24.5.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 128/20
Impugnazione proposta il 25 febbraio 2008 da Miguel Cabrera Sánchez avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 13 dicembre 2007, causa T-242/06, Miguel Cabrera Sánchez/UAMI e Industrias Cárnicas Valle, S.A.
(Causa C-81/08 P)
(2008/C 128/34)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Miguel Cabrera Sánchez (rappresentanti: J. A. Calderón Chavero e T. Villate Consonni, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Industrias Cárnicas Valle, S.A.
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede:
—
che la Corte voglia annullare la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 13 dicembre 2007, causa T-242/06, in quanto, secondo il ricorrente, i marchi EL CHARCUTERO (ricorrente) e EL CHARCUTERO ARTESANO (convenuta) sono chiaramente incompatibili;
—
vittoria delle spese.
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente sostiene, al contrario della sentenza impugnata, che il marchio comunitario «El charcutero Artesano» ricade sotto il divieto dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento 40/94 (1), in quanto, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, nel caso di specie, il marchio spagnolo «El Charcutero», si deve escludere dalla registrazione quello più recente a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, oltre alla possibilità che sussista un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato, nel caso di specie, la Spagna. Tale rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.
(1) Regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).
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