7.6.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 142/14
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgerichts Linz (Austria) il 17 marzo 2008 — Land Oberösterreich/ČEZ, a.s.
(Causa C-115/08)
(2008/C 142/22)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesgerichts Linz
Parti
Ricorrente: Land Oberösterreich
Convenuta: ČEZ, a.s.
Questioni pregiudiziali
1)
a)
Se costituisca una misura di effetto equivalente ai sensi dell'art. 28 CE il fatto che a un'impresa, la quale gestisce una centrale elettrica in uno Stato membro in ottemperanza della legislazione di tale Stato e delle pertinenti norme di diritto comunitario, producendo energia elettrica che fornisce a diversi Stati membri, venga imposto, a causa delle possibili immissioni di tale centrale, tramite sentenza inibitoria emessa da un giudice di uno Stato membro confinante — sentenza che ai sensi del regolamento comunitario concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (regolamento (CE) del Consiglio n. 44/2001) è esecutiva in tutti gli Stati membri — l'obbligo di adeguare l'impianto alle norme tecniche di un altro Stato membro o addirittura, qualora risulti impossibile attuare misure di adeguamento per la complessità dell'impianto nel suo insieme, quello di far cessare il funzionamento dell'impianto, e tale giudice, sulla base dell'interpretazione delle norme nazionali fornita a livello del massimo grado di giudizio di tale paese, non possa tener conto dell'esistente autorizzazione all'esercizio della centrale elettrica ottenuta nello Stato membro sul cui territorio essa è situata, sebbene esso terrebbe conto di un'autorizzazione nazionale nell'ambito di un'azione inibitoria al riguardo, che quindi non si concluderebbe con sentenza inibitoria nei confronti di un impianto dotato di autorizzazione a livello nazionale.
b)
Se i motivi giustificativi previsti nel Trattato CE debbano essere interpretati nel senso che una distinzione operata ai sensi del diritto di uno Stato membro tra autorizzazioni per l'esercizio degli impianti ottenute a livello nazionale ed estero è comunque illegittima in relazione alla considerazione che si debba tutelare esclusivamente l'economia nazionale, ma non quella di un altro paese, in quanto ciò costituisce un motivo di carattere meramente economico che non viene riconosciuto meritevole di tutela nell'ambito delle libertà fondamentali.
c)
Se i motivi giustificativi previsti nel Trattato CE e il relativo principio di proporzionalità debbano essere interpretati nel senso che una distinzione sommaria operata ai sensi del diritto di uno Stato membro tra autorizzazioni per l'esercizio degli impianti ottenute a livello nazionale ed estero è comunque illegittima in quanto il funzionamento di un impianto autorizzato nello Stato membro nel cui territorio esso è situato deve essere valutato nel caso specifico da un giudice nazionale di un altro Stato membro sulla base delle effettive minacce che il funzionamento dell'impianto comporta per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la tutela della salute, o sulla base di altri riconosciuti motivi imperativi di interesse generale.
d)
Se, alla luce del principio di proporzionalità da esaminare nell'ambito dei motivi giustificativi, i giudici di uno Stato membro debbano comunque trattare l'autorizzazione all'esercizio di un impianto ottenuta nello Stato membro nel cui territorio esso è situato come un'autorizzazione nazionale, quando sotto il profilo giuridico l'autorizzazione ottenuta nello Stato membro nel cui territorio è situato l'impianto è sostanzialmente equiparabile a un'autorizzazione ottenuta a livello nazionale.
e)
Se nella valutazione delle precedenti questioni incida il fatto che l'impianto autorizzato nello Stato membro sul cui territorio esso è situato è una centrale nucleare, quando in un altro Stato membro, in cui è pendente un'azione inibitoria per il rischio di immissioni provenienti da una centrale nucleare, non potrebbero di per sé essere gestiti impianti di questo tipo, benché siano operativi altri impianti a tecnologia nucleare.
f)
Se i giudici dello Stato membro dinanzi ai quali è pendente un'azione inibitoria al riguardo siano tenuti, nel caso di una violazione dell'art. 28 CE nell'interpretazione del diritto nazionale, come descritto nella prima questione, sub a), a interpretare la legislazione nazionale in maniera conforme al diritto comunitario, nel senso che l'espressione «impianto autorizzato da una pubblica autorità» possa essere riferita alle autorizzazioni all'esercizio di impianti ottenute sia a livello nazionale che all'estero da autorità di altri Stati membri dell'UE.
