9.5.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 116/10
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (già Cour d'arbitrage) (Belgio) il 22 febbraio 2008 — Sig. Nicolas Bressol e a. e sig.ra Céline Chaverot e a./Governo della Comunità francese del Belgio
(Causa C-73/08)
(2008/C 116/17)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour constitutionnelle (già Cour d'arbitrage)
Parti
Ricorrenti: Sig. Nicolas Bressol e a. e sig.ra Céline Chaverot e a.
Convenuto: Governo della Comunità francese del Belgio
Questioni pregiudiziali
1)
Se gli artt. 12, primo comma, e 18, n. 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea, in combinato disposto con l'art. 149, nn. 1 e 2, secondo trattino, e con l'art. 150, n. 2, terzo trattino, dello stesso Trattato, debbano essere interpretati nel senso che tali disposizioni ostano a che una comunità autonoma di uno Stato membro competente per l'insegnamento superiore, che deve far fronte all'afflusso di studenti di uno Stato membro confinante a diverse formazioni di carattere medico, finanziate principalmente con fondi pubblici, a seguito di una politica restrittiva adottata in tale Stato confinante, adotti misure come quelle di cui al decreto della Comunità francese 16 giugno 2006 che regola il numero di studenti in taluni corsi del primo ciclo di insegnamento superiore, allorché tale comunità fa valere ragioni valide per affermare che tale situazione rischia di pesare eccessivamente sulle finanze pubbliche e di ipotecare la qualità dell'insegnamento offerto?
2)
Se la soluzione della questione di cui al punto n. 1 sia diversa qualora tale Comunità dimostri che questa situazione ha come effetto che troppo pochi studenti residenti in tale Comunità ottengono il loro diploma affinché vi sia sufficiente personale medico qualificato per garantire durevolmente la qualità del regime di salute pubblica in seno a tale Comunità.
3)
Se la soluzione della questione di cui al punto n. 1 sia diversa qualora tale Comunità, tenuto conto dell'art. 149, primo comma, in fine, CE e dell'art. 13.2, c), del Patto sui diritti, economici e sociali, che contiene un obbligo di standstill, opti per il mantenimento di un accesso ampio e democratico ad un insegnamento superiore di qualità per la popolazione di tale Comunità.
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