26.4.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 107/15
Ricorso proposto il 12 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria
(Causa C-53/08)
(2008/C 107/23)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Braun e H. Støvlbæk, Bevollmächtigte)
Convenuta: Repubblica d'Austria
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
dichiarare che, esigendo, all'art. 6, n. 1, del Notariatsordnung (regolamento sul notariato), la nazionalità austriaca per accesso alla professione di notaio, la Repubblica d'Austria ha violato gli artt. 43 e 45 CE;
—
dichiarare che, non recependo la direttiva 89/48/CE (o la direttiva 2005/36/CE), per quanto attiene alla professione di notaio, la Repubblica d'Austria ha violato detta direttiva, nonché gli artt. 43 e 45 CE;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
La Commissione sostiene che l'art. 43 CE vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità, che derivi da disposizione normative sotto forma di restrizioni alla libertà di stabilimento. Ai sensi dell'art. 45, primo comma, CE, il capo relativo al diritto di stabilimento non si applica alle attività che in uno Stato membro partecipano, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.
Secondo il Notariatsordnung (regolamento sul notariato) in Austria soltanto i cittadini austriaci possono essere nominati notai. La disposizione di cui trattasi discriminerebbe quindi in base alla nazionalità e violerebbe la libertà di stabilimento dei cittadini di altri Stati membri, in quanto essa impedirebbe a questi l'esercizio della professione di notaio.
Ad avviso della Commissione, le attività dei notai non rientrano nell'ambito di deroga di cui all'art. 45 CE, e la libertà di stabilimento si applicherebbe quindi alla professione di notaio.
Al fine di risolvere la questione di cosa si debba intendere per «pubblici poteri» ai sensi dell'art. 45 CE, occorre da un lato riferirsi all'interpretazione esistente a livello nazionale. Le attività che in uno Stato membro non possono riferirsi ai pubblici poteri non potrebbero essere oggetto della deroga di cui trattasi, anche se le stesse attività in altri Stati membri rientrano nell'ambito dei pubblici poteri. D'altro lato, per l'interpretazione ai sensi dell'art. 45 CE occorrerebbe determinare la nozione e la portata dei pubblici poteri in base al diritto comunitario e il suo significato dev'essere interpretato dalla Corte in modo autonomo e uniforme. Secondo la Commissione, il fatto che il legislatore austriaco e gli organi giudiziari austriaci considerino che l'attività dei notai partecipi in via di principio all'esercizio dei pubblici poteri non significa che ciò sia sufficiente per poter escludere tali attività dalla libertà di stabilimento già in base alla valutazione più restrittiva secondo il diritto comunitario. In quanto deroga alla libertà fondamentale, l'art. 45, primo comma, CE, dovrebbe essere interpretato infatti restrittivamente.
Allo stato attuale dell'integrazione sarebbe particolarmente difficile trovare una giustificazione per la condizione della nazionalità per quanto attiene all'attività dei notai. Nessuna di tali attività, anche se essa dovesse rientrare precedentemente nell'ambito dei pubblici poteri, implicherebbe un legame particolare con lo Stato, così come avviene per la nazionalità. Del resto, nessuna di tali attività rischia, per il tramite di competenze sovrane e l'uso di mezzi statali, di creare conflitti con i cittadini.
Le attività elencate dalla Repubblica d'Austria per giustificare la condizione della nazionalità — autenticazione di atti giuridici e di convenzioni, l'apposizione della clausola esecutiva, la consulenza giuridica, nonché l'attività di «Gerichtskommissar» — non sarebbero sufficienti per giustificare l'applicazione dell'art. 45 CE. Se esse partecipano effettivamente all'esercizio dei pubblici poteri, ciò avverrebbe solo indirettamente. L'esercizio di pubblici poteri non potrebbe essere confuso con le attività di interesse pubblico. L'utilità non rientra sistematicamente nell'ambito dei poteri pubblici; le attività che mirano all'interesse generale e non all'interesse dei singoli non implicherebbero necessariamente il trasferimento di pubblici poteri. Mentre quindi l'esercizio effettivo dei pubblici poteri potrebbe continuare ad essere riservato ai propri cittadini, l'esercizio di un'attività determinata nell'interesse generale, come ciò può ad esempio avvenire per l'amministrazione della giustizia a titolo preventivo, potrebbe del pari essere garantito dall'applicazione di disposizioni e di controlli particolari quanto all'accesso alla professione e da obblighi professionali.
La Commissione è quindi dell'opinione che nessuna delle attività, considerate separatamente o globalmente, di cui si occupano i notai in Austria, costituisca una partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri ai sensi della giurisprudenza.
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