2)
a)
Se sia compatibile con il divieto di limitazione della libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro, di cui all'art. 43 CE, il fatto che a un'impresa, la quale gestisce una centrale elettrica in uno Stato membro in ottemperanza della legislazione di tale Stato e delle pertinenti norme di diritto comunitario, venga imposto, a causa delle possibili immissioni di tale centrale, tramite sentenza inibitoria emessa da un giudice di uno Stato membro confinante — sentenza che ai sensi del regolamento comunitario concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (regolamento (CE) del Consiglio n. 44/2001) è esecutiva in tutti gli Stati membri — l'obbligo di adeguare l'impianto alle norme tecniche di un altro Stato membro o addirittura, qualora risulti impossibile attuare misure di adeguamento per la complessità dell'impianto nel suo insieme, quello di far cessare il funzionamento dell'impianto, e tale giudice, sulla base dell'interpretazione delle norme nazionali fornita a livello del massimo grado di giudizio di tale paese, non possa tener conto dell'autorizzazione all'esercizio della centrale elettrica ottenuta nello Stato membro sul cui territorio essa è situata, sebbene esso terrebbe conto di un'autorizzazione nazionale nel caso di un'azione inibitoria al riguardo, che quindi non si concluderebbe con sentenza inibitoria nei confronti di un impianto dotato di autorizzazione a livello nazionale.
b)
Se i motivi giustificativi previsti per la limitazione della libertà di stabilimento debbano essere interpretati nel senso che una distinzione operata ai sensi del diritto di uno Stato membro tra autorizzazioni per l'esercizio degli impianti ottenute a livello nazionale ed estero è comunque illegittima in relazione alla considerazione che si debba tutelare esclusivamente l'economia nazionale, ma non quella di un altro paese, in quanto ciò costituisce un motivo di carattere meramente economico che non viene riconosciuto meritevole di tutela nell'ambito delle libertà fondamentali.
c)
Se i motivi giustificativi previsti nel Trattato CE per la limitazione della libertà di stabilimento e in particolare il principio di proporzionalità debbano essere interpretati nel senso che una distinzione sommaria operata ai sensi del diritto di uno Stato membro tra autorizzazioni per l'esercizio di impianti ottenute a livello nazionale ed estero è comunque illegittima in quanto il funzionamento di un impianto autorizzato nello Stato membro nel cui territorio esso è situato deve essere valutato nel caso specifico da un giudice nazionale di un altro Stato membro sulla base delle effettive minacce che il funzionamento dell'impianto comporta per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la tutela della salute, o sulla base di altri riconosciuti motivi imperativi di interesse generale.
d)
Se, alla luce del principio di proporzionalità da esaminare nell'ambito dei motivi giustificativi di atti lesivi della libertà di stabilimento, i giudici di uno Stato membro debbano comunque trattare l'autorizzazione all'esercizio di un impianto ottenuta nello Stato membro nel cui territorio esso è situato come un'autorizzazione nazionale, quando sotto il profilo giuridico l'autorizzazione ottenuta nello Stato membro nel cui territorio è situato l'impianto è sostanzialmente equiparabile a un'autorizzazione ottenuta a livello nazionale.
e)
Se, nella valutazione delle precedenti questioni anche alla luce della libertà di stabilimento, incida il fatto che l'impianto autorizzato nello Stato membro sul cui territorio esso è situato è una centrale nucleare, quando in un altro Stato membro, in cui è pendente un'azione inibitoria relativa a tale centrale nucleare, non potrebbero di per sé essere gestiti impianti di questo tipo, benché siano operativi altri impianti a tecnologia nucleare.
f)
Se i giudici dello Stato membro presso i quali è pendente un'azione inibitoria al riguardo siano tenuti, nel caso di una violazione dell'art. 43 CE nell'interpretazione del diritto nazionale, come descritto nella seconda questione, sub a), a interpretare la legislazione nazionale in maniera conforme al diritto comunitario, nel senso che l'espressione «impianto autorizzato da una pubblica autorità» possa essere riferita alle autorizzazioni all'esercizio di impianti ottenute sia a livello nazionale che all'estere da autorità di altri Stati membri dell'UE.
