29.3.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 79/20
Ricorso proposto il 24 gennaio 2008 da Giuseppe Gargani avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 21 novembre 2007, causa T-94/06, Giuseppe Gargani/Parlamento europeo
(Causa C-25/08 P)
(2008/C 79/35)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Giuseppe Gargani (rappresentante: W. Rothley, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo
Conclusioni del ricorrente
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Annullare interamente l'ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 21 novembre 2007.
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Rinviare la causa per una nuova decisione al Tribunale di primo grado.
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Condannare il convenuto alle spese di causa.
Motivi e principali argomenti
Il Tribunale ha negato al ricorrente il diritto di essere ascoltato in giudizio, in quanto non ha trattato gli argomenti del ricorrente ma ha invertito le parti e quindi ha dichiarato il ricorso irricevibile
Il ricorso, che è stato presentato dal presidente della commissione affari giuridici del Parlamento europeo e non, come indicato nell'ordinanza impugnata — da un «singolo», è diretto in particolare esplicitamente contro l'allora presidente del Parlamento europeo e non contro il Parlamento europeo stesso o contro una «persona fisica». Il Tribunale ha trattato il ricorrente come un qualsiasi ricorrente italiano, che vuole che sia dichiarata l'illegittimità dell'azione del Parlamento europeo, e ha visto nell'allora presidente del Parlamento europeo un qualsiasi convenuto spagnolo, a carico del quale dovrebbe essere posto il comportamento illegittimo del presidente del Parlamento europeo.
Il Tribunale non ha esaminato se il sistema giudiziario preveda un mezzo di impugnazione col quale il presidente di una commissione possa chiedere l'accertamento dell'illegittimità dell'azione del presidente del Parlamento europeo, allorché questo ultimo ha oltrepassato le competenze ad esso attribuite dal regolamento interno e in tal modo ha violato i diritti di cooperazione del presidente di una commissione o del Parlamento nel suo insieme.
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