24.5.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 128/18
Ricorso proposto il 12 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese
(Causa C-50/08)
(2008/C 128/31)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. J.-P. Keppenne e H. Støvlbæk, agenti)
Convenuta: Repubblica francese
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare che, avendo introdotto il requisito della cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del trattato CE, in particolare degli artt. 43 CE e 45 CE;
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condannare la Repubblica francese alle spese.
Motivi e principali argomenti
Con il suo ricorso, la Commissione contesta alla convenuta che, introducendo il requisito della cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio e al suo esercizio, essa arreca un pregiudizio sproporzionato alla libertà di stabilimento prevista dall'art. 43 CE. L'art. 45 CE esonera certo dall'applicazione del capitolo relativo al diritto di stabilimento le attività che partecipino, in maniera diretta e specifica, all'esercizio dei pubblici poteri. Secondo la Commissione, i compiti svolti dai notai sulla base del diritto francese presentano tuttavia un grado di partecipazione a questo esercizio talmente basso, che non potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione di questo articolo e giustificare tale ostacolo alla libertà di stabilimento.
Da un lato, infatti, questi compiti non conferiscono ai notai dei reali poteri coercitivi e le rispettive funzioni e statuti del giudice e del notaio resterebbero ben distinti.
Dall'altro, il legislatore nazionale potrebbe imporre misure meno restrittive rispetto al requisito della cittadinanza, quali, ad esempio, l'assoggettamento degli operatori interessati a requisiti rigidi di accesso alla professione, a particolari doveri professionali e/o a un controllo specifico.
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