9.5.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 116/14
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Granducato di Lussemburgo) il 5 marzo 2008 — Audiolux SA, BIP Investment Partners SA, Jean-Paul Felten, Joseph Weyland, Luxiprivilège SA, Foyer SA, Investas ASBL, Claudie Stein-Lambert, Christiane Worre-Lambert, Baron Antoine de Schorlemer, Jacques Funck, Marc Meyer e Jean Petitdidier/Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL), RTL Group SA, Juan Abello Gallo, Didier Bellens, André Desmarais, Gérald Frère, Jocelyn Lefebvre, Onno Ruding, Gilles Samyn, Martin Taylor, Bertelsmann AG, Siegfried Luther, Thomas Middelhoff, Ewald Wagenbach, Rolf Schmidt-Holz, Erich Schumann, WAZ Finanzierungs-GmbH, Westdeutsche Allgemeine Zeitungsverlagsgesellschaft E. Brost e J. Funke GmbH & Co (WAZ) — Parti intervenienti: Dexia Luxpart SA e a.
(Causa C-101/08)
(2008/C 116/25)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de Cassation
Parti
Ricorrenti: Audiolux SA, BIP Investment Partners SA, Jean-Paul Felten, Joseph Weyland, Luxiprivilège SA, Foyer SA, Investas ASBL, Claudie Stein-Lambert, Christiane Worre-Lambert, Baron Antoine de Schorlemer, Jacques Funck, Marc Meyer et Jean Petitdidier
Resistenti: Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL), RTL Group SA, Juan Abello Gallo, Didier Bellens, André Desmarais, Gérald Frère, Jocelyn Lefebvre, Onno Ruding, Gilles Samyn, Martin Taylor, Bertelsmann AG, Siegfried Luther, Thomas Middelhoff, Ewald Wagenbach, Rolf Schmidt-Holz, Erich Schumann, WAZ Finanzierungs-GmbH, Westdeutsche Allgemeine Zeitungsverlagsgesellschaft E. Brost & J. Funke GmbH & Co (WAZ)
Questioni pregiudiziali
1)
Se i riferimenti all'uguaglianza degli azionisti e più in particolare alla protezione degli azionisti di minoranza
a)
nella seconda direttiva «società» del Consiglio 13 dicembre 1976 (1), 77/91/CE, agli artt. 20 e 42;
b)
nella raccomandazione della Commissione 25 luglio 1997, che stabilisce il Codice di condotta europeo concernente le transazioni sui valori mobiliari (2), al «principio generale n. 3» e alla «diciassettesima disposizione complementare»;
c)
nella direttiva del Consiglio 5 marzo 1979, 79/279/CEE, concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari (3) alla quotazione ufficiale di una borsa valori, all'allegato Schema C, punto 2, lett. a), ripreso nella direttiva consolidata del 28 maggio 2001;
d)
nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto (4), all'art. 3, n. 1, lett. a), alla luce dell'ottavo «considerando»,
derivino da un principio generale del diritto comunitario e tale principio generale sia, in quanto tale, preesistente alla suddetta direttiva 2004/25/CE.
2)
In caso di soluzione affermativa della prima questione, se tale principio generale di diritto comunitario debba applicarsi solamente alle relazioni tra una società e i suoi azionisti o, al contrario, s'imponga del pari alle relazioni tra azionisti di maggioranza che esercitano o acquisiscono il controllo di una società e gli azionisti di minoranza di tale società, specialmente nel caso di una società le cui azioni sono quotate in borsa.
3)
In caso di soluzione affermativa delle due precedenti questioni, se tale principio generale di diritto comunitario debba, tenuto conto dello sviluppo nel tempo dei riferimenti di cui alla questione n. 1), essere considerato come già esistente e s'imponga alle relazioni tra azionisti di maggioranza e di minoranza nel senso della questione n. 2), sin da prima dell'entrata in vigore della direttiva 2004/25/CE già citata e, nella fattispecie, ancor prima dei fatti controversi che si collocano nel primo semestre del 2001.
(1) Seconda direttiva del Consiglio, del 13 dicembre 1976, 77/91/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa.
(2) GU L 212, pag. 37.
(3) GU L 66, pag. 21.
(4) GU L 142, pag. 12.
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