24.5.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 128/25
Ricorso proposto il 31 marzo 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-130/08)
(2008/C 128/46)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: M. Kontou-Durande)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per garantire in ogni caso l'esame del merito della domanda di asilo di un cittadino di un paese terzo, il quale in applicazione dell'art. 16, n. 1, lett. d), del regolamento n. 343/2003, venga trasferito in Grecia per essere ripreso in carico ai fini dell'esame della sua domanda, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 343/2003.
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condannare la Repubblica ellenica alle spese.
Motivi e principali argomenti
1.
L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (in prosieguo: l'«Alto commissariato») ha richiamato l'attenzione della Commissione sulla questione della compatibilità della normativa ellenica relativa alla procedura di riconoscimento degli stranieri come rifugiati con le disposizioni del regolamento n. 343/2003, nel caso in cui lo straniero abbia lasciato ingiustificatamente il paese e per il quale vi sia una decisione di interrompere la procedura di esame della domanda di asilo.
2.
Il problema deriva dall'art. 2, n. 8, del decreto del presidente della Repubblica 6 aprile 1999, n. 61 (FEK A'63) relativo all'interruzione della procedura di esame della domanda di asilo. Tale disposizione assimila l'allontanamento ingiustificato e senza preavviso del richiedente l'asilo al ritiro della domanda di asilo e prevede l'interruzione della procedura di esame della domanda con decisione del segretario generale del Ministero dell'Ordine Pubblico, notificata all'interessato secondo la procedura prevista per il caso di domicilio ignoto. Tale decisione può essere revocata solo nel caso in cui il richiedente ricompaia dinanzi alle autorità competenti, al più tardi entro tre mesi dalla notifica della decisione di interruzione della procedura di esame della sua domanda, e qualora egli produca elementi che dimostrino che la sua assenza era dovuta a forza maggiore.
3.
Il trasferimento senza preavviso di un richiedente l'asilo dallo Stato membro in cui ha presentato la domanda di asilo ad un altro Stato membro è una delle situazioni tipiche che il regolamento n. 343/2003 mira in particolare a disciplinare, in modo da garantire l'esame nel merito di tale domanda da parte dello Stato ritenuto competente per l'esame di quest'ultima in forza dell'art. 16, n. 1, del regolamento.
4.
Tuttavia, il combinato disposto delle condizioni previste dall'art. 2, n. 8, del decreto del presidente della Repubblica rende in pratica impossibile l'impugnazione in sede giudiziaria di una decisione di interruzione e l'effettivo accesso alla procedura di riconoscimento dello status di rifugiato.
5.
La Repubblica ellenica ha riconosciuto che la normativa ellenica può far insorgere problemi in relazione al regolamento n. 343/2003 e si è dichiarata disposta ad adottare provvedimenti al riguardo. Ha quindi proposto di risolvere il problema mediante l'adozione di un decreto del presidente della Repubblica che trasponga nell'ordinamento giuridico nazionale la direttiva del Consiglio 2005/85/CE e che precisi che le disposizioni controverse non si applicano nei casi in cui sia applicabile il regolamento n. 343/2003.
6.
Parallelamente, ha assicurato che esaminerà nel merito ciascuna domanda di asilo delle persone che vengono trasferite per il riesame a titolo del regolamento n. 343/2003 e che revocherà le decisioni di interruzione eventualmente adottate.
7.
La Commissione prende atto di tali assicurazioni della Repubblica ellenica. Nonostante ciò, sostiene che le medesime non sono sufficienti a garantire la certezza del diritto per quanto riguarda la corretta applicazione, in tutti i casi di domande di asilo, delle disposizioni del regolamento e in particolare dell'esame del merito di ciascuna domanda di asilo, in modo da garantire un reale ed efficace accesso alle procedure di riconoscimento dei rifugiati.
8.
In considerazione di quanto precede, la Commissione sostiene che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure necessarie per garantire che essa procederà all'esame nel merito della domanda di asilo di un cittadino di un paese terzo nei confronti del quale sia stata adottata una decisione di interruzione a causa della sua partenza ingiustificata e il quale sia stato ripreso in carico in applicazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 343/2003, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta disposizione.
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