12.4.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 92/16
Ricorso proposto il 31 gennaio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-36/08)
(2008/C 92/29)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. G. Zavvos e H. Støvlbæk)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
—
condannare la Repubblica ellenica perché avendo adottato e mantenuto in vigore norme come quelle dell'art. 29 [par. d.1) e d.2)] della legge 3209/03 (Gazzetta ufficiale 304/A), non sono conformi agli artt. 30, 31 e 36 della direttiva 93/16/CEE (1) e non avendo ritirato i diplomi rilasciati senza il rispetto delle condizioni poste dalla direttiva di cui sopra, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 30, 31 e 36 di tale direttiva.
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condannare la Repubblica ellenica alle spese.
Motivi e principali argomenti
Secondo la Commissione, i medici menzionati nell'art. 29, par. d.1) e d.2) della legge 3209/03 hanno diritti acquisiti ai sensi dell'art. 36 della direttiva del Consiglio 93/16/CEE e, pertanto, è loro consentito esercitare l'attività di medico nell'ambito del sistema nazionale di previdenza sociale e viene loro rilasciato un certificato che attesta i loro diritti acquisiti. Tuttavia, il riconoscimento della specializzazione di medico generico senza che essi abbiano seguito la relativa formazione specifica è in contrasto con gli artt. 30 e 31 della direttiva. Di conseguenza, le autorità greche sono tenute a ritirare i diplomi rilasciati senza il rispetto delle condizioni aggiuntive della direttiva.
(1) GU L 165 del 7.7.1993, pag. 1.
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