9.5.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 116/12
Impugnazione proposta il 27 febbraio 2008 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) 12 dicembre 2007, cause riunite T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 e T-69/06, Irlanda e a./Commissione
(Causa C-89/08 P)
(2008/C 116/22)
Lingua processuale: il francese, l'inglese e l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. V. Di Bucci e N. Khan, agenti)
Altre parti nel procedimento: Irlanda, Repubblica francese, Repubblica italiana, Eurallumina SpA, Aughinish Alumina Ltd
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) 12 dicembre 2007, cause riunite T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 e T-69/06, Irlanda/Commissione;
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rimettere le cause dinanzi al Tribunale per un nuovo esame;
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riservare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente solleva sei motivi, attinenti, da una parte, all'incompetenza del Tribunale e a irregolarità procedurali lesive degli interessi della Commissione (primi due motivi) e, dall'altra, alla violazione del diritto comunitario in materia di aiuti di Stato (dal terzo al sesto motivo).
Con il suo primo motivo, suddiviso in due parti, la ricorrente contesta al Tribunale di aver violato il principio dispositivo e di aver statuito ultra petita in quanto, in primo grado, nessuno dei ricorrenti aveva sollevato un motivo attinente alla violazione dell'art. 1, lett. b), v), del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo [88 CE] (1). Inoltre, il motivo sollevato d'ufficio dal Tribunale non sarebbe un motivo attinente al difetto di motivazione, che il giudice può rilevare d'ufficio, ma un motivo di merito, che non si fonderebbe sugli elementi di fatto versati agli atti.
Con il suo secondo motivo, la ricorrente fa valere la violazione, da parte del Tribunale, dei principi generali del contraddittorio e del rispetto dei diritti della difesa in quanto tale giudice ha sollevato d'ufficio un motivo che non sarebbe mai stato discusso, e nemmeno toccato durante il procedimento di primo grado.
Con il suo terzo motivo, suddiviso in tre parti, la ricorrente deduce che il Tribunale ha violato gli artt. 230 e 253 CE, in combinato disposto con l'art. 88 CE e le norme relative allo svolgimento del procedimento in materia di aiuti di Stato.
A tale riguardo, essa sostiene, in primo luogo, che la qualificazione delle misure controverse come aiuti «nuovi» non può essere messa in discussione nel ricorso avverso la decisione finale della Commissione in quanto gli Stati membri e gli altri interessati avrebbero potuto impugnare, su tale punto, la decisione di avviare il procedimento d'indagine formale. Non essendo stata contestata, quest'ultima decisione sarebbe divenuta definitiva e la decisione finale costituirebbe quindi, su questo punto, un atto di natura puramente confermativa, non impugnabile.
La ricorrente afferma, in secondo luogo, che la legittimità di un atto deve essere valutata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente nel momento in cui tale atto è stato adottato. Orbene, nel caso di specie, nessun elemento del fascicolo consentirebbe di affermare che le misure nazionali controverse non costituissero aiuti nel momento in cui sono state istituite.
In terzo luogo, la ricorrente sostiene infine che in ogni modo, spetta allo Stato membro e, se del caso, ai terzi interessati — e non alla Commissione — provare che un aiuto è esistente. In mancanza di tale prova, la Commissione non sarebbe tenuta a fornire una motivazione al riguardo.
Con il suo quarto motivo, la ricorrente deduce una violazione dell'art. 253 CE, in combinato disposto con gli artt. 87, n. 1, CE e 88, n. 1, CE, nella parte in cui il Tribunale ha rilevato un difetto di motivazione riguardo all'applicabilità dell'art. 1, lett. b, v), del regolamento n. 659/1999, mentre invece tale articolo può applicarsi solamente alle misure che non costituivano aiuti all'epoca della loro applicazione e che la Commissione, nella decisione impugnata in primo grado, avrebbe dimostrato che le misure in questione hanno sempre costituito aiuti da quando sono state istituite. Inoltre, nessuna parte aveva fatto valere un'evoluzione del mercato comune in forza della quale le misure che non costituivano aiuti al momento della loro entrata in vigore lo sarebbero diventate in seguito.
Con il suo quinto motivo, la ricorrente fa valere una violazione delle stesse norme, nonché dell'art. 1, lett. b), v), del regolamento n. 659/1999, nella parte in cui il Tribunale avrebbe imposto alla Commissione un obbligo di motivazione specifico per l'applicazione di quest'ultimo articolo in ragione delle dichiarazioni presentate dal Consiglio e dalla Commissione. Orbene, la ricorrente aveva dimostrato univocamente che in forza di una giurisprudenza costante della Corte, dichiarazioni di tale genere non possono incidere sull'esame delle misure nazionali rispetto alle disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato, essendo le nozioni di aiuto e di aiuto esistente rigorosamente oggettive.
Con il suo sesto motivo, la ricorrente sostiene infine che il Tribunale ha violato gli artt. 88, nn. 1 e 2, e 253 CE, nonché gli artt. 4, n. 4, e 6, n. 1, del regolamento n. 659/1999 nella parte in cui annulla in toto la decisione della Commissione, compresa la parte che proroga la procedura formale d'indagine oltre al 31 dicembre 2003. Orbene, il Tribunale non avrebbe affatto spiegato perché l'asserito difetto di motivazione in merito all'applicazione dell'art. 1, lett. b), v), del regolamento n. 659/1999 fosse tale da viziare questa parte della decisione. Tale giudice avrebbe inoltre violato il principio secondo cui, qualora uno Stato membro non fornisca alcun elemento tale da far ritenere che le misure in questione costituiscano aiuti esistenti, la Commissione deve trattare tali misure come aiuti nuovi, nel contesto procedurale di cui all'art. 88, nn. 2 e 3, CE.
(1) GU L 83, pag. 1.
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