3)
a)
Se costituisca una discriminazione indiretta basata sulla nazionalità, vietata ai sensi dell'art. 12 CE, il fatto che i giudici di uno Stato membro tengano conto dell'autorizzazione di un impianto da parte di autorità nazionali nell'ambito di un'azione inibitoria privata relativa a tale impianto, con la conseguenza che qualsiasi azione volta a far cessare o adeguare il funzionamento dell'impianto venga respinta, mentre nell'ambito di siffatte azioni inibitorie tali giudici non tengono conto dell'autorizzazione di impianti ottenuta in altri Stati membri dalle autorità pubbliche di tali Stati.
b)
Se una simile discriminazione rientri nell'ambito di applicazione del Trattato, in quanto riguarda le condizioni giuridiche in base alle quali le imprese che gestiscono i relativi impianti si stabiliscono in uno Stato membro dell'UE, nonché le condizioni giuridiche alle quali tali imprese producono la loro merce costituita da energia elettrica e la forniscono ad altri Stati membri dell'UE, e quindi presenta almeno un nesso indiretto con l'attuazione delle libertà fondamentali.
c)
Se tale discriminazione possa essere giustificata per motivi oggettivi nel caso in cui i giudici interessati dello Stato membro non effettuino un esame caso per caso delle circostanze su cui si basa l'autorizzazione degli impianti nello Stato membro nel cui territorio essi sono situati. Se non sarebbe conforme al principio di proporzionalità che l'autorizzazione ottenuta all'estero nello Stato nel cui territorio è situato l'impianto venga presa in considerazione dai giudici dell'altro Stato membro almeno qualora questa sia sostanzialmente equiparabile, sotto il profilo giuridico, a un'autorizzazione all'esercizio dell'impianto ottenuta a livello nazionale.
d)
Se i giudici dello Stato membro dinanzi ai quali è pendente un'azione inibitoria al riguardo siano tenuti, nel caso di una violazione dell'art. 12 CE nell'interpretazione del diritto nazionale, come descritto nella terza questione, sub a), a interpretare il diritto nazionale in maniera conforme al diritto comunitario, nel senso che l'espressione «impianto autorizzato da una pubblica autorità» possa essere riferita alle autorizzazioni all'esercizio di impianti ottenute sia a livello nazionale che all'estero da autorità di altri Stati membri dell'UE.
4)
a)
Se il principio di leale cooperazione nel campo di applicazione del diritto comunitario sancito dall'art. 10 CE si applichi anche nel rapporto tra gli Stati membri.
b)
Se da tale principio di leale cooperazione si debba desumere che gli Stati membri non devono reciprocamente ostacolare o addirittura vanificare il rispettivo esercizio di pubblici poteri, in particolare quando si tratta delle loro rispettive decisioni riguardanti la pianificazione, la costruzione e il funzionamento di impianti nucleari sul loro territorio.
c)
Se i giudici dello Stato membro dinanzi ai quali è pendente un'azione inibitoria al riguardo siano tenuti, nel caso di una violazione dell'art. 10 CE nell'interpretazione del diritto nazionale, come descritto nella quarta questione, sub a), a interpretare il diritto nazionale in maniera conforme al diritto comunitario, nel senso che l'espressione «impianto autorizzato da una pubblica autorità» possa essere riferita alle autorizzazioni all'esercizio di impianti ottenute sia a livello nazionale che all'estero da autorità di altri Stati membri dell'UE.
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