7.6.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 142/10
Impugnazione proposta il 28 febbraio 2008 dalla K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda sezione) 12 dicembre 2007, causa T-86/05, K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-90/08 P)
(2008/C 142/16)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG (rappresentante: avv. D. Spohn)
Altre parti nel procedimento: 1. Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli); 2. Natália Cristina Lopes de Almeida Cunha, 3. Cláudia Couto Simões, 4. Marly Lima Jatobá
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2007, causa T-86/05, completamente per quel che riguarda il punto 1 del dispositivo e con riferimento al punto 2 del dispositivo, nel senso che l'UAMI sopporta tutte le proprie spese e tutte le spese sostenute dalla ricorrente;
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condannare l'UAMI a sopportare anche le ulteriori spese del procedimento.
Mantenimento delle conclusioni presentate in primo grado:
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annullare completamente la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 7 dicembre 2004, R 0328/2004-1;
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condannare l'UAMI alle spese.
Motivi e principali argomenti
Il Tribunale di primo grado ha respinto il ricorso della ricorrente avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI con la motivazione che la divisione di opposizione dell'Ufficio aveva correttamente applicato la regola 71, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 2868/95 allorché aveva respinto la domanda della ricorrente di prorogare il termine impartito per dimostrare l'uso dei marchi anteriori nell'ambito del procedimento di opposizione, e che l'Ufficio nella fattispecie non disponeva di alcun margine di discrezionalità riguardo alla presa in considerazione delle prove tardivamente prodotte dalla ricorrente.
L'impugnazione si fonda sulle seguenti violazioni del diritto comunitario da parte del Tribunale.
1)
Il Tribunale di primo grado avrebbe violato la regola 71, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 2868/95, in quanto ha interpretato in maniera errata tale disposizione. In particolare, il Tribunale di primo grado non avrebbe tenuto conto del fatto che il regolamento n. 40/94 non contiene alcuna disciplina circa i possibili motivi per una proroga del termine. Avrebbe anche mancato di considerare che alla data rilevante, la regola 71, n. 1, del regolamento n. 2868/95 non era stata esplicitata da parte dell'UAMI mediante orientamenti sull'opposizione o altre disposizioni, cosicché non sarebbe sussistita alcuna possibilità di interpretazione sui motivi ammissibili per le proroghe dei termini. Il Tribunale quindi non avrebbe compreso del tutto il contesto dei fatti della causa, o, rispettivamente, avrebbe erroneamente interpretato la regola 71, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 2868/95.
2)
Il Tribunale di primo grado non si sarebbe attenuto all'obbligo di motivazione ad esso incombente, allorché non ha risposto all'argomento di fatto della ricorrente, secondo cui all'epoca della richiesta di proroga del termine non sarebbe esistita alcuna disciplina normativa né alcun fondamento interpretativo per la redazione delle domande di proroga del termine. Giacché la domanda di proroga del termine era accompagnata da una motivazione, il Tribunale avrebbe dovuto anche spiegare da quale base giuridica risulta che la motivazione della domanda di proroga del termine non è da considerare sufficiente.
3)
Il Tribunale di primo grado avrebbe violato la disposizione di cui all'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, in quanto avrebbe interpretato erroneamente tale disposizione nel senso che l'UAMI non disponeva di alcun margine discrezionale per tenere ancora conto, nel procedimento di opposizione, degli elementi di prova depositati tardivamente. Il Tribunale a torto non avrebbe considerato che alle commissioni di ricorso incombe comunque un obbligo di esercitare un potere discrezionale e tale obbligo non è escluso dalle disposizioni di cui all'art. 43 del regolamento n. 40/94 né dalla regola 22, n. 2, del regolamento n. 2868/95.
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