12.4.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 92/14
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshofs (Austria) il 28 gennaio 2008 — Agrana Zucker GmbH/Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Unwelt und Wasserwirtschaft
(Causa C-33/08)
(2008/C 92/26)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Agrana Zucker GmbH
Convenuto: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Unwelt und Wasserwirtschaft
Questioni pregiudiziali
1)
Se l'art. 11 del regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 320 (1), vada interpretato nel senso che anche una quota di zucchero, inutilizzabile a causa del ritiro preventivo dal mercato ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) della Commissione 27 marzo 2006, n. 493 (2), debba entrare a far parte del calcolo del contributo temporaneo per la ristrutturazione.
2)
In caso di soluzione affermativa della questione sub 1):
Se l'art. 11 del regolamento (CE) n. 320/2006 sia compatibile con il diritto primario, in particolare con il divieto di discriminazione derivante dall'art. 34 CE e con il principio del legittimo affidamento.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 320, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (GU L 58, pag. 42).
(2) Regolamento (CE) della Commissione 27 marzo 2006, n. 493, recante misure transitorie nell'ambito della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002 (GU L 89, pag. 11).
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