12.4.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 92/20
Ricorso proposto il 18 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-61/08)
(2008/C 92/38)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Zavvos e H. Støvlbæk)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare che avendo adottato e mantenuto in vigore l'art. 19, n. 1, del Kodika Zymvolaiografon (codice notarile) (legge 2830/2000), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del trattato istitutivo delle Comunià europee e, più in particolare, degli artt. 43 e 45 del Trattato CE e della direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988, 89/48/CEE (1), relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
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condannare la Repubblica ellenica alle spese.
Motivi e principali argomenti
1.
Le autorità elleniche affermano che le attività del notaio sono escluse dall'applicazione dell'art. 43 CE in quanto rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 45 CE. Esse fanno valere la qualità del notaio in quanto pubblico ufficiale, che conferisce agli atti notarili una maggiore efficacia probatoria ed esecutiva, analoga a quella di una decisione giudiziaria, mediante l'uso del sigillo statale, la qualità del notaio in quanto ufficiale giudiziario, il suo ruolo come consulente giuridico e una serie di altre attività. Esse fanno valere inoltre il principio di territorialità che non consente ad un notaio ellenico di stabilirsi in una circoscrizione locale diversa.
2.
La Commissione ritiene che l'art. 43 CE costituisca una delle norme fondamentali della Comunità e sia direttamente applicabile negli Stati membri dalla fine del periodo transitorio. Il suo scopo è quello di garantire il beneficio del trattamento nazionale a ciascun cittadino di uno Stato membro che si stabilisce, anche prendendo una residenza secondaria, in uno Stato membro per esercitare una libera professione e vieta qualsiasi discriminazione in base alla cittadinanza operata da legislazioni nazionali.
3.
In quanto deroga alla libertà di stabilimento prevista all'art. 45, primo comma, la deroga stessa deve essere limitata alle attività che, considerate di per sé, «costituiscono una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri». Secondo la Commissione, nessuna delle qualità o attività fatte valere dalle autorità elleniche costituisce una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri come prevede la giurisprudenza della Corte e potrebbe, pertanto, giustificare il requisito della cittadinanza.
4.
La Corte sostiene che il criterio della «partecipazione diretta e specifica», non vale per l'esercizio di funzioni ausiliarie e preparatorie rispetto a quelle dell'autorità pubblica che adotta la decisione finale. Parimenti, la Corte, esaminando il regime delle imprese private di sorveglianza, ha affermato che perché esista una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri, gli interessati devono essere stati investiti di «poteri coercitivi» (2) il che certo non avviene nella fattispecie.
5.
Come risulta dall'analisi della giurisprudenza della Corte, l'esercizio di pubblici poteri non deve essere confuso con una semplice azione che viene anche realizzata nell'interesse generale. Il semplice fatto che un privato o un'impresa siano tenuti in una certa misura ad agire nell'interesse generale non basta a qualificare tale funzione come esercizio di pubblici poteri.
6.
Secondo la Commissione, la direttiva 89/48 si applica alla professione di notaio poiché si tratta di una professione legislativamente tutelata quanto ai requisiti richiesti e la sua applicazione non può essere elusa facendo valere la concessione di diritti d'imperio di cui dispongono i notai per i seguenti motivi:
a)
tale concessione non costituisce una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri, che giustificherebbe l'imposizione del requisito di cittadinanza e
b)
anche qualora si ipotizzasse inoltre che i notai possano essere considerati normali pubblici dipendenti, quod non, in mancanza di un loro rapporto di dipendenza e di retribuzione come pubblici ufficiali ancora non sarebbero ancora esclusi dall'applicazione di tale direttiva in quanto la direttiva di cui trattasi si applica in linea di massima anche al servizio pubblico.
(1) GU L 19, del 24.1.1989, pag. 16.
(2) Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 29 ottobre 1998, causa C-114/97, Commissione/Regno di Spagna, punto 37.
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