29.3.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 79/21
Impugnazione proposta il 24 gennaio 2008 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 8 novembre 2007, causa T-194/04, Commissione delle Comunità europee/The Bavarian Lager Co. Ltd, European Data Protection Supervisor (EDPS)
(Causa C-28/08 P)
(2008/C 79/36)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Docksey e P. Aalto, agenti)
Altra parte nel procedimento: The Bavarian Lager Co. Ltd, European Data Protection Supervisor
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare in toto la sentenza impugnata;
—
statuire definitivamente sulle questioni oggetto della presente impugnazione; e
—
condannare la ricorrente nella causa T-194/04 alle spese sostenute dalla Commissione sia nell'ambito del detto procedimento sia nell'ambito della presente impugnazione, o, in caso di eventuale pronuncia contro la Commissione in sede di impugnazione, condannare la Commissione alla metà delle spese sostenute dalla ricorrente nella causa T-194/04 nell'ambito del detto procedimento.
Motivi e principali argomenti
La presente impugnazione verte sull'interpretazione delle eccezioni concernenti la tutela della vita privata e la protezione dei dati personali e delle attività di indagine di cui agli artt. 4, n. 1, lett. b) e 4, n. 2, secondo comma del regolamento (CE) 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (1).
Il Tribunale di primo grado ha statuito che l'art. 8, lett. b) del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2000, n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2), non può essere applicato nel caso di dati personali contenuti in documenti detenuti da una delle istituzioni di cui al regolamento n. 1049/2001. Tuttavia, nessuna disposizione né del regolamento n. 45/2001 né del regolamento n. 1049/2001 richiede o consente di disapplicare tale disposizione per consentire a una norma del regolamento n. 1049/2001 di avere effetto. Il Tribunale di primo grado sarebbe perciò incorso in un errore di diritto nell'interpretare l'art. 4, n. 1, lett. b) del regolamento n. 1049/2001 nel senso che esso imporrebbe di disapplicare una disposizione di diritto comunitario.
In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto che, nonostante lo specifico riferimento alla legislazione comunitaria sulla protezione dei dati nell'art. 4, n. 1, lett. b), i dati personali contenuti in documenti devo essere resi pubblici ai sensi del regolamento n. 1049/2001 con l'eccezione dei casi in cui vi sia un evidente rischio di arrecare pregiudizio alla tutela del diritto alla vita privata e all'integrità dell'individuo.
Limitando la portata dell'eccezione di cui all'art. 4, n. 1, lett. b) a tali casi, il Tribunale ha accolto un'interpretazione restrittiva dell'eccezione contenuta nell' art. 4, n. 1, lett. b) che priverebbe di effetto utile il requisito supplementare previsto nella seconda parte di tale eccezione («in particolare in conformità con la legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali»). Il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel limitare detta eccezione fino ad escludere dal suo ambito di applicazione la legislazione comunitaria sulla protezione dei dati nei casi in cui si richiede l'accesso a dati personali contenuti in un documento.
In terzo luogo, il Tribunale ha accolto un'interpretazione dell'eccezione concernente la tutela delle «attività di indagine» che metterebbe in dubbio il fatto che la Commissione sia in grado di assolvere le sue funzioni efficacemente basandosi su informazioni ricevute in via riservata da terzi con lo scopo di aiutarla nel corso delle sue indagini.
Il Tribunale di primo grado sarebbe incorso in un errore di diritto interpretando l'eccezione concernente le attività di indagine di cui all'art. 4, n. 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 nel senso che la Commissione non possa fornire garanzie di trattamento riservato richieste nel corso delle sue indagini su una pretesa violazione del diritto comunitario, né rispettare tali garanzie in futuro.
Infine, la Commissione ha proposto impugnazione sulle spese.
(1) GU L 145, pag. 43.
(2) GU L 8, pag. 1.
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