24.5.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 128/24
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van Cassatie van België il 17 marzo 2008 — C. Meerts/Proost NV
(Causa C-116/08)
(2008/C 128/43)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Hof van Cassatie van België
Parti
Ricorrente: C. Meerts
Resistente: Proost NV
Questioni pregiudiziali
Se le disposizioni della clausola 2, punti 4, 5, 6 e 7 dell'accordo quadro sul congedo parentale, stipulato il 14 dicembre 1995 dalle organizzazioni interprofessionali a carattere generale UNICE, CEEP e CES, figurante nell'allegato della direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, 96/34/CE (1), concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, debbano essere interpretate nel senso che, in caso di risoluzione unilaterale del contratto di lavoro da parte del datore di lavoro durante il periodo di prestazioni lavorative diminuite, senza grave motivo o senza rispetto del termine di preavviso previsto dalla legge, l'indennità di licenziamento dovuta al lavoratore deve essere calcolata in base allo stipendio di base, come se il lavoratore non avesse diminuito le sue prestazioni lavorative in forma di congedo parentale, ai sensi del punto 3.a della clausola 1 dell'accordo quadro.
(1) GU L 145, pag. 4.
Full & Egal Universal Law Academy