21.6.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 158/10
Impugnazione proposta il 1o aprile 2008 dalla Dorel Juvenile Group, Inc. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 24 gennaio 2008, causa T-88/06, Dorel Juvenile Group, Inc./Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
(Causa C-131/08 P)
(2008/C 158/14)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Dorel Juvenile Group, Inc. (rappresentante: G. Simon, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 24 gennaio 2008, causa T-88/06;
—
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 11 gennaio 2006, nel procedimento R 616/2004-2 e
—
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente afferma che la valutazione del Tribunale di primo grado dei requisiti per la registrazione dei marchi commerciali è troppo restrittiva. La ricorrente sostiene che il Tribunale ha giudicato il carattere della locuzione «SAFETY 1st» mediante un'analisi separata dell'elemento «1st» e ha basato il suo giudizio sulla presunzione secondo cui, poiché l'elemento «1st» era privo di carattere distintivo, esso non poteva acquisire tale caratteristica se combinato con l'elemento del marchio commerciale «SAFETY». Secondo la ricorrente il Tribunale avrebbe dovuto valutare il carattere distintivo del marchio sulla base della percezione complessiva della dicitura «SAFETY 1st» da parte del consumatore medio. La separazione operata dal Tribunale del marchio commerciale «SAFETY 1st» nelle sue parti componenti non riflette la visione e l'approccio adottati dai consumatori.
La sentenza impugnata si fonda su un criterio per cui l'espressione «safety first» è usata per indicare i prodotti contrassegnati dal marchio richiesto «come informazione relativa alla qualità o alla caratteristica dei prodotti». La ricorrente afferma che tale criterio è rilevante nel contesto dell'art. 7, n. 1, lett. c) del regolamento n. 40/94 ma non costituisce il metro di giudizio ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b). Pertanto, il Tribunale ha fondato il proprio giudizio secondo cui il segno in questione rientra nell'ambito dell'art. 7, n. 1, lett. b), in base al fatto che esso non soddisfa i requisiti di tutela stabiliti dall'art. 7, n. 1, lett. c).
Infine, la ricorrente afferma che il Tribunale ha altresì ignorato il fatto che l'art. 12, lett. b) del regolamento n. 40/94 (1) costituisce un elemento correttivo ai fini dell'interpretazione dell'art. 7, n. 1, lett. b).
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11).
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