12.4.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 92/19
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Halduskohus (Estonia) il 13 febbraio 2008 — Pärlitigu OÜ/Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus
(Causa C-56/08)
(2008/C 92/36)
Lingua processuale: l'estone
Giudice del rinvio
Tallinna Halduskohus
Parti
Ricorrente: Pärlitigu OÜ
Convenuto: Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus
Questioni pregiudiziali
1)
Se la nomenclatura combinata per la tariffa doganale comune di cui all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658 (1), relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, debba essere interpretata nel senso che le spine dorsali ancora con polpa, congelate, di salmone atlantico (Salmo salar) d'allevamento, ottenute sfilettando il pesce, atte all'alimentazione umana e normalmente in commercio come generi alimentari, vanno classificate
a)
nella sottovoce 0511 91 10 («cascami di pesci»)
o
b)
nella sottovoce 0303220015 («altro» ovvero «altr[a]» parte di «salmone atlantico [Salmo salar]»).
2)
Qualora la prima questione dovesse essere risolta a favore della sottovoce di cui alla lett. b), se la tabella compresa nell'art. 1, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 17 gennaio 2006, n. 85 (2), che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di salmone d'allevamento originarie della Norvegia, sia conseguentemente invalida per violazione del principio di proporzionalità sancito dall'art. 5 del Trattato che istituisce la Comunità europea, in quanto fissa per dette spine dorsali congelate un prezzo minimo all'importazione superiore a quello applicato al pesce intero e a quello eviscerato non decapitato.
(1) GU L 256, pag. 1.
(2) GU L 15, pag. 1.
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