24.5.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 128/19
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Unabhängigen Finanzsenats, Außenstelle Graz (Austria) il 15 febbraio 2008 — Dachsberger & Söhne GmbH/Zollamt Salzburg/Erstattungen
(Causa C-77/08)
(2008/C 128/33)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz
Parti
Ricorrente: Dachsberger & Söhne GmbH
Convenuta: Zollamt Salzburg/Erstattungen
Questioni pregiudiziali
1)
Se l'art. 11, n. 1, secondo comma, seconda frase, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665 nella versione di cui al regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 1994, n. 2945, ai sensi del quale ai fini del calcolo della restituzione richiesta nel caso della restituzione differenziata, «la parte differenziata della restituzione richiesta si calcola in base ai dati relativi a quantità, peso e destinazione forniti a norma dell'articolo 47», debba essere interpretato nel senso che con l'espressione «dati relativi a quantità, peso e destinazione forniti a norma dell'articolo 47» (1) si rinvia ai dati contenuti nella richiesta specifica di cui all'art. 47, n. 1, cosicché la parte differenziata della restituzione viene pretesa solo al momento della presentazione della richiesta ai sensi dell'art. 47, n. 1.
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la disposizione citata debba essere interpretata nel senso che, nel caso in cui la domanda di pagamento ai sensi dell'art. 47, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665 sia da presentarsi già nel «documento utilizzato all'atto dell'esportazione per beneficiare di una restituzione» (nella fattispecie: la dichiarazione di esportazione), il calcolo della restituzione richiesta in relazione alla parte differenziata deve effettuarsi sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione di esportazione, cosicché anche la parte differenziata della restituzione viene richiesta con la dichiarazione di esportazione.
3)
In caso di risposta negativa alla prima questione, se la disposizione citata debba essere interpretata nel senso che il calcolo della restituzione richiesta in relazione alla parte differenziata dev'essere effettuato sulla base dei documenti da presentarsi ai sensi dell'art. 47 del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, cosicché la parte differenziata della restituzione viene richiesta solo al momento della presentazione della «pratica relativa al versamento» ai sensi dell'art. 47, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665.
4)
In caso di risposta affermativa alla terza questione, se la disposizione citata debba essere interpretata nel senso che per la richiesta della parte differenziata della restituzione è sufficiente la presentazione dei documenti di cui all'art. 47, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, ancorché tali documenti non siano corretti, con la conseguenza giuridica che anche in relazione alla parte differenziata della restituzione deve applicarsi la disciplina sanzionatoria dell'art. 11 del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665.
(1) GU L 310, pag. 57.
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