8.3.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 64/31
Ricorso proposto il 22 gennaio 2008 dalla Sunplus Technology Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 15 novembre 2007, causa T-38/04, Sunplus Technology Co. Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
(Causa C-21/08 P)
(2008/C 64/44)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Sunplus Technology Co. Ltd (rappresentanti: H. Eichmann, G. Barth, U. Blumenröder, C. Niklas-Falter, M. Kinkeldey, K. Brandt, A. Franke, U. Stephani, B. Allekotte, K. Lochner, B. Ertle, C. Neuhierl, S. Prückner, Rechtsanwälte)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Sun Microsystems, Inc.
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza impugnata;
—
annullare la decisione impugnata;
—
condannare l'UAMI alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado è incorso in errore nell'applicazione e nell'interpretazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (1), in quanto ha paragonato singole parti dei due marchi senza valutare l'impressione generale da essi suscitata nel consumatore.
Ad avviso della ricorrente, il Tribunale di primo grado ha distorto i fatti e le prove nel momento in cui ha dichiarato che l'emblema parte del marchio richiesto contiene un sole stilizzato piuttosto che il simbolo di una «stella», nonché quando non ha preso in considerazione la lettera «S» nel paragonare l'impressione generale prodotta dai marchi.
La ricorrente afferma altresì che il ragionamento del Tribunale di primo grado è contraddittorio in quanto, al punto 39 della sentenza, esso dichiara che i componenti aggiuntivi creano differenze tra i marchi, ma non tiene conto di tali componenti nella comparazione dei marchi dal punto di vista fonetico.
Infine, la ricorrente adduce che, in sede in valutazione del rischio di confusione, il Tribunale di primo grado ha erroneamente omesso di prendere in considerazione la categoria di prodotti e servizi di cui trattasi, nonché le circostanze della loro commercializzazione.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).
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