12.4.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 92/23
Ricorso proposto il 25 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta
(Causa C-76/08)
(2008/C 92/43)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Recchia e D. Lawunmi, agenti)
Convenuta: Repubblica di Malta
Conclusioni della ricorrente
—
dichiarare che, non soddisfacendo le condizioni previste dall'art. 9 della direttiva del Consiglio 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (1), la Repubblica di Malta è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 7 di detta direttiva per la caccia di quaglie (Coturnix coturnix) e tortore (Streptopelia turtur) durante la migrazione primaverile;
—
condannare la Repubblica di Malta alle spese.
Motivi e principali argomenti
La direttiva del Consiglio 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il Trattato. Essa fissa i provvedimenti per la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento. A partire dall'adesione all'Unione Europea in data 1o maggio 2004, le autorità maltesi hanno esercitato il diritto di applicare la deroga di cui all'art. 9 n. 1 della direttiva per la caccia di quaglie e tortore durante la migrazione primaverile quando queste ritornano al loro luogo di nidificazione nei diversi paesi a nord del Mar Mediterraneo. La questione sollevata nell'ambito del presente ricorso è se le autorità maltesi rientrino nell'ambito di applicazione della deroga di cui all'art. 9 n. 1 che permetterebbe la caccia delle specie in questione a Malta durante la migrazione primaverile sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti.
(1) GU L 103, pag. 1
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