29.3.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 79/18
Ricorso proposto il 17 gennaio 2008 dalla MPDV Mikrolab GmbH Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 8 novembre 2007, causa T-459/05, MPDV Mikrolab GmbH Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-17/08 P)
(2008/C 79/31)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: MPDV Mikrolab GmbH Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor (rappresentante: W. Göpfert, Rechtsanwalt)
Altre parti) nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la sentenza impugnata nella parte in cui essa respinge il ricorso proposto dinanzi al Tribunale;
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Dichiarare la nullità della decisione della seconda commissione di ricorso 19 ottobre 2005, R 1059/2004-2 e
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Condannare il convenuto alle spese
Motivi e principali argomenti
L'impugnazione si fonda su un errore di diritto in sede di interpretazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento sul marchio comunitario, errore contenuto nella sentenza del Tribunale.
Tale erronea interpretazione ha condotto inevitabilmente ad un esito errato, cioè la mancata registrazione del marchio denominativo comunitario «manufacturing score card». In particolare, il Tribunale non sarebbe incorso solo in un'erronea valutazione sostanziale, bensì anche in un'interpretazione gravemente erronea dei requisiti fissati dalla Corte quanto al carattere distintivo e all'imperativo di disponibilità per la domanda di registrazione ed il pubblico destinatario.
Il Tribunale ha ingiustamente proceduto ad una suddivisione in parti della composizione letterale del marchio richiesto, fondandovi il suo rifiuto della tutelabilità. Una simile suddivisione, tuttavia, non corrisponde all'interpretazione ed alla valutazione del «normale» pubblico destinatario al momento della percezione del marchio nel suo complesso. Inoltre, il Tribunale ha erroneamente fondato l'assenza di carattere distintivo e la sussistenza dell'imperativo di disponibilità sul fatto che la composizione letterale è composta da parti che nel commercio servono di regola a spiegare lo scopo e la funzione delle prestazione di servizi di cui trattasi. Ma tale pubblico destinatario non riconoscerebbe alcun significato immediato nella combinazione dei tre vocaboli inglesi «manufacturing score card» che compongono la domanda di marchio comunitario. Di conseguenza, sussiste un carattere distintivo minimo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario ed il marchio richiesto non descrive prodotti o servizi, conformemente all'art. 7, n. 1, lett. c), dello stesso regolamento.
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