5.7.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 171/13
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Halduskohus (Repubblica di Estonia) il 7 aprile 2008 — Rakvere Lihakombinaat AS/Põllumajandusminister und Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus
(Causa C-140/08)
(2008/C 171/23)
Lingua processuale: l'estone
Giudice del rinvio
Tallinna Halduskohus
Parti
Ricorrente: Rakvere Lihakombinaat AS
Convenuti: Põllumajandusminister und Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus
Questioni pregiudiziali
1)
Se la carne separata meccanicamente, congelata, ottenuta mediante disossamento meccanico di polli [il concetto di carni separate meccanicamente è stato specificato per la prima volta nel n. 1.14 dell'allegato I al regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 853 (1), che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale] alla data del 1o maggio 2004, debba essere classificata con il codice NC 0207 14 10 oppure con il codice NC 0207 14 99 di cui all'allegato I al regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658 (2), relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
2)
Nel caso in cui il prodotto descritto al punto 1 sia da classificare con il codice NC 0207 14 10, viene proposta domanda di pronuncia pregiudiziale sulle seguenti questioni:
2.1)
Se sia incompatibile con l'art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) della Commissione n. 1972/2003 (3), determinare il quantitativo delle scorte eccedenti di un imprenditore in maniera tale che dalle scorte eccedenti (quali scorte di riporto) venga dedotta automaticamente la media, moltiplicata per il fattore 1,2, delle scorte dell'imprenditore in essere al 1o maggio, negli ultimi quattro anni di attività prima del 1o maggio 2004.
In caso di soluzione positiva, se la risposta possa essere diversa allorché, nel determinare il quantitativo delle scorte di riporto e delle scorte eccedenti, si possa prendere in considerazione anche l'aumento di volume della produzione, della trasformazione o della vendita, il tempo di maturazione dei prodotti agricoli, il periodo di costituzione delle scorte, nonché altre circostanze indipendenti dalla volontà dell'imprenditore.
2.2)
Se sia compatibile con gli obiettivi del regolamento (CE) della Commissione n. 1972/2003, il prelievo di una tassa sulle scorte eccedenti anche nel caso in cui siano state accertate presso l'operatore scorte eccedenti alla data del 1o maggio 2004, ma lo stesso operatore dimostri che in seguito alla commercializzazione delle scorte eccedenti dopo il 1o maggio 2004 non ha ottenuto alcun vantaggio effettivo sotto forma di differenza di prezzo.
(1) GU L 139, pag. 55.
(2) GU L 256, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) della Commissione 10 novembre 2003, n. 1972, relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all'adesione di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria all'Unione europea; GU L 293, pag. 3.
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