12.4.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 92/15
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Padova (Italia) il 28 gennaio 2008 — Azienda Agricola Disarò Antonio/Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. arl
(Causa C-34/08)
(2008/C 92/27)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale ordinario di Padova
Parti nella causa principale
Ricorrente: Azienda Agricola Disarò Antonio
Convenuta: Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. arl
Questioni pregiudiziali
1)
se il regolamento CEE n. 1788/2003 (1) del Consiglio del 29 settembre 2003, che istituisce un prelievo supplementare a carico delle produzioni lattiero casearie eccedenti la quota nazionale attribuita, senza considerare l'aggiornamento periodico del quantitativo attribuito a ciascun Paese comunitario previa verifica in concreto delle rispettive produzioni, sia compatibile con l'art. 32 del Trattato e con le finalità della politica agricola comune ivi previste, quali l'incremento della produttività dell'agricoltura, lo sviluppo del progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera, dal momento che tale meccanismo grava anche sui produttori lattiero caseari italiani, pregiudicandone sia un tenore di vita equo sia lo sviluppo a causa della inadeguata remunerazione dei fattori produttivi e tanto perché in realtà l'Italia è un paese deficitario (cfr. Relazione governativa cit. pf. 6.5), costretto a ricorrere alla importazione di materia prima per sostenere le industrie di trasformazione e di commercializzazione di prodotti di qualità (cfr. Relazione agronomica del 15.2.2004, allegata);
2)
se il regolamento CEE n. 1788/2003 citato sia compatibile con l'art. 33 del Trattato Ce laddove esso prevede l'organizzazione del mercato comune, ma al contempo stesso esclude qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità, mentre invece la uniforme applicazione del prelievo supplementare senza effettiva identificazione tra produttori deficitari ed eccendentari, finisce con discriminare i produttori italiani appartenenti a paese deficitario;
3)
se il regolamento CEE n. 1788/2003 citato sia compatibile con l'art. 34 del trattato laddove prevede che il perseguimento degli obiettivi contemplati dall'art. 33, «deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori e consumatori della Comunità» mentre tale discriminazione è creata dal regolamento che, al fine del contributo supplementare, richiede una contribuzione uniforme sia a produttori appartenenti a paesi eccedentari sia a quelli deficitari quali l'Italia;
4)
se il regolamento n. 1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 sia compatibile con il principio di proporzionalità riconosciuto dall'art. 5 del Trattato laddove esso limita l'azione della Comunità a «quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente Trattato» mentre l'applicazione uniforme del prelievo supplementare eccede la stessa finalità di una organizzazione comune del mercato perché perpetua a carico della media degli addetti agricoli italiani una bassa produttività, bassi redditi e la necessità di un permanente bisogno di sostegno pubblico.
(1) GU L 270, pag. 123.
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