
1)
Se l'art. 2 della direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/59/CE, e in particolare i nn. 1, 2 e 3, debba essere interpretato nel senso che si oppone ad una disposizione nazionale, quale l'art. 66, n. 1, della legge 13 febbraio 1998 recante disposizioni a favore dell'occupazione, in quanto stabilisce che il datore di lavoro che intende soddisfare gli obblighi ad esso incombenti nell'ambito di un licenziamento collettivo è tenuto solo a fornire la prova che ha soddisfatto le condizioni seguenti, ossia:
1)
aver presentato al Consiglio d'impresa o, in mancanza di quest'ultimo, alla delegazione sindacale o, in mancanza di questa, ai lavoratori, una relazione scritta nella quale manifesta il suo intento di procedere ad un licenziamento collettivo;
2)
deve poter fornire la prova che relativamente all'intento di procedere ad un licenziamento collettivo ha riunito il Consiglio d'impresa o, in mancanza di questo, ha tenuto una riunione con una delegazione sindacale o, in mancanza di questa, con i lavoratori;
3)
deve aver consentito ai rappresentanti del personale nell'ambito del Consiglio d'impresa o, in mancanza di questo, ai membri della delegazione sindacale o, in mancanza di questa, ai lavoratori di sottoporre quesiti relativamente al licenziamento collettivo previsto e di formulare argomenti o presentare controproposte al riguardo;
4)
deve avere esaminato i quesiti, gli argomenti e le controproposte di cui al n. 3 e avervi risposto.
2)
Se la stessa disposizione debba essere intesa nel senso che si oppone ad una disposizione nazionale, quale l'art. 67, secondo comma, della legge 13 febbraio 1998 recante disposizioni a favore dell'occupazione, in quanto stabilisce che il lavoratore licenziato può far valere il mancato rispetto della procedura di informazione e di consultazione solo per il motivo che il datore di lavoro non ha osservato le condizioni di cui all'art. 66, n. 1, secondo comma, di cui alla questione sub 1 supra?
(1) GU L 225, pag. 16.
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