29.3.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 79/19
Ricorso proposto il 22 gennaio 2008 dalla Enercon GmbH avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 15 novembre 2007, causa T-71/06, Enercon GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-20/08 P)
(2008/C 79/33)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Enercon GmbH (rappresentanti: avv.ti R. Böhm e U. Sander)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
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annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) il 15 novembre 2007 nella causa T-71/06;
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accogliere le domande proposte in primo grado;
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in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale di primo grado;
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condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Motivi e principali argomenti
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente fa valere una violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 73, prima frase, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario. Né nella decisione della commissione di ricorso, né nella pronuncia del Tribunale di primo grado impugnata sarebbero state formulate constatazioni od offerti chiarimenti in merito a quali forme di prodotti vengano considerate dall'UAMI ovvero dal Tribunale usuali sul mercato e a quali difformità siano state riscontrate nella forma di prodotto oggetto della domanda di registrazione rispetto alle forme di prodotto ususali sul mercato. In mancanza di tali constatazioni od esplicazioni non sarebbe comprensibile come l'UAMI e il Tribunale abbiano potuto arrivare a ritenere che la forma di prodotto oggetto della domanda di registrazione sia priva di carattere distintivo.
Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente fa valere una violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario derivante da un (sindacabile) apprezzamento del carattere distintivo, la quale, in assenza di un'esplicitazione dei fondamenti di fatto, può a suo avviso essersi verificata soltanto a causa di un travisamento delle circostanze di fatto addotte dinanzi al Tribunale. Contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata, la forma di prodotto oggetto della domanda avrebbe carattere distintivo, in quanto si differenzierebbe sensibilimente dalla norma e dalle forme usuali sul mercato e non costituirebbe una mera variante di forme usuali. La forma per la quale è stata richiesta la registrazione come marchio potrebbe essere intesa e sarebbe altresì intesa dalle cerchie di operatori pertinenti nel caso di specie anche come indicazione di origine, indipendentemente dal suo utilizzo nonché senza ulteriori indagini e riflessioni.
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