19.7.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 183/7
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság (Ungheria) il 2 aprile 2008 — Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt./Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa
(Causa C-132/08)
(2008/C 183/14)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Bíróság
Parti
Ricorrente: Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt
Convenuta: Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa
Questioni pregiudiziali
1)
Se l'art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 1999/5/CE (1) possa essere interpretato nel senso che non consente di imporre obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti da tale disposizione relativa alla libera circolazione delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione (in prosieguo: gli «apparecchi») nell'ambito della commercializzazione di quegli apparecchi ai quali è applicabile la direttiva in questione e che sono stati muniti della marcatura CE da parte di un produttore avente sede in un altro Stato membro.
2)
Se il disposto dell'art. 2, lett. e) ed f), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/95/CE (2) possa essere interpretato, dal punto di vista degli obblighi relativi alla distribuzione, nel senso che può essere qualificato come produttore anche l'ente che commercializzi gli apparecchi in uno Stato membro (senza aver partecipato alla loro fabbricazione) e la cui sede non si trovi nello stesso Stato membro del produttore.
3)
Se il disposto dell'art. 2, lett. e), sub i, ii e iii, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/95/CE possa essere interpretato nel senso che il distributore (che non coincide con il produttore) degli apparecchi fabbricati in un altro Stato membro può essere tenuto a predisporre una dichiarazione di conformità contenente i dati tecnici relativi a tali apparecchi.
4)
Se il disposto dell'art. 2, lett. e), sub i, ii e iii, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/95/CE possa essere interpretato nel senso che un ente incaricato della distribuzione solo nell'ambito di uno Stato membro nel cui territorio è situata la sua sede sociale potrà essere considerato al contempo come produttore degli apparecchi commercializzati, nel caso in cui la sua attività di distributore non incida sulle caratteristiche di sicurezza degli apparecchi.
5)
Se l'art. 2, lett. f), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/95/CE possa essere interpretato nel senso che possono essere richiesti al distributore, come definito in tale disposizione, i requisiti che, in ogni caso, ai sensi di tale direttiva, sono applicabili esclusivamente al produttore, definito all'art. 2, lett. e), ad esempio l'obbligo di presentare la dichiarazione di conformità relativa alle condizioni tecniche.
6)
Se il disposto dell'art. 30 CE (art. 36 del Trattato di Roma) e le cosiddette esigenze imperative (mandatory requirements) possano fondare la deroga all'applicazione della formula Dassonville, tenuto conto altresì di quanto disposto dai principi di equivalenza (principle of equivalence) e di riconoscimento reciproco (mutual recognition).
7)
Se l'art. 30 CE (art. 36 del Trattato di Roma) possa essere interpretato nel senso che non è lecito limitare per alcun motivo distinto da quelli elencati in tale disposizione il commercio e l'importazione delle merci in transito.
8)
Se la marcatura CE soddisfi quanto sancito dai principi di equivalenza e di riconoscimento reciproco nonché i requisiti fissati all'art. 30 CE (art. 36 del Trattato di Roma).
9)
Se la marcatura CE possa essere interpretata nel senso che gli Stati membri non potranno applicare, in alcun modo, altre norme tecniche o di qualità agli apparecchi che siano muniti di tale marcatura.
10)
Se il disposto dell'art. 6, n. 1, e quello dell'art. 8, n. 2, seconda frase, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/95/CE possano essere interpretati nel senso che, riguardo alla commercializzazione delle merci, il produttore e il distributore, nel caso in cui il produttore non commercializzi i prodotti, possono essere considerati soggetti a identici obblighi.
(1) Direttiva 95/5/CE del Consiglio 27 febbraio 1995 che modifica la direttiva 92/120/CEE relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie comunitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale (GU L 91, pag. 10).
(2) Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11, pag. 4).
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