24.5.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 128/22
Ricorso proposto il 3 marzo 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio
(Causa C-100/08)
(2008/C 128/40)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillan e R. Troosters, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio
Conclusioni della ricorrente
La Commissione chiede che la Corte voglia:
1.
dichiarare che il Regno del Belgio:
—
subordinando a condizioni restrittive l'importazione, il possesso e la vendita di esemplari di uccelli nati ed allevati in cattività, legittimamente immessi nel mercato in altri Stati membri, che obbligano gli operatori interessati a modificare la marchiatura di esemplari, affinché essi corrispondano alle specifiche condizioni vigenti in Belgio, e non accettando la marchiatura ammessa in altri Stati membri, né i certificati emessi dalle autorità CITES per tali obiettivi;
—
negando ai commercianti la facoltà di ottenere deroghe al divieto di possesso di uccelli europei indigeni, legittimamente immessi nel mercato in altri Stati membri;
ha violato gli obblighi impostigli dall'art. 28 del Trattato che istituisce la Comunità europea.
2.
condannare il Regno del Belgio alle spese.
Motivi e principali argomenti
Il regio decreto 9 settembre 1981, relativo alla tutela degli uccelli nella Regione fiamminga, e il regio decreto 26 ottobre 2001, contenente misure relative all'importazione, all'esportazione e al transito di determinate specie di uccelli selvaggi non indigeni, contengono norme che 1) subordinano a condizioni restrittive l'importazione, il possesso e la vendita di specie di uccelli nati ed allevati in cattività, legittimamente immessi nel mercato in altri Stati membri, e che 2) negano ai commercianti la facoltà di ottenere deroghe al divieto di possesso di uccelli europei indigeni, legittimamente immessi nel mercato in altri Stati membri.
La Commissione ritiene che tali limitazioni costituiscano misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione e che, pertanto, le stesse, in via di principio, siano vietate in base all'art. 28 CE. Infatti, da un lato, le condizioni imposte dalla normativa belga al riguardo comportano che debba essere modificata la presentazione di esemplari di uccelli legittimamente messi in commercio in altri Stati membri e, d'altro lato, che gli scambi commerciali vengano del pari limitati dal divieto per i commercianti di possedere determinati uccelli, legittimamente immessi in commercio in altri Stati membri.
La Commissione non esclude in astratto che determinate limitazioni commerciali in tale contesto possano essere legittimate in base all'art. 30 CE, allo scopo di tutelare determinate specie rare presentanti specifiche proprietà. La normativa belga non è però conforme a quanto prescritto sotto tale profilo. Inoltre, le misure belghe non sono necessarie né proporzionate per conseguire, se del caso, un siffatto legittimo obiettivo.